Cassazione Penale, Sentenza n. 28385/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Roccia ha impugnato l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione ha deciso l'incidente di esecuzione relativo alla possibilità di applicare la continuazione in executivis tra varie condanne per reati contro il patrimonio commessi in un arco temporale pluriennale e in luoghi diversi. Ha dedotto, in sintesi: (1) violazione di legge e mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra la tentata rapina giudicata dal Tribunale di Varese il 21/06/2018 (fatto del 18/07/2014) e una serie di furti e reati commessi tra il 16/01/2015 e il 13/03/2015, con riferimento agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e); (2) analoga censura per la mancata unificazione tra condanne relative a fatti commessi tra il 2011 e il 2012 (Tribunale di Milano 22/10/2018; Tribunale di Varese 17/05/2018; Tribunale di Como 14/03/2014), sostenendo che sussisterebbe un disegno criminoso unitario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Varese abbia correttamente applicato i principi di diritto sulla continuazione: ha riconosciuto la continuazione per un gruppo omogeneo di fatti ravvicinati nel tempo e nello spazio (delimitati nella provincia di Varese tra dicembre 2014 e aprile 2015) e ha legittimamente escluso l'unicità del disegno criminoso con riferimento alla tentata rapina del 18/07/2014, nonché alle altre pronunce riferite al periodo 2011-2012 e a contesti geografici diversi. La Corte ha ritenuto che mancassero elementi probatori che dimostrassero una preventiva e unitaria ideazione delle condotte (identità progettuale), e ha qualificato le argomentazioni difensive come critiche meramente assertive, insufficienti a rovesciare la motivazione del giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) e lett. e)
Gli specifici motivi di impugnazione in cassazione sono stati inquadrati secondo le lettere b) (violazione di legge) ed e) (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione). La Corte ha ritenuto infondate tali censure perché il giudice di merito ha motivato adeguatamente l'esclusione della continuazione.
art. 81 cod. pen.
Richiamato quale norma sostanziale che disciplina il reato continuato e il principio dell'unicità del disegno criminoso; la Corte conferma che è necessario dimostrare un'anticipata e unitaria ideazione delle violazioni.
art. 671 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle norme procedurali applicabili nell'incidente di esecuzione in cui si discute la continuazione in executivis; la Corte ha verificato la corretta applicazione delle regole processuali nella valutazione del vincolo di continuazione.
Massime di principio
- La continuazione richiede l'esistenza di un "disegno criminoso" antecedente e unitario: deve emergere che, al momento del primo reato, l'autore avesse già previsto, almeno nelle linee essenziali, i reati successivi.
- La prova dell'unità di ideazione si desume da indici esteriori (omogeneità delle fattispecie e del bene giuridico aggredito, contiguità spazio-temporale, modalità operative, sistematicità e abitudini programmate di vita); la presenza isolata di uno o pochi indici non è sempre sufficiente se i successivi reati appaiono frutto di determinazione estemporanea.
- Distanze temporali apprezzabili, contesti territoriali diversi, modalità operative differenti, presenza di coautori diversi o l'assenza di elementi probatori specifici favoriscono l'esclusione del vincolo continuativo.
- La mera abitualità a delinquere o la genericità della propensione a commettere reati non integrano di per sé l'elemento soggettivo del reato continuato (unità di ideazione).
- In sede di cassazione non è consentito sostituire la valutazione di merito: il ricorso contro la motivazione deve rilevare vizi logico-giuridici concreti e non limitarsi ad affermazioni assertive prive di prova o argomentazione fondata.
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