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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03652/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) violazione dell'art. 521 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta discrasia tra capo di imputazione (che avrebbe indicato pluralità di omissioni e un disegno criminoso continuato) e dispositivo della sentenza che avrebbe trattato il fatto come unitario senza riconoscere la continuazione; contestata anche l'indeterminatezza della data di consumazione. (2) Omessa o contraddittoria valutazione della prova documentale e della deposizione della teste (funzionaria INPS), con conseguente richiesta di assoluzione anche ex art. 530, comma 2 c.p.p.; censura del travisamento dell'elemento soggettivo (dolo) alla luce della crisi aziendale, delle rateizzazioni e dell'affidamento del ricorrente nei piani di pagamento. (3) Omessa considerazione ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), dato il comportamento di ravvedimento e i versamenti rateali e la presunta non superazione della soglia di punibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il dispositivo della sentenza e il calcolo della pena mostrino chiaramente che il giudice di merito ha considerato il fatto unitario e che l'assenza del riconoscimento della continuazione non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza; ha richiamato il principio secondo cui il dispositivo ha rilievo decisivo ma la motivazione conserva funzione esplicativa. Sul secondo motivo ha escluso che sia ammissibile in Cassazione una rivalutazione del merito e della valutazione della prova documentale e testimoniale, richiamando i limiti dell'art. 606 c.p.p. e la giurisprudenza che impedisce di trasformare doglianze di merito in censure di violazione di norme processuali non rilevanti a pena di nullità. Sul terzo motivo ha confermato che la Corte territoriale ha motivatamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. valorizzando la reiterazione della violazione e la personalità del soggetto; ha ricordato che per l'esclusione della causa di non punibilità è sufficiente l'assenza di uno dei presupposti. Conseguenze pratiche: il ricorso è respinto (inammissibile), resta impregiudicata la condanna di merito; il ricorrente è condannato alle spese processuali e deve versare, in via equitativa, Euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre agli oneri a norma dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (cpv.) e art. 2, comma 1-bis, L. 683/1983

    indicati in rubrica come norma incriminatrice a carico dell'imputato

    Si tratta della normativa sostanziale che definisce la fattispecie contestata: la Corte di merito ha ritenuto configurabile l'illecito nella forma in cui era contestato; la qualificazione come fatto unitario o continuationale è rimessa alla valutazione del giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Limita le censure in Cassazione alle violazioni di legge sostanziale e ai vizi motivazionali ammissibili; impedisce la rinnovata valutazione del merito e della prova che il ricorrente tentava di ottenere.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al rapporto tra dispositivo e motivazione: il dispositivo è l'espressione decisoria principale, ma non esclude il ruolo esplicativo della motivazione; eventuali contrasti vanno valutati nel caso concreto.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure sulla prova e sulla decisione di merito; la Corte ha ritenuto che le doglianze implicassero una rivalutazione dei fatti non ammessa in Cassazione.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente l'assoluzione quando non sussiste il fatto o quando manca la prova; la richiesta in tal senso è stata rigettata perché configurata come valutazione probatoria di merito non sindacabile in Cassazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che l'assenza anche di un solo requisito possa escludere l'applicazione dell'istituto e ha motivatamente escluso la tenuità a causa della reiterazione della violazione e della personalità dell'imputato.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulle regole di valutazione della prova: la Corte ha precisato che l'asserita violazione non è idonea a fondare il ricorso in Cassazione se si traduce in mera rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamata come regola di giudizio in tema di valutazione della prova; la sua presunta inosservanza non è stata ritenuta deducibile in Cassazione ai fini di annullamento senza riesame di fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente alle spese.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020

    Richiamato in relazione alle conclusioni del Procuratore Generale; testualmente citato come norma che ha permesso al Procuratore Generale di svolgere osservazioni, invocando l'inammissibilità.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in ordine alla valutazione della colpa nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità e ha fissato la somma equitativamente.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere la rinnovata valutazione del merito dei fatti e delle prove: le doglianze che richiedono il riesame probatorio sono inammissibili ex art. 606 c.p.p.
  • Il dispositivo della sentenza ha rilievo decisivo, ma la motivazione mantiene funzione esplicativa; eventuali apparenti contrasti tra dispositivo e motivazione vanno valutati nel caso concreto senza presunzione automatica di errore.
  • La qualificazione del fatto come unitario o come reato continuato è rimessa al giudice di merito; la mancata qualificazione come continuazione non costituisce di per sé violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se la descrizione dei fatti è compiuta.
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis (tenuità) richiede una valutazione complessiva e congiunta degli elementi previsti; l'assenza anche di un solo requisito può giustificare il rifiuto dell'istituto.
  • Per criticare la valutazione della prova in Cassazione occorre invocare violazioni di legge formali previste come nullità; la censura generica del travisamento probatorio è inammissibile.
  • Quando si eccepisce la mancanza del dolo per ragioni di situazione economica o affidamento in piani di pagamento, occorre dimostrare che tali circostanze escludono il requisito soggettivo in termini di diritto, non solo in termini fattuali, altrimenti vengono considerate valutazioni di merito.

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