Sentenza del 01/07/2015 n. 6029 - Comm. Trib. Prov. Milano
Registro - Applicazione dell'imposta - Atti dell'autorità giudiziaria - Decreto ingiuntivo - Interessi di mora da accordo transattivo - Misura proporzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sugli interessi moratori riconosciuti con decreto ingiuntivo. Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro mira a evitare una duplicazione impositiva, ma tale esigenza non sussiste per gli interessi moratori, che non sono soggetti a IVA, anche quando si riferiscano a una somma capitale soggetta a IVA.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'imposta di registro applicabile a un decreto ingiuntivo avente a oggetto il pagamento di interessi moratori derivanti da un accordo transattivo tra una società, la debitrice originaria e il soggetto accollante. Si discuteva, in particolare, se dovesse applicarsi il principio di alternatività IVA-registro previsto dall'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, con conseguente imposta di registro in misura fissa, oppure l'imposta proporzionale. Gli interessi moratori, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 633/1972.
Norme richiamate
Art. 15 del d.P.R. n. 633/1972
Le somme dovute a titolo di interessi moratori non concorrono alla formazione della base imponibile IVA.
Gli interessi moratori sono esclusi dalla base imponibile IVA e, pertanto, non possono beneficiare del trattamento previsto per operazioni già assoggettate a IVA ai fini dell'alternatività con l'imposta di registro.
Art. 40 del d.P.R. n. 131/1986
Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro evita la duplicazione dell'imposizione proporzionale sulle somme già colpite dall'IVA. Il principio non si applica agli interessi moratori esclusi dall'imponibile IVA.
Massime di principio
- Gli interessi moratori riconosciuti in un decreto ingiuntivo sono soggetti, in linea generale, all'imposta di registro proporzionale, anche se riferiti a un capitale originariamente assoggettato a IVA.
- Il principio di alternatività IVA-registro opera solo quando la somma considerata sia effettivamente soggetta a IVA; non è sufficiente che essa sia collegata a un'operazione imponibile ai fini IVA.
- Per stabilire il trattamento fiscale di una somma occorre distinguere il capitale dagli interessi moratori, poiché possono avere regimi impositivi diversi.
- La misura dell'imposta di registro dipende dalla natura sostanziale dell'obbligazione accertata nel provvedimento giudiziario e non soltanto dal fatto che essa derivi da un rapporto originariamente soggetto a IVA.
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