Sentenza del 04/04/2018 n. 2141 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazione - Intimazione di pagamento - Atto presupposto - Notifica a mezzo del servizio postale - Raccomandata informativa restituita al mittente - Perfezionamento notifica - Esclusione - Effetti - Intimazione - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stata dichiarata nulla l'intimazione di pagamento perché priva di un valido atto presupposto: la cartella di pagamento non risultava validamente notificata, non essendosi perfezionata la procedura di compiuta giacenza in presenza della restituzione della raccomandata informativa per trasferimento del destinatario.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'intimazione di pagamento, sostenendo che la cartella di pagamento presupposta non fosse stata validamente notificata. La notificazione era stata eseguita tramite il servizio postale e la raccomandata informativa relativa alla compiuta giacenza era stata restituita al mittente con l'indicazione che il destinatario si era trasferito. Tale circostanza impedisce il perfezionamento della notifica della cartella, che deve quindi considerarsi non notificata.
Norme richiamate
Norme sulla notificazione degli atti tributari a mezzo del servizio postale
La notifica per compiuta giacenza richiede il rispetto delle formalità previste, compresa la raccomandata informativa. Se quest'ultima viene restituita con l'indicazione del trasferimento del destinatario, la notifica non si perfeziona.
Principio della necessaria validità dell'atto presupposto
Un'intimazione di pagamento non può validamente fondarsi su una cartella di pagamento che non sia stata regolarmente notificata; in mancanza, l'intimazione è nulla per difetto del presupposto.
Massime di principio
- Quando un atto della riscossione presuppone la preventiva notifica di un altro atto, la validità dell'atto successivo dipende dalla prova del corretto perfezionamento della notifica dell'atto presupposto.
- La restituzione della raccomandata informativa con l'indicazione di trasferimento del destinatario può impedire il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza.
- L'amministrazione o l'agente della riscossione deve dimostrare non solo l'invio dell'atto, ma anche il rispetto di tutte le formalità necessarie per la sua valida notificazione.
- Se la cartella non è stata validamente notificata, l'intimazione di pagamento fondata su di essa può essere contestata e dichiarata nulla per mancanza del presupposto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 apr 2018Sentenza del 04/04/2018 n. 8245 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 apr 2018Sentenza del 04/04/2018 n. 8246 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 apr 2018Sentenza del 04/04/2018 n. 8247 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 apr 2018Sentenza del 04/04/2018 n. 8249 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 apr 2018Sentenza del 04/04/2018 n. 8268 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 apr 2018Sentenza del 04/04/2018 n. 8269 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →