Cassazione Penale, Sentenza n. 35255/2025 del 29/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugnava la conferma della condanna per appropriazione indebita relativa a una macchina vendemmiatrice, articolando cinque motivi: (1) vizio di motivazione e mancata considerazione del diritto di ritenzione per un credito di €6.800 per riparazioni; (2) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) ritenendo il valore del bene €20.000 non idoneo a escluderla; (3) richiesta di riqualificazione del fatto in insolvenza fraudolenta (art.641); (4) mancata rideterminazione della pena alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.46/2024 (illegittimità parziale dell'art.646 c.p. sulla misura minima della reclusione); (5) mancata sostituzione della pena detentiva con lavoro di pubblica utilità ai sensi della legge n.689/1981.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza della Corte d'Appello. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto una censura meramente di merito su valutazione probatoria, non consentita in cassazione; il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la Corte territoriale ha adeguatamente motivato l'insussistenza della causa di non punibilità, considerato il danno consistente pari al valore del mezzo (€20.000); il terzo motivo è stato ritenuto eccentrico rispetto al capo di imputazione che descriveva tutti gli elementi dell'appropriazione indebita; il quarto motivo è inammissibile perché la questione costituzionale non è stata sollevata in appello e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione; il quinto motivo è stato considerato reiterativo e privo di confronto con la motivazione della corte di merito che ha motivato la mancata sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità (precedenti e valore del bene). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una ammenda equitativamente fissata in €3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
menzionata nella parte ritenuta incostituzionale "nella parte in cui prevedeva la pena della reclusione da due a cinque anni in luogo della reclusione fino a cinque anni"
La Corte d'Appello ha applicato l'art.646 per l'imputazione di appropriazione indebita; la Cassazione ha ritenuto che la questione di adeguamento della pena alla pronuncia della Corte Costituzionale n.46/2024 non fosse stata tempestivamente sollevata in appello, perciò non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.
art. 131-bis cod. pen.
Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto corretta l'esclusione della causa in presenza di un danno ritenuto consistente (valore del mezzo €20.000), richiedendo la valutazione della gravità del danno ai sensi dell'art.133.
art. 641 cod. pen.
Norma che disciplina l'ipotesi di insolvenza fraudolenta. La Corte ha escluso la riqualificazione percheé il capo di imputazione e le risultanze descrivevano gli elementi caratteristici dell'appropriazione indebita, diversi da quelli dell'art.641.
art. 133 cod. pen.
Contiene i criteri per la determinazione della pena (tra cui la gravità del danno). La Corte territoriale ha fatto riferimento ai criteri di cui all'art.133 per motivare la non applicabilità della causa di tenuità e il diniego della sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità.
art. 53 e ss. legge n. 689/1981
Riferimento alla disciplina sulla sostituzione della pena detentiva con misure alternative come il lavoro di pubblica utilità; la Corte ha ritenuto la sostituzione discrezionale e non applicabile alla luce dei precedenti e del valore rilevante del bene sottratto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che permette la condanna al pagamento delle spese del procedimento; la Cassazione ha condannato il ricorrente alle spese processuali ai sensi di tale norma.
Corte Costituzionale, sentenza n. 46/2024
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art.646 (riguardo alla formulazione della pena minima). La Cassazione ha ritenuto che tale questione non fosse stata sollevata in appello e quindi non poteva essere introdotta in cassazione come nuovo motivo.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione dell'eventuale colpa nella determinazione dell'ammenda a favore della cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non probabile la colpa grave e ha fissato l'importo in via equitativa.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito impugnare la valutazione di merito sulla attendibilità delle prove se la censura si riduce a una diversa rivalutazione fattuale: le censure devono riguardare vizi tassativi previsti dall'art.606 c.p.p.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede una valutazione della gravità complessiva dell'offesa: valore significativo del danno è ostativo all'applicazione della causa.
- La riqualificazione del fatto in reato diverso non è ammissibile in cassazione se il capo di imputazione descrive compiutamente gli elementi di un reato diverso; la differente qualificazione deve essere compatibile con la descrizione del fatto nel prospetto accusatorio.
- Questioni di legittimità costituzionale o cambiamenti normativi che incidono sulla determinazione della pena devono essere sollevate tempestivamente in appello: non possono, di regola, essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- La sostituzione della pena detentiva con misure alternative (es. lavoro di pubblica utilità) è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, che valuta i criteri di cui all'art.133 (antecedenti, gravità del fatto, efficacia della pena).
- Il ricorrente che propone un ricorso giudicato manifestamente infondato o inammissibile può essere condannato alle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende se non si ritiene che l'inammissibilità derivi da cause esenti da colpa.
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