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Sentenza

Sentenza n. 2615/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202601673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di cessazione della partita IVA, esclusione dalla banca dati VIES e irrogazione di una sanzione amministrativa di 3.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento adottato dall’Ufficio Territoriale di Agrigento ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del d.P.R. 633/1972, con il quale erano state disposte la cessazione della partita IVA e l’esclusione dalla banca dati VIES, nonché la sanzione amministrativa prevista dall’art. 11, comma 7-quater, del d.lgs. 471/1997. Ha dedotto: violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e lesione del contraddittorio; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta; difetto dei presupposti, sostenendo l’effettiva operatività della società; irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa anche in relazione all’inerzia ultratrentennale; violazione dell’art. 5 del d.lgs. 472/1997, per difetto di personalità e colpevolezza quanto alla sanzione; violazione dell’art. 41 Cost. e del principio di proporzionalità. L’Agenzia delle Entrate ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario e, in subordine, l’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la posizione fatta valere fosse di interesse legittimo, poiché i provvedimenti non derivavano dall’inadempimento di obblighi tributari, ma perseguivano una funzione preventiva rispetto a frodi connesse all’utilizzo del meccanismo dell’IVA negli acquisti intracomunitari. Nel merito, ha ritenuto decisivo il primo motivo. La cessazione della partita IVA ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del d.P.R. 633/1972 deve essere adottata nel rispetto delle garanzie partecipative della l. 241/1990. Le giustificazioni che il contribuente può fornire sulle criticità rilevate devono essere esaminate dall’amministrazione nel procedimento, mediante contraddittorio instaurato con la comunicazione di avvio, e non possono essere valutate per la prima volta dal giudice. Poiché la società disponeva di un indirizzo PEC inserito nei pubblici registri e l’amministrazione non aveva comunicato l’avvio del procedimento, il ricorso è stato accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e salvezza delle successive determinazioni amministrative all’esito dell’instaurazione del contraddittorio. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 15-bis, d.P.R. 633/1972

    Il provvedimento di cessazione della partita IVA, avente finalità preventiva rispetto alle frodi IVA intracomunitarie, deve essere adottato nel rispetto delle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento è necessaria prima dell’adozione del provvedimento di cessazione della partita IVA quando l’amministrazione dispone di un recapito PEC del contribuente iscritto nei pubblici registri; il contraddittorio consente di acquisire e valutare le giustificazioni dell’interessato.

  • art. 11, comma 7-quater, d.lgs. 471/1997

    La sanzione amministrativa era contestata insieme alla cessazione della partita IVA, ma la sentenza accoglie il ricorso in ragione della violazione delle garanzie partecipative e annulla i provvedimenti impugnati.

  • art. 5 d.lgs. 472/1997

    La disposizione è stata invocata dalla società in relazione ai principi di personalità e colpevolezza della sanzione, ma il giudice non ha esaminato il motivo, ritenendo assorbente la violazione dell’art. 7 della l. 241/1990.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Il provvedimento di cessazione della partita IVA adottato ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del d.P.R. 633/1972, anche quando è finalizzato a prevenire frodi nell’utilizzo dell’IVA intracomunitaria, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della l. 241/1990.
  • Nel procedimento di cessazione della partita IVA, le giustificazioni e gli elementi offerti dal contribuente sulle criticità rilevate devono essere valutati dall’amministrazione nella sede procedimentale, mediante contraddittorio, e tale valutazione non può essere rimessa per la prima volta al giudice.
  • La disponibilità di un indirizzo PEC del contribuente inserito nei pubblici registri consente all’amministrazione di assolvere agevolmente all’obbligo di comunicazione di avvio; l’omissione di tale comunicazione determina l’illegittimità del provvedimento conclusivo, con annullamento e salvezza della riedizione del potere previa partecipazione dell’interessato.
  • Quando la cessazione della partita IVA non consegue all’inadempimento di obblighi tributari, ma esercita una funzione preventiva rispetto a frodi fiscali, la posizione del destinatario ha natura di interesse legittimo e la relativa controversia rientra nella giurisdizione amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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