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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4431/2022 del 08/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva, con il primo motivo, la violazione di norme processuali (artt. 192, comma 2; 203; 267, comma 1‑bis c.p.p.) contestando la valutazione della identificazione fotografica effettuata da agenti di polizia giudiziaria ritenuta non affidabile alla luce dell'assenza di riconoscimento da parte delle persone offese e della utilizzazione di informazioni acquisite da fonte confidenziale. Con il secondo motivo si denunciava vizio della motivazione per contraddittorietà e illogicità nella valutazione negativa delle circostanze attenuanti generiche e del diniego di esclusione della recidiva, per non aver adeguatamente considerato la condotta posteriore al reato come segno di ravvedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo e infondato, spiegando che la Corte d'appello aveva adeguatamente valutato il valore dell'individuazione fotografica considerando l'esperienza dei testimoni, le condizioni oggettive (travisamento momentaneo) e la plausibilità dell'assenza di riconoscimento da parte delle vittime; ha altresì ammesso che le informazioni da fonte confidenziale potevano avere valore di riscontro logico e non decisivo senza precluderne l'utilizzazione. Il secondo motivo è stato considerato generico e infondato: la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta coerente e adeguata nel valutare gli elementi ostativi alle attenuanti (modalità del fatto, precedenti, nuovo episodio) e la presunta condotta successiva è stata giudicata vagamente dedotta e non idonea a fondare la concessione delle attenuanti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p., comma 2

    La Corte ha valutato l'individuazione fotografica alla stregua dei criteri di affidabilità previsti dalla disciplina probatoria, dando rilievo alla qualità dei testimoni e alle circostanze che potevano influire sul riconoscimento

  • art. 203 c.p.p.

    Richiamata in riferimento ai limiti e all'utilizzabilità degli atti istruttori e delle modalità di acquisizione delle dichiarazioni/indicazioni; la Corte ha ritenuto legittimo valutare elementi acquisiti anche tramite informazioni riservate come riscontro logico, purché non decisivi e valutati criticamente

  • art. 267 c.p.p., comma 1‑bis

    Invocato nel quadro delle norme sul rito abbreviato e sulle modalità di impugnazione; la Corte ha ritenuto che i profili dedotti non configurassero vizi tali da rendere ammissibile il ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per l'imposizione di una somma a carico del ricorrente nella cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La validità di un riconoscimento fotografico si valuta caso per caso: si considerano l'esperienza e l'osservazione dei testimoni e le condizioni oggettive al momento del fatto; l'assenza di riconoscimento da parte delle vittime non esclude automaticamente l'affidabilità dell'individuazione
  • Informazioni acquisite da fonti confidenziali possono essere utilizzate come elementi di riscontro logico, purché non siano l'unico elemento decisivo e vengano valutate criticamente dal giudice
  • Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o l'esclusione della recidiva è necessario dedurre elementi concreti, specifici e documentati (comportamento post‑reato chiaramente riformato), non semplici affermazioni generiche di ravvedimento
  • La Corte di legittimità non annulla per mera insufficienza motivazionale: occorre dimostrare la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione o errori di diritto rilevanti
  • Un ricorso ripetitivo o basato su deduzioni generiche rischia di essere dichiarato inammissibile e di comportare condanne alle spese, oltre a sanzioni ex art. 616 c.p.p. in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso

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