Cassazione Civile, Ordinanza n. 28683/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (vettore)
La controversia
La controversia nasce dal ritardo di un volo nazionale Palermo-Roma, che fece perdere al passeggero la coincidenza Roma-San Pietroburgo. Il passeggero agì per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dalla disciplina europea sul trasporto aereo e il rimborso di un pernottamento inutilizzato. La compagnia aerea convenuta contestò anzitutto la propria legittimazione passiva, sostenendo che la compensazione fosse dovuta dal solo vettore operativo della tratta ritardata, e quindi dalla compagnia che aveva effettivamente operato il volo nazionale. Inoltre eccepì la nullità/inesistenza della citazione, deducendo che l’atto era stato sottoscritto e notificato da un difensore diverso da quello indicato nella procura alle liti, con conseguente carenza di ius postulandi. Il Tribunale respinse l’appello della compagnia e ritenne valida la sanatoria ex art. 182 c.p.c. della procura, nonché la responsabilità solidale del vettore contrattuale e di quello operativo. In cassazione la compagnia dedusse: 1) omessa pronuncia e nullità della sentenza per non avere il Tribunale esaminato il vizio di inesistenza della notificazione/citazione; 2) nullità derivata per violazione degli artt. 83 e 182 c.p.c. e della L. n. 53/2004, sostenendo che la mancanza di procura al difensore notificante non fosse sanabile; 3) violazione della disciplina europea e convenzionale sul trasporto aereo, per avere il Tribunale attribuito la responsabilità alla compagnia ricorrente e ritenuto la solidarietà passiva con il vettore operativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo corretta la tesi secondo cui l’art. 182, comma 2, c.p.c. non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti. Ha quindi aderito all’orientamento delle Sezioni Unite del 2022 che distingue il difetto/nullità sanabile dalla radicale inesistenza della procura. Poiché nel caso concreto la procura risultava rilasciata a un difensore diverso da quello che aveva sottoscritto e notificato la citazione, la Corte ha qualificato il vizio come radicale inesistenza dello ius postulandi del difensore notificante. Il terzo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio. La Corte ha inoltre condannato il controricorrente al pagamento delle spese dei giudizi di merito, come liquidate nei due gradi, e delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 182 c.p.c.
"il giudice assegna alle parti un termine perentorio"; "l'osservanza del termine sana i vizi"
la sanatoria opera per difetti di rappresentanza, assistenza o autorizzazione e per nullità della procura, ma non per l'inesistenza o mancanza in atti della procura alle liti.
art. 83 c.p.c.
richiamato per affermare che il ministero del difensore è regola generale e che la sua assenza non può essere equiparata a un vizio sanabile della procura.
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma violata per omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla nullità/inesistenza della notificazione.
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione conseguente all'omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma invocata a fondamento dei motivi di nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione della disciplina sul trasporto aereo e sulla responsabilità del vettore.
art. 3.5 Regolamento CE 261/2004
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la compensazione pecuniaria gravasse sul solo vettore operativo.
art. 12 Regolamento CE 261/2004
richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina del risarcimento e/o delle tutele cumulabili.
Convenzione di Guadalajara
richiamata dal giudice di merito come base della responsabilità del vettore contrattuale insieme al vettore operativo.
art. 41 Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999
richiamato dal giudice di merito e dalla ricorrente nel confronto tra disciplina convenzionale e regolamento europeo sul trasporto aereo.
L. n. 53/2004
richiamata dalla ricorrente in relazione alla notificazione via PEC dell'atto di citazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- L'art. 182, comma 2, c.p.c. consente la regolarizzazione della rappresentanza o della procura difettosa, ma non estende la sanatoria al caso in cui la procura alle liti sia radicalmente inesistente o manchi del tutto in atti.
- Ai fini della validità della costituzione e della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere tra nullità della procura, che può essere sanata, e inesistenza dello ius postulandi del difensore, che non è emendabile mediante invito del giudice alla regolarizzazione.
- Quando la procura risulti rilasciata a un difensore diverso da quello che ha sottoscritto e notificato l'atto, il vizio può integrare una radicale mancanza di potere processuale del notificante e non una mera irregolarità sanabile.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale, la Corte può privilegiare l'orientamento delle Sezioni Unite più recente, attribuendogli continuità per assicurare uniformità interpretativa.
- Se il primo e il secondo motivo di ricorso sono accolti per una questione processuale assorbente, le censure di merito restano assorbite.
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