Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1193/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento autorizzatorio unico della Provincia di Ascoli Piceno che autorizza la realizzazione della nuova discarica per rifiuti non pericolosi “Vasca 0” in località Alto Bretta, nel Comune di Ascoli Piceno, al confine con Castignano

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia e controinteressata)

La controversia

Il Comune di Castignano ha impugnato il PAU rilasciato alla società controinteressata, contestando l’autorizzazione alla nuova discarica “Vasca 0”. Ha dedotto: 1) violazione della disciplina VIA, artificioso frazionamento del progetto, omessa valutazione degli impatti cumulativi e difetto di istruttoria e motivazione; 2) illegittimità della VIA e dell’AIA per mancata acquisizione del parere sanitario del Sindaco di Ascoli Piceno previsto dagli artt. 216 e 217 TULS e dall’art. 29-quater, comma 6, d.lgs. 152/2006; 3) violazione di un asserito principio di urgenza dell’atto amministrativo; 4) violazione del principio di motivazione, illustrato in termini generali senza specifiche contestazioni alla motivazione del PAU; 5) illegittimità dell’autorizzazione per eccessiva pressione ambientale sul territorio, nonostante l’assenza di ulteriore consumo di suolo, e per mancata tutela dei calanchi; 6) violazione dei criteri localizzativi del Piano regionale di gestione dei rifiuti e della disciplina europea, con particolare riguardo alla distanza dai centri abitati, al principio di precauzione e ai possibili impatti futuri. Il Comune ha inoltre richiamato precedenti dinieghi relativi ad ampliamenti del polo Geta e la presenza di altri impianti nell’area.

La decisione

Il ricorso è respinto integralmente. La memoria comunale depositata il 1° ottobre 2026 è inammissibile perché tardiva rispetto all’art. 73 c.p.a. e perché introduce censure nuove non notificate alle controparti; il Tribunale non esamina le ulteriori eccezioni preliminari delle resistenti, essendo il ricorso infondato nel merito. Il primo motivo è respinto: la Vasca 0 è una nuova discarica autonoma, distinta dal polo Geta oggetto dei precedenti giudizi; alla data dell’istanza non risultavano altre procedure autorizzative in corso per impianti del polo di Alto Bretta e la VIA è stata svolta nell’ambito del PAU. Il frazionamento artificioso rileva quando un progetto unitario è suddiviso per sottrarre parti alla VIA; inoltre, lo studio ha considerato gli impatti cumulativi della Vasca 0, del polo Geta e dell’ex sito IPGI, valutando anche lo scenario più impattante, con conclusioni condivise da ARPAM. Il secondo motivo è respinto, richiamando la giurisprudenza secondo cui la mancata imposizione, da parte del sindaco, di prescrizioni ai sensi degli artt. 216 e 217 TULS non determina di per sé l’illegittimità del titolo autorizzativo. Le censure sull’urgenza e sulla motivazione sono disattese perché teoriche e non riferite alle caratteristiche concrete del PAU: l’autorizzazione è intervenuta dopo circa un anno e mezzo dalla domanda e il ricorso non si confronta con la motivazione, articolata in 19 pagine, né con i pareri favorevoli acquisiti. La doglianza sulla pressione ambientale non individua un criterio giuridico che imponesse il diniego; il Comune non ha contestato nel merito il parere favorevole della Soprintendenza, che ha formulato prescrizioni archeologiche. Quanto ai criteri localizzativi, la distanza dai centri abitati è stata istruita in conferenza di servizi: la nuova discarica dista 2.015 metri da Sant’Angelo e 2.539,8 metri da Ripaberarda, e il Comune non ha prodotto elaborati tecnici idonei a confutare tali dati. Il Comune è condannato a pagare le spese, liquidate in € 3.000, oltre accessori, in favore di ciascuna delle due parti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    Va anzitutto accolta l’eccezione di inammissibilità della memoria da ultimo citata, sia perché depositata in palese violazione del termine di cui all’art. 73 c.p.a., sia perché essa introduce censure nuove e dunque non ammissibili (in quanto tardive e non notificate alle controparti).

    La memoria depositata oltre il termine previsto dall’art. 73 c.p.a. è inammissibile; lo è anche nella parte in cui introduce censure nuove non notificate alle controparti.

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Sia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025 sia nel corso dell’odierna udienza pubblica il difensore del Comune ricorrente ha riferito di vicende che hanno interessato il sito ex IPGI e di più recenti iniziative di Geta, ma senza produrre il benché minimo documento che desse conto di tali vicende.

    La Provincia ha correttamente proceduto a una nuova verifica ai sensi dell’art. 27-bis, comma 3, a seguito delle modifiche sostanziali apportate al progetto inizialmente presentato nel 2018.

  • art. 216 TULS

    Come il Tribunale ha chiarito nella sentenza n. 376/2022 (§ 16.3.) il fatto che il Sindaco del Comune nel cui territorio ricade un impianto soggetto al P.A.U. non ritenga di imporre prescrizioni ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. non implica l’illegittimità del titolo autorizzativo.

    La mancata imposizione di prescrizioni da parte del sindaco ai sensi dell’art. 216 TULS non comporta, da sola, l’illegittimità del PAU.

  • art. 217 TULS

    Come il Tribunale ha chiarito nella sentenza n. 376/2022 (§ 16.3.) il fatto che il Sindaco del Comune nel cui territorio ricade un impianto soggetto al P.A.U. non ritenga di imporre prescrizioni ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. non implica l’illegittimità del titolo autorizzativo.

    La mancata imposizione di prescrizioni da parte del sindaco ai sensi dell’art. 217 TULS non comporta, da sola, l’illegittimità del PAU.

  • art. 29-quater, comma 6, d.lgs. 152/2006

    Il secondo motivo va rigettato per le stesse ragioni già esposte in sede cautelare e al riguardo è sufficiente richiamare la sentenza di questo T.A.R. n. 376/2022 (§ 16.3.), confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8187/2023, nonché le altre sentenze di questo Tribunale e del Consiglio di Stato richiamate dalla controinteressata nella memoria del 16 maggio 2025.

    La censura relativa alla mancata acquisizione del parere sanitario è respinta; il giudice richiama l’orientamento per cui l’assenza di prescrizioni sindacali ai sensi degli artt. 216 e 217 TULS non determina l’illegittimità del titolo autorizzativo.

  • art. 5, comma 1, lettera c), d.lgs. 152/2006

    In generale, così come accade nella materia degli appalti pubblici, il frazionamento artificioso si ha solo quando un progetto unitario viene suddiviso in tanti sub-progetti che, in ragione delle soglie previste dal T.U. n. 152/2006 e dal D.M. 30 marzo 2015, sono esenti da V.I.A.

    Il frazionamento è artificioso quando un progetto unitario viene suddiviso in sub-progetti allo scopo di evitare la VIA; nel caso deciso il progetto era stato sottoposto a VIA, sicché la censura non è fondata.

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Sia perché nella specie la V.I.A. è stata svolta all’interno del procedimento autorizzativo unico ex art. 27-bis del T.U.A.

    La VIA può essere svolta nell’ambito del procedimento autorizzativo unico previsto dall’art. 27-bis; nel caso concreto ciò escludeva la dedotta sottrazione del progetto alla valutazione ambientale.

  • punto 5, lettera e), Allegato VII, d.lgs. 152/2006

    Infatti, come emerge in maniera evidente dalla nota prot. n. 2598 dell’11 febbraio 2025 (con cui la Provincia ha riscontrato le osservazioni critiche del Circolo Legambiente di Ascoli Piceno e del Comune di Castignano), nella valutazione previsionale degli impatti sulla matrice “Aria” il proponente ha preso in considerazione la “Vasca 0”, tutto il polo Geta e il sito ex IPGI, studiando in particolare lo scenario più sfavorevole e impattante (cioè quello che prevede la contemporanea coltivazione del “Lotto 1” e l’esecuzione dei lavori di realizzazione del “Lotto 2” della nuova discarica), giungendo a conclusioni rassicuranti che sono state condivise anche dall’A.R.P.A.M. con il parere prot. n. 39114 del 26 novembre 2024.

    La valutazione degli impatti cumulativi deve considerare i progetti esistenti e le condizioni di maggiore impatto; qui lo studio ha incluso la nuova discarica, il polo Geta e il sito ex IPGI e le relative conclusioni sono state condivise dall’ARPAM.

Massime di principio

  • Il frazionamento artificioso rilevante ai fini VIA ricorre quando un progetto unitario è suddiviso in più sub-progetti per sottrarli alla valutazione in ragione delle soglie normative. La presentazione successiva di un progetto funzionalmente collegato può rilevare ex post, ma la censura non sussiste quando il progetto contestato è stato sottoposto a VIA e la valutazione considera gli impatti cumulativi con gli impianti esistenti.
  • Una nuova discarica fisicamente e funzionalmente autonoma da un impianto preesistente non può essere trattata come ampliamento di quest’ultimo sulla sola base della prossimità o dell’appartenenza allo stesso contesto territoriale; la qualificazione va verificata in concreto.
  • La mancata imposizione di prescrizioni da parte del sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 TULS non determina, di per sé, l’illegittimità del titolo autorizzativo unico.
  • La contestazione di una valutazione tecnica sulla localizzazione o sulle distanze richiede elementi tecnici idonei a confutare le risultanze istruttorie dell’amministrazione; in mancanza, la censura non può essere accolta sulla base di mere allegazioni.
  • Motivi fondati su dissertazioni generali o teoriche, senza confronto con l’atto impugnato e con gli specifici elementi istruttori e motivazionali del procedimento, non sono idonei a dimostrare l’illegittimità del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliTermini e notificazione del ricorso
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipi di precauzione e prevenzioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.