Sentenza n. 968/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento (i) del provvedimento di aggiudicazione del Lotto 2 della “Procedura Aperta n. 12/2024, da esperirsi mediante Richiesta di Offerta in Busta Chiusa Digitale, gestita interamente per via telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 25, 71 e 108, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento del Global Service di igiene ambientale del parco mezzi e degli impianti Cotral Spa - CPV 909170008 - RUP Stefania Garropoli Lotto 2: CIG B28BB84087”. Comunicazione di aggiudicazione prot. n. 2025U0010218 del 12 giugno 2025, di Cotral S.p.A. (doc. 1), trasmessa il 16 giugno 2025 (nota PI128384-25), attraverso il Portale STELLA; (ii) della deliberazione del C.d.A. n. 43 del 13 giugno 2024 (doc. 2), del bando di gara (doc. 3), del Disciplinare di gara (doc. 4), dell'Allegato 14 al Capitolato speciale di appalto (doc. 5); (iii) di tutti i verbali e le comunicazioni, ivi inclusi tutti i verbali della commissione giudicatrice e del seggio di gara e della proposta di aggiudicazione (doc.ti 6, 7 e 8); (iv) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti. nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto d'appalto medio tempore stipulato, nonché per la condanna al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del Lotto 2 di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di global service di igiene ambientale, unitamente agli atti di gara e ai verbali della commissione giudicatrice
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 2, gli atti della lex specialis, i verbali della commissione e gli atti connessi, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno. In via preliminare, i controinteressati hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di prova di resistenza e l'irricevibilità delle censure rivolte contro il bando e la nomina della commissione. Nel merito, il primo motivo deduceva che il tempo impiegato dalla commissione per valutare le offerte tecniche fosse così breve da rendere inverosimile un esame ponderato, con violazione delle norme sulla gara e dei criteri di valutazione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento, contraddittorietà, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta. Il secondo motivo contestava la composizione della commissione, lamentando la mancata coincidenza tra i componenti nominati e quelli che avevano concretamente operato, in particolare la sostituzione di una componente titolare con una componente supplente senza provvedimento motivato, nonché l'asserita carenza di competenza tecnica dei commissari. Il terzo motivo censurava la lex specialis per non avere previsto espressamente la valutazione individuale delle offerte da parte dei singoli commissari prima della valutazione collegiale, in asserita violazione dell'art. 93 del d.lgs. n. 36/2023 e del Bando tipo ANAC n. 1/2023.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha riconosciuto l'interesse a ricorrere, sebbene strumentale alla riedizione della gara, poiché la ricorrente, operatore del settore, mirava a partecipare a una nuova procedura; in tale prospettiva non era necessaria la prova di resistenza, anche considerando che l'interesse diretto all'aggiudicazione era difficilmente configurabile per la posizione di settima classificata. Ha inoltre ritenuto tempestive le censure sulla nomina della commissione, poiché tale atto non conteneva clausole immediatamente escludenti e poteva essere impugnato congiuntamente all'aggiudicazione, entro il termine decorrente dalla relativa conoscenza. Nel merito, il primo motivo è stato respinto: il tempo di valutazione non era di per sé indice di illegittimità e, nel caso concreto, i commissari avevano esaminato individualmente le offerte nell'arco di dieci giorni lavorativi, oltre al tempo delle sedute collegiali. Il secondo motivo è stato respinto perché la competenza della commissione va valutata complessivamente rispetto all'oggetto dell'affidamento ed era comprovata dai curricula dei componenti; inoltre, la sostituzione era legittima, essendo subentrato un supplente previamente designato a causa dell'indisponibilità documentata del titolare. Il terzo motivo è stato respinto perché la previsione dell'attribuzione del coefficiente da parte della commissione non escludeva, ma implicitamente presupponeva, la valutazione individuale dei commissari; in assenza di diversa previsione, il coefficiente unico poteva essere ottenuto mediante media aritmetica dei coefficienti individuali. Inoltre, le valutazioni erano state espresse all'unanimità e gli apprezzamenti individuali risultavano assorbiti nella decisione collegiale finale. Il principio dell'Adunanza plenaria n. 16/2022 invocato dalla ricorrente riguardava il diverso metodo del confronto a coppie e non era applicabile alla procedura in esame. Il ricorso è stato integralmente respinto; il contratto non è stato dichiarato inefficace e non è stata accolta la domanda risarcitoria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa; le censure fondate su tali principi sono state ritenute infondate.
art. 17 d.lgs. 36/2023
Richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla procedura di gara; il ricorso è stato respinto.
art. 25 d.lgs. 36/2023
Indicato nell'oggetto della procedura come base normativa dello svolgimento telematico della gara.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Indicato nell'oggetto della procedura quale disposizione relativa alla procedura aperta.
art. 87 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla trasparenza e alla disciplina della valutazione delle offerte; le relative censure sono state respinte.
art. 93 d.lgs. 36/2023
Disciplina richiamata in relazione alla composizione e al funzionamento della commissione giudicatrice; il TAR ha ritenuto legittima la sostituzione del componente titolare con il supplente previamente nominato e adeguata la competenza complessiva della commissione.
art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale fondamento del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato nella procedura.
Bando tipo ANAC n. 1/2023
Il TAR ha escluso che il richiamo al Bando tipo imponesse, nella procedura concreta, l'autonoma verbalizzazione delle valutazioni individuali, trattandosi di un metodo diverso dal confronto a coppie.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2003
Richiamata sul termine di impugnazione delle clausole non immediatamente escludenti, da contestare insieme all'atto applicativo lesivo.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2018
Richiamata sul principio secondo cui le clausole non immediatamente escludenti non devono essere impugnate immediatamente, ma congiuntamente all'atto lesivo.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2022
le valutazioni espresse dai singoli commissari, nella forma del coefficiente numerico non comparativo, possono ritenersi assorbite nella decisione collegiale finale, in assenza di una disposizione che ne imponga l'autonoma verbalizzazione, mentre per il confronto a coppie la manifestazione della preferenza è e deve essere anzitutto in una prima fase individuale, nel senso sopra precisato, e in quanto tale individualmente espressa e risultante dalla verbalizzazione
La necessità di un'autonoma verbalizzazione delle valutazioni individuali riguarda il metodo del confronto a coppie; per coefficienti numerici non comparativi, le valutazioni individuali possono essere assorbite nella decisione collegiale finale, salvo diversa previsione.
art. 120 c.p.a.
Applicabile al contenzioso relativo agli atti della procedura di gara; il ricorso è stato esaminato e respinto nel merito.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere per la riedizione della gara può sussistere anche in capo a un concorrente non utilmente classificato, quando egli contesti l'illegittimità della lex specialis e dell'intera procedura e dimostri di essere operatore del settore interessato alla nuova gara; in tale prospettiva non è necessaria la prova di resistenza diretta all'aggiudicazione della procedura originaria.
- Le censure contro la nomina o la composizione della commissione giudicatrice, quando l'atto non contiene clausole immediatamente escludenti, non devono essere proposte immediatamente, ma possono essere dedotte congiuntamente all'impugnazione dell'aggiudicazione, entro il termine decorrente dalla conoscenza dell'atto lesivo.
- La brevità dei tempi impiegati dalla commissione per valutare le offerte non costituisce, da sola, indice di illegittimità; occorrono ulteriori elementi sintomatici di superficialità, difetto di istruttoria o irragionevolezza. Nella valutazione complessiva rilevano anche l'attività individuale preventiva dei commissari e l'organizzazione dei lavori.
- La competenza della commissione giudicatrice deve essere apprezzata globalmente in rapporto all'oggetto dell'affidamento e può risultare dai curricula dei suoi componenti. Il componente supplente previamente nominato può sostituire il titolare indisponibile, purché la sostituzione sia documentata.
- Quando la lex specialis prevede l'attribuzione collegiale di un coefficiente senza disciplinare diversamente il metodo, essa non esclude necessariamente la previa valutazione individuale dei commissari; per i coefficienti numerici non comparativi, le valutazioni individuali possono essere assorbite nella decisione collegiale unanime e non devono essere autonomamente verbalizzate, diversamente da quanto richiesto nel metodo del confronto a coppie.
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