Ordinanza n. 897/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento adottato dalla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio AIA-RIR prot. n. 0304616/2025 (AOO_RP - Class: 14.22) del 6 giugno 2025, a firma del Dirigente e del Funzionario E.Q. del predetto Dipartimento, avente ad oggetto “Stabilimento NR093 “Oria Gas” della Società “Gas Italia S.r.l.” con sede legale in via Manduria Km 0,300 sn - Oria (BR) e sede operativa in c.da Salinelle sn - Oria (BR) - Atto di sospensione delle attività ai sensi dell’art. 28 comma 8 del D. Lgs 105/2015 e conseguente limitazione di esercizio sotto soglia di assoggettabilità”, con cui la Regione Puglia “Ordina al Gestore dello stabilimento denominato “Oria Gas” della Società “Gas Italia S.r.l.” con sede legale in via Manduria Km 0,300 sn - Oria (BR) e sede operativa in c.da Salinelle sn - Oria (BR) di: Sospendere immediatamente tutte le attività connesse all’esercizio dell’impianto; Ridurre immediatamente i quantitativi di sostanza Seveso realmente detenuti al disotto del limite di assoggettabilità alla Seveso, trasmettendo tempestivamente una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 riguardante tale riduzione e attestante l’effettivo quantitativo massimo detenuto”; - di ogni altro atto o provvedimento lesivo, anche non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, ove occorra e nei limiti d’interesse della ricorrente, ivi compresi l’elaborato contenente gli esiti del sopralluogo eseguito da A.R.P.A. Puglia e trasmesso con nota prot. 61232 del 6 agosto 2024; nonché: la nota prot. n. 433630 del 09 settembre 2024 della Regione Puglia; la nota prot. n. 76038 del 18 ottobre 2024 di A.R.P.A. Puglia; la nota prot. 511673 del 18 ottobre 2024 della Regione Puglia; la nota prot. 21796 del 10 aprile 2025 di A.R.P.A. Puglia; la nota prot. 193654 dell’11 aprile 2025 della Regione Puglia; la nota prot. 212287 del 23 aprile 2025 della Regione Puglia; la nota prot. 236982 del 06 maggio 2025 della Regione Puglia; la nota prot. 33736 del 04 giugno 2025 di A.R.P.A. Puglia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 15.4.2026: - della nota n. MP_025_2026 - prot. n. 0194908-2026 del 10.4.2026 della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio AIA-RIR, ad oggetto “Stabilimento NR093 “Oria Gas” della Società “Gas Italia S.r.l.” con sede legale in via Manduria Km 0,300 sn - Oria (BR) e sede operativa in c. da Salinelle sn - Oria (BR) – Seguito nota prot. 19402 del 16.03.2026 della Prefettura di Brindisi. Riscontro comunicazione del 01.04.2026 dello Studio legale Avv. Marco Lancieri e Avv. G.D. Torre”; - della nota prot. n. MP_020_2026 del 24.3.2026 della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio AIA-RIR, ad oggetto “Stabilimento NR093 “Oria Gas” della Società “Gas Italia S.r.l.” con sede legale in via Manduria Km 0,300 sn - Oria (BR) e sede operativa in c.da Salinelle sn - Oria (BR) – Disposizioni conseguenti il provvedimento prot. 304616 del 06.06.2025 del Servizio AIA-RIR”; - della nota prot. n. MP_019_2026 del 20/03/2026 della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio AIA-RIR, ad oggetto “Stabilimento NR093 “Oria Gas” della Società “Gas Italia S.r.l.” con sede legale in via Manduria Km 0,300 sn - Oria (BR) e sede operativa in c.da Salinelle sn - Oria (BR) – Seguito nota prot. 19402 del 16.03.2026 della Prefettura di Brindisi”; - della nota prot. 19402 del 16.3.2026 della Prefettura di Brindisi, non conosciuta ma menzionata negli atti della Regione Puglia dianzi impugnati; - di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, ove occorra e nei limiti d’interesse delle ricorrenti, anche non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, ove occorra e nei limiti d’interesse delle ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di sospensione immediata delle attività dello stabilimento e di limitazione dell'esercizio sotto la soglia di assoggettabilità alla normativa Seveso, nonché gli atti presupposti e conseguenti
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui la Regione Puglia ha ordinato la sospensione immediata di tutte le attività dello stabilimento e la riduzione dei quantitativi di sostanze Seveso al di sotto della soglia di assoggettabilità prevista dal d.lgs. n. 105/2015. La ricorrente sostiene di avere ridotto i serbatoi presenti nello stabilimento di Oria in misura tale da rendere l'impianto non più assoggettato alla normativa Seveso III, poiché i quantitativi di GPL detenibili sarebbero inferiori alla soglia normativa. La Regione e ARPA Puglia contestano tale ricostruzione, sostenendo che, applicando un diverso metodo di calcolo, le sostanze pericolose presenti supererebbero la soglia di riferimento. Le amministrazioni evidenziano inoltre l'assenza di garanzie sul rispetto della capacità operativa di stoccaggio, in ragione della mancanza di un dispositivo di blocco per alto livello. Con motivi aggiunti la società ha impugnato ulteriori note regionali e un atto della Prefettura di Brindisi, concernenti il provvedimento originario e le disposizioni conseguenti.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito il ricorso né i motivi aggiunti. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., da svolgersi nel contraddittorio tra le parti e affidata al Comandante dei Vigili del Fuoco di Lecce o a un suo delegato. La verificazione dovrà accertare: a) se le sostanze pericolose presenti nello stabilimento siano inferiori alla soglia prevista dal d.lgs. n. 105/2015, individuando correttamente i criteri tecnici di quantificazione e sviluppando i relativi conteggi; b) le caratteristiche del dispositivo di blocco di massimo livello installato sul serbatoio da 100 mc, verificando in particolare se sia fisso, inamovibile e inaccessibile, così da garantire il rispetto della capacità operativa di stoccaggio. Il verificatore dovrà comunicare preventivamente alle parti le operazioni, redigere una relazione, sottoporla alle osservazioni delle parti e depositare la relazione finale integrata con tali osservazioni e le proprie considerazioni. Le parti possono farsi assistere da tecnici. Il termine assegnato al verificatore è di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Sono state riservate alla decisione definitiva le altre questioni di causa, la liquidazione del compenso del verificatore e le spese processuali. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 5 maggio 2027.
Norme richiamate
art. 28, comma 8, d.lgs. 105/2015
Sospensione delle attività e conseguente limitazione di esercizio sotto soglia di assoggettabilità
La disposizione costituisce la base normativa del provvedimento regionale impugnato, la cui applicazione dipende, nel caso concreto, dalla corretta determinazione delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento e dal rispetto della capacità di stoccaggio.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione, affidandola a un organismo pubblico, per acquisire un accertamento tecnico sui fatti rilevanti ai fini della decisione.
artt. 46, 47 e 76 d.P.R. 445/2000
Dichiarazione sottoscritta ... riguardante tale riduzione e attestante l'effettivo quantitativo massimo detenuto
Sono richiamati nel provvedimento regionale quale disciplina della dichiarazione relativa alla riduzione e all'effettivo quantitativo massimo di sostanze detenute.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla sottoposizione di uno stabilimento alla normativa Seveso dipende dalla quantità effettiva di sostanze pericolose detenute, il giudice può disporre una verificazione tecnica pubblica per accertare i criteri di calcolo applicabili, i quantitativi presenti e lo sviluppo dei relativi conteggi.
- Ai fini della verifica del rispetto della capacità operativa di stoccaggio, rilevano non solo la capacità nominale dei serbatoi, ma anche le caratteristiche tecniche dei dispositivi di blocco del massimo livello, che devono essere valutate quanto a stabilità, inamovibilità e accessibilità.
- La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, con preventiva comunicazione delle operazioni, facoltà di assistenza mediante tecnici e possibilità di formulare osservazioni sulla relazione prima del deposito dell'elaborato finale.
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