Sentenza n. 679/2026 - Ancona, Sezione 2
per il riconoscimento del proprio diritto al rimborso da parte del suddetto Comune dei contributi per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione relativi al suo permesso di costruire n. 2006/15 prot. gen. 2005/6123 - prot. n. 4429, pratica edilizia n. 2005/68-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta del Comune consistente nel rimborso ai precedenti proprietari dei contributi per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, anziché al successivo acquirente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al rimborso di euro 14.623,55, relativo ai contributi versati per un permesso di costruire del 2006, i cui lavori non erano stati eseguiti. Ha dedotto che, con l'acquisto degli immobili nel 2008 e la successiva volturazione del permesso di costruire, gli sarebbero stati trasferiti tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal titolo edilizio, compreso il diritto alla restituzione degli oneri non dovuti. Ha quindi contestato il rimborso eseguito dal Comune nel 2018 in favore dei precedenti proprietari e ha chiesto anche gli interessi dal novembre 2012. I precedenti proprietari, chiamati in giudizio iussu iudicis, hanno eccepito la prescrizione del diritto, l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica nei loro confronti quali controinteressati e la sua infondatezza. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni secondo cui i precedenti proprietari sarebbero controinteressati necessari e secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto impugnare gli atti comunali di pagamento. La controversia riguarda infatti diritti soggettivi rientranti nella giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.; i precedenti proprietari non sono controinteressati ai sensi dell'art. 41 c.p.a., sebbene siano stati correttamente coinvolti mediante intervento iussu iudicis ex art. 28 c.p.a., potendo essere interessati da eventuali azioni di ripetizione del Comune. Il Collegio ha ritenuto irrilevante la prescrizione nel rapporto diretto tra ricorrente e precedenti proprietari, poiché tale rapporto non era oggetto della domanda. Ha invece ritenuto ammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata dai precedenti proprietari nei confronti del Comune, in quanto soggetti interessati ai sensi dell'art. 2939 c.c. all'estinzione del debito comunale. Nel merito, il diritto alla restituzione degli oneri sorge quando il titolo edilizio non viene utilizzato e non si realizza l'intervento, poiché vengono meno la trasformazione del territorio e l'aumento del carico urbanistico che giustificano il contributo. La decadenza del permesso di costruire per mancata esecuzione dei lavori opera automaticamente allo spirare del termine legale, mentre l'eventuale provvedimento successivo ha natura ricognitiva e dichiarativa. Nel caso concreto, la decadenza si è verificata il 29 luglio 2010, sicché da tale data decorreva il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. La messa in mora del 2021 e la notifica del ricorso sono state successive alla scadenza. Il TAR ha escluso efficacia interruttiva alla nota comunale del 2012, perché non conteneva un riconoscimento inequivoco del debito, e alla comunicazione comunale del 2016, perché si limitava a menzionare una richiesta del ricorrente senza contenere né il testo dell'istanza né la prova della sua sottoscrizione e della volontà inequivoca di costituire in mora il Comune. Non essendo stata provata la tempestiva interruzione della prescrizione, il diritto è stato dichiarato estinto. Ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
art. 16 d.P.R. 380/2001
Il rimborso degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione è dovuto quando il contributo è stato versato in relazione a un intervento edilizio non realizzato, venendo meno il presupposto materiale della trasformazione urbanistica e dell'aumento del carico urbanistico.
art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
La controversia relativa al rimborso dei contributi edilizi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e concerne diritti soggettivi.
art. 28, comma 3, c.p.a.
Il giudice, anche su istanza di parte, quando ritiene opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo, ne ordina l'intervento
Consente al giudice di ordinare l'intervento di soggetti che, pur non essendo controinteressati necessari, risultino coinvolti dagli effetti della decisione.
art. 41 c.p.a.
La qualità di controinteressato richiede la simultanea presenza di un elemento formale, consistente nella individuazione nominativa nel provvedimento impugnato, e di un elemento sostanziale, consistente in un interesse qualificato e contrario a quello del ricorrente.
art. 2939 c.c.
La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere
Consente al terzo interessato a evitare effetti pregiudizievoli sulla propria posizione di eccepire la prescrizione anche quando il debitore principale non la sollevi.
art. 2946 c.c.
Il diritto al rimborso è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla maturazione del diritto restitutorio.
Massime di principio
- Quando un contributo edilizio è stato versato per un titolo abilitativo ma l'intervento non viene realizzato, vengono meno la trasformazione del territorio e l'aumento del carico urbanistico che costituiscono il presupposto del contributo; le somme versate sono pertanto oggettivamente indebite e devono essere restituite, salvo prescrizione del diritto.
- La decadenza del permesso di costruire per mancata ultimazione dei lavori entro il termine legale opera automaticamente allo spirare del termine, mentre l'eventuale provvedimento amministrativo successivo ha natura ricognitiva e dichiarativa, non costitutiva; il termine di prescrizione del diritto al rimborso decorre quindi dalla scadenza del termine di efficacia del titolo.
- L'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso di oneri edilizi può essere sollevata da un terzo che abbia un interesse concreto a evitare il consolidamento o la sopravvivenza del rapporto obbligatorio principale, anche se il debitore non l'ha eccepita, ai sensi dell'art. 2939 c.c.
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto deve individuare chiaramente il soggetto obbligato, esplicitare la pretesa e contenere un'intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del titolare di far valere il diritto; la mera menzione, in una comunicazione proveniente da un terzo e indirizzata ad altri soggetti, dell'esistenza di una precedente istanza non è sufficiente.
- Nel giudizio amministrativo avente a oggetto diritti soggettivi in giurisdizione esclusiva, il soggetto che abbia ricevuto il pagamento contestato non è necessariamente un controinteressato ai sensi dell'art. 41 c.p.a.; può tuttavia essere chiamato in giudizio iussu iudicis quando la decisione possa incidere sulla sua posizione o esporlo ad azioni di ripetizione.
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