Circolare n. 12 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare n. 12/E del 13 maggio 2022 fornisce chiarimenti operativi sul decreto legislativo n.100/2020 e sul decreto ministeriale attuativo (DAC6). Tratta in particolare i profili relativi agli intermediari (esoneri, documentazione, soggetti vincolati da segreto), la definizione e identificazione dei meccanismi transfrontalieri, lo standard di conoscenza, il test del vantaggio fiscale principale (MBT), termini di comunicazione, profili sanzionatori e gli elementi specifici da comunicare (con esempi su hallmark D.1, D.2, E.2, E.3).
Meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione (DAC6) – Risposte a quesiti
Punti principali
Documentazione per l'esonero degli intermediari
L'esonero è provato con copia della comunicazione inviata dall'intermediario "primo" e con la ricevuta di ricezione positiva secondo lo schema XML/XMD DAC6; la comunicazione deve contenere tutte le informazioni che l'intermediario italiano avrebbe dovuto fornire.
Segreto professionale e segnalazioni antiriciclaggio
Le restrizioni derivanti dalle norme sulle segnalazioni di operazioni sospette non impediscono la comunicazione DAC6: le comunicazioni fatte in buona fede per gli scopi della norma non costituiscono violazione del segreto o responsabilità civile/contrattuale.
Pareri pro veritate e responsabilità di comunicazione
I pareri resi prima dell'attuazione completa di un meccanismo possono integrare obblighi di comunicazione; invece i pareri su meccanismi già attuati sono irrilevanti salvo che determinino aggiornamenti o modifiche sostanziali.
SGR, OICR e qualificazione di intermediario
Gli OICR vigilati conformemente a UCITS/AIFM non sono di per sé meccanismi DAC6; la SGR non è automaticamente intermediario salvo strumentalizzazioni o interventi concreti di assistenza/consulenza nella strutturazione o attuazione del meccanismo; anche la partecipazione di esponenti SGR in CdA target può qualificare la SGR come intermediario.
Standard di conoscenza e operazioni routinarie
Lo standard di conoscenza si valuta caso per caso; transazioni bancarie/finanziarie routinarie (discrezionalità minima, procedure standardizzate, frequente esecuzione) sono presumibilmente escluse, ma la presunzione è superabile con prova contraria.
Hallmark D.1 (CRS avoidance) e soglia del 50%
Trasferimenti verso giurisdizioni non CRS rientrano in D.1; il superamento della soglia (attività trasferite >50% della giacenza media annuale del conto) determina l'obbligo di comunicazione, calcolato sul meccanismo e non sulla singola operazione.
FATCA non equiparabile al CRS
Gli accordi FATCA/IGA Model 1 (es. USA-Italia) non sono equivalenti al CRS ai fini DAC6: trasferimenti verso giurisdizioni soggette solo a FATCA possono essere rilevanti.
Test del vantaggio fiscale principale (MBT) e agevolazioni
Il confronto per la riduzione d'imposta deve mettere gli effetti con il meccanismo a confronto con lo scenario in cui il meccanismo non è attuato; i benefici fiscali da regimi agevolativi rilevano salvo che il meccanismo sia finalizzato esclusivamente e conformemente a fruire di un singolo regime previsto dalla normativa.
Rilevanza delle ritenute "in uscita" e vantaggi extrafiscali
Le ritenute alla fonte applicate all'estero possono ridurre il vantaggio fiscale e quindi vanno considerate nel calcolo dell'MBT; i vantaggi extrafiscali devono essere determinabili oggettivamente e provati documentalmente (non bastano dichiarazioni del cliente).
Termini di comunicazione e decorrenza
Per i fornitori di servizi il termine di 30 giorni decorre dal giorno successivo all'atto conclusivo dell'attività di consulenza/assistenza (es. rilascio parere o atto strumentale all'attuazione); per mandati fiduciari rileva che il mandato fosse in essere al momento in cui è sorto l'obbligo.
Profili sanzionatori e conservazione documentale
L'omessa comunicazione scartata e non ripetuta nei termini è sanzionabile; mancata conservazione dei documenti rilevanti è sanzionata ai sensi dell'art.9 comma 1 del d.lgs.471/1997 (1.000-8.000 euro); i contribuenti in regime di adempimento collaborativo possono beneficiare di riduzioni sanzionatorie solo per rischi espressamente mappati nella "Mappa dei rischi".
Elementi da comunicare, identificazione e numeri di riferimento
La disclosure richiede un nome comprensibile del meccanismo (esempi suggeriti coerenti con i hallmark) e per i meccanismi continuativi è possibile comunicare una tantum indicando il valore annuo; l'Agenzia rilascia un numero di riferimento che i contribuenti devono indicare nelle dichiarazioni per i periodi d'imposta in cui il meccanismo è utilizzato (ma non è obbligatorio presentare la dichiarazione solo per tale scopo se esonerati).
Hallmark E.2 ed E.3 (HTVI e trasferimenti intragruppo)
E.2 (hard-to-value intangibles) si applica anche se gli HtVI sono trasferiti nell'ambito di una cessione d'azienda; per E.3 (trasferimento di funzioni/rischi/attività) rilevano le previsioni ragionevoli di decremento dell'EBIT basate su principi contabili, valutate sui tre anni successivi (n+1,n+2,n+3) al trasferimento.
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