Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6961/2022 del 28/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge sulla qualificazione del fatto come tentata rapina impropria. Il difensore ha censurato il travisamento della prova dichiarativa del teste Daniele Spada sostenendo che non vi fu alcuna "violenza" ma soltanto un tentativo del ricorrente di guadagnare la fuga; la caduta a terra sarebbe imputabile al tentativo del vigilante di fermarlo e il divincolarsi non potrebbe configurare l'elemento materiale della rapina, mancando un coefficiente di coercività e l'elemento psichico offensivo proprio del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifestata infondatezza. Ha confermato la ricostruzione dei fatti: l'Arcello, dopo aver sottratto e occultato una felpa con rimozione della placca antitaccheggio, fu trattenuto dal vigilante Spada, si divincolò riuscendo a darsi alla fuga fino all'intervento dei Carabinieri. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione come tentata rapina impropria, affermando che la "violenza" ai sensi dell'art. 628 cod. pen. include ogni energia fisica usata per vincere la resistenza della vittima, comprese il divincolarsi e il semplice strattone, indipendentemente dall'intensità. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    La Corte interpreta il concetto di "violenza" come ogni energia fisica adoperata per annullare o limitare la capacitaà di autodeterminazione della vittima; il divincolarsi e il semplice strattone sono idonei a integrare la violenza richiesta per la rapina impropria, con irrilevanza del grado di resistenza o dell'intensità.

  • art. 62 n. 4 cod. pen. (attenuante)

    L'attenuante riconosciuta in primo grado e valutata equivalente alla recidiva; in combinazione con il rito abbreviato ha determinato la diminuzione della pena applicata.

  • art. 441, comma 5, cod. proc. pen. (testimonianza resa in udienza o rilevata)

    La sentenza richiama la testimonianza del vigilante Daniele Spada acquisita ai sensi dell'art. 441 co. 5 come elemento centrale della ricostruzione fattuale; la Corte di Cassazione non riesamina la valutazione della credibilità del teste se non per vizi di diritto.

  • art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)

    Si segnala che molte delle censure mosse rientrano nelle valutazioni di merito e pertanto, ove non attengano a questioni di diritto, sono inammissibili o manifestamente infondate in questa sede.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende)

    La pronuncia di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha quantificato equamente tale somma in Euro 3.000.

Massime di principio

  • Ai fini della rapina impropria, la "violenza" non richiede un elevato grado di intensità: qualsiasi energia fisica usata dall'agente per vincere la resistenza della vittima (anche il divincolarsi o un semplice strattone) può essere sufficiente.
  • La valutazione della credibilità dei testi e la ricostruzione delle prove sono principalmente di merito; la Cassazione interviene con difficoltà se le censure si limitano a rimmettere in discussione la valutazione probatoria senza rilevare vizi di diritto.
  • Se la condotta del soggetto realizza una coartazione della libertà fisica o psicologica dell'offeso tale da limitarne l'autodeterminazione, la sussunzione nel reato di rapina impropria è giuridicamente corretta anche se la resistenza della vittima deriva dal tentativo di fermare la fuga.
  • Chi impugna in Cassazione deve inquadrare le doglianze come violazioni di diritto o vizi formali/di motivazione evidenti; le critiche meramente ricostruttive dei fatti sono in genere inammissibili.
  • Nel giudizio abbreviato si applicano diminuzioni di pena e possono essere riconosciute attenuanti equivalenti; la quantificazione della pena e l'applicazione dell'attenuante sono comunque soggette al controllo limitato della Cassazione se fondate su valutazioni di fatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.