Cassazione Penale, Sentenza n. 841/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno che in sede di riesame aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP nei confronti di Sergio Riccio per aver introdotto nel carcere di Salerno hashish, per la successiva commercializzazione, tramite corrispondenza su indicazione del cognato Francesco Martinelli. Il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata autonoma valutazione del GIP e apoditticità della decisione del riesame (richiamando artt. 292, comma 2, lett. c) e 309, comma 9, c.p.p.); 2) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare per l'uso di mittenti fittizi non confermato dalle intercettazioni; 3) errata esclusione della lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990, nonostante l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. g).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con le argomentazioni del Tribunale, il secondo privo di un effettivo confronto con le risultanze investigative (intercettazioni puntuali e sequestro successivo alla spedizione a un detenuto che ha disconosciuto il mittente), e il terzo manifestamente infondato: la Corte ha confermato l'esclusione della lieve entità alla luce della natura organizzata, stabile e ramificata dell'attività di introduce di stupefacenti in carcere. Conseguenze pratiche: conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari, inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (importo indicato in dispositivo: euro tremila, come riportato nel provvedimento).
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e non ha riscontrato violazione formale o sostanziale riferita a tale previsione
art. 309, comma 9 c.p.p.
Invocato dal ricorrente in tema di valutazione cautelare e motivazione del GIP; la Corte ha rilevato che il Tribunale di riesame ha invece esaminato e motivato puntualmente le intercettazioni e le risultanze, rendendo la censura generica e inidonea
art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990
"mezzi, modalità e circostanze dell'azione"
La Corte ha applicato i criteri consolidati secondo cui la cd. "lieve entità" richiede valutazione non solo del dato qualitativo e quantitativo ma di altri parametri (mezzi, modalità, circostanze). Ha ritenuto che, per le condotte qui contestate (struttura ramificata e stabile per immissione di stupefacenti in carcere), i requisiti per la lieve entità non ricorrono
art. 80, comma 1, lett. g) DPR n. 309/1990
Richiamata dal ricorrente come elemento che avrebbe escluso la lieve entità; la Corte ha ritenuto che la sussistenza dell'aggravante e l'organizzazione del reato consolidano il giudizio negativo sulla riconducibilità alla lieve entità
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità: la Corte ha condannato il ricorrente ai sensi di questa disposizione
Massime di principio
- Le censure generiche e non specificamente tarate sulle argomentazioni del provvedimento impugnato sono normalmente inammissibili: il ricorso deve indicare chiaramente quali passaggi motivazionali si contestano e in che modo essi sarebbero viziati
- Per contestare i gravi indizi di colpevolezza occorre confrontarsi puntualmente con le risultanze investigative indicate dal giudice (intercettazioni, riscontri, sequestri); affermazioni asserttive senza contradittorio probatorio sono inefficaci
- La qualificazione della "lieve entità" ex art. 73 DPR 309/1990 dipende non solo da quantitativi ma anche da mezzi, modalità e circostanze dell'azione: l'esistenza di una struttura organizzata per introdurre stupefacenti in carcere esclude di norma l'applicabilità della causa di minor offensività
- Nei procedimenti di riesame e in sede di appello, i giudici valutano il contesto complessivo (organigramma associativo, ruoli e riscontri oggettivi) e non solo atti isolati: pertanto, difese che non contrastano quei riscontri oggettivi hanno scarse probabilità di successo
- Il rischio di condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende esiste in caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; pertanto, va valutata attentamente la fondatezza formale e sostanziale del gravame prima di proporre impugnazioni
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