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Ordinanza

Ordinanza n. 78/2026 - Lecce, Sezione 3

per l’esecuzione, del giudicato (asseritamente) formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n. 1001/2025, pubblicata il 31.03.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 09.04.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “dichiara che parte ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; - per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l’importo di € 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202501091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, sostenendo che la sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 1001/2025, pubblicata il 31 marzo 2025 e notificata al Ministero il 9 aprile 2025, fosse passata in giudicato e non fosse stata eseguita. La sentenza aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nella misura di 500 euro annui per ciascuno degli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all'attribuzione di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché non risultavano depositati o visibili nel SIGA la sentenza da eseguire, il certificato di mancata proposizione dell'impugnazione e l'attestazione di notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso nel merito e ha sospeso ogni decisione sulle ulteriori questioni di rito, sul merito e sulle spese. Rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione preliminare concernente la possibile inammissibilità del ricorso per mancata produzione della documentazione necessaria a comprovare il giudicato e la notificazione della sentenza, ha assegnato alla ricorrente un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulla sola questione e per produrre i tre allegati mancanti. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 29 aprile 2026. Non è stata ancora disposta la nomina del commissario ad acta né adottata una decisione sull'ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 annui

    La norma è richiamata quale base normativa del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    assegnare alla parte ricorrente il termine di 30 giorni ... per presentare memorie vertenti su quest'unica questione

    Consente al giudice di rilevare d'ufficio una questione preliminare di rito e di assegnare alle parti un termine per il contraddittorio prima di decidere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la parte chiede l'esecuzione di una sentenza asseritamente passata in giudicato, la mancata produzione della sentenza, della prova del passaggio in giudicato e dell'attestazione di notificazione può porre una questione preliminare di ammissibilità del ricorso.
  • Se il giudice rileva d'ufficio una questione preliminare di rito potenzialmente decisiva, deve instaurare il contraddittorio su tale questione assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
  • La nomina del commissario ad acta non può essere disposta prima della verifica dei presupposti processuali del giudizio di ottemperanza e, in particolare, della documentazione comprovante l'esistenza, l'efficacia e il giudicato della pronuncia da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

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