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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19458/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un verbale di contestazione e dalla conseguente sanzione amministrativa irrogata a un automobilista per avere utilizzato un telefono cellulare mentre era alla guida del proprio veicolo. L'opponente aveva impugnato la sanzione davanti al giudice di pace e poi in appello dinanzi al Tribunale, ma le domande erano state respinte. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo: secondo la sua prospettazione, il verbale sarebbe stato incompleto perché non indicava le modalità di accertamento dell'infrazione, se gli accertatori fossero a bordo di un veicolo e quale mano fosse impiegata dal conducente per l'uso del telefono. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che il ricorso era stato proposto senza valida procura speciale per il giudizio di cassazione, poiché la procura richiamata risaliva al 21.2.2019, era stata rilasciata in calce all'opposizione e quindi riguardava i gradi di merito, ed era comunque anteriore alla sentenza impugnata pubblicata il 25.1.2021; mancava dunque una procura conferita ex professo per il giudizio di legittimità e riferita alla sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale: la procura utilizzata era stata conferita anteriormente alla pronuncia impugnata e non risultava univocamente riferita al giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre precisato che non occorreva regolarizzare il contraddittorio, benché la notificazione del ricorso alla Prefettura fosse stata effettuata in modo invalido presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, poiché l'esito sfavorevole al ricorrente rendeva inutile ogni attività processuale ulteriore. Nessuna statuizione sulle spese, perché la Prefettura non si era difesa. È stato infine dato atto dell'obbligo, in presenza dei presupposti di legge, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo di ricorso era formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte non è entrata nel merito della censura perché il ricorso era inammissibile per difetto di valida procura speciale.

  • art. 365 c.p.c.

    Per il ricorso per cassazione è richiesta una procura conferita specificamente per il giudizio di legittimità, con riferimento preciso alla fase processuale da instaurare davanti alla Corte.

  • art. 83 c.p.c.

    La Corte distingue la procura speciale ex art. 83 c.p.c. dalla nozione di procura speciale richiesta per la cassazione: quest'ultima non coincide con la semplice procura relativa a un determinato giudizio di merito.

  • art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio in base al procedimento accelerato richiamato dalla Corte.

  • art. 380 bis c.p.c.

    La causa è stata definita con il procedimento camerale su proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura deve essere specificamente conferita per la fase di legittimità, con riferimento espresso o comunque univoco alla sentenza da impugnare; non basta una procura rilasciata per i gradi di merito.
  • La procura per cassazione deve essere successiva alla pronuncia impugnata e anteriore o coeva alla notificazione del ricorso, così da manifestare in modo attuale e consapevole la volontà di proporre il giudizio di legittimità.
  • Quando il ricorso è comunque destinato a essere dichiarato inammissibile, la Corte può evitare la regolarizzazione del contraddittorio se ciò comporterebbe un inutile dispendio di attività processuale.
  • La deduzione di un vizio motivazionale non può essere esaminata se manca il presupposto processuale della valida proposizione del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere gravata dell'ulteriore importo previsto per il contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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