Circolare n. 16 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce indicazioni operative sulla nozione di intervallo di libera concorrenza alla luce della riforma dell'art.110 TUIR, del Decreto del 14 maggio 2018 e delle Linee Guida OCSE. Definisce come individuare l'intervallo (full range o intervallo ristretto tramite strumenti statistici), i criteri di comparabilità, il ruolo dell'amministrazione finanziaria e del contribuente in caso di scostamenti e propone esempi pratici di rettifica dei prezzi di trasferimento.
Istruzioni operative in materia di prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7 TUIR) - Intervallo di libera concorrenza
Punti principali
Quadro normativo e finalità
Aggiornamento dell'art.110 TUIR per recepire gli standard OCSE e i lavori BEPS; passaggio dal valore normale al principio di libera concorrenza (arm's length principle) e previsione di linee guida mediante decreto ministeriale.
Decreto attuativo (14/05/2018)
Articoli chiave: art.3 (criteri di comparabilità), art.4 (metodo più appropriato) e art.6 (definizione dell'intervallo di libera concorrenza basato sull'indicatore finanziario selezionato).
Definizione di intervallo di libera concorrenza
Intervallo di valori risultante dall'applicazione del metodo più appropriato a operazioni non controllate comparabili; tutti i valori dell'intervallo possono essere considerati conformi al principio di libera concorrenza (full range) se la comparabilità è omogenea.
Comparabilità e rettifiche
Un comparabile è accettato se non esistono differenze significative o se tali differenze sono rettificabili. Se l'indicatore dell'operazione controllata è fuori dall'intervallo l'amministrazione rettifica per riportarlo nell'intervallo, salvo documentazione probante del contribuente.
Uso di strumenti statistici
Se vi sono difetti di comparabilità non identificabili/quantificabili si può restringere l'intervallo con strumenti statistici (es. intervallo interquartile, percentili) per escludere outliers e migliorare l'affidabilità dell'analisi.
Trattamento di risultati estremi e perdite
Risultati estremi richiedono approfondimenti per individuare cause reali o difetti di comparabilità. Transazioni in perdita non vanno automaticamente scartate ma valutate caso per caso in base a fatti e circostanze.
Ruolo dell'amministrazione e del contribuente
Se l'amministrazione ritiene l'indicatore fuori dall'intervallo, spetta al contribuente fornire argomentazioni; in mancanza l'ufficio individua il punto nell'intervallo che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza (minimo o massimo o percentili, a seconda dei casi).
Esempi pratici di rettifica
Esempi su vendite e acquisti: se l'impresa propone 80-120 e l'ufficio determina 100-120, per vendite il prezzo si porta al minimo 100 (maggior imponibile +20); per acquisti si porta al massimo 100 (minori costi = maggior imponibile +20).
Conclusioni operative
Favorire il full range solo se tutti i comparabili sono perfettamente omogenei; preferire metodi statistici se persistono difetti di comparabilità; le rettifiche devono essere puntualmente motivate e documentate.
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