Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27482/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di Cusimano per due estorsioni: (a) avere costretto con violenza e utilizzando il metodo mafioso Antonio Fragali a lasciare un appartamento di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari nel quartiere "Zen" di Palermo; (b) avere impedito con violenza a Giuliano Luciano di occupare lo stesso appartamento. Il ricorrente, tramite difesa, deduceva vizio di motivazione e violazione di legge (art. 629 c.p.) sostenendo che le intercettazioni dimostrerebbero al più la conoscenza e non la responsabilità, che una conversazione dimostrerebbe disinteresse, che Fragali sarebbe andato via per ragioni indipendenti e che Luciano non avrebbe riferito violenza attribuibile al ricorrente. Contestava inoltre il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis e riferimenti a art. 628 c.p.), ritenendo necessario dimostrare l'"utilizzo effettivo" delle modalità mafiose, l'applicazione dell'aggravante per partecipazione ad associazione mafiosa senza una condanna definitiva, la legittimità del riconoscimento della recidiva (art. 99 c.p.) e il rigetto delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'esito del giudizio di merito. Ha ritenuto che i motivi proposti dal ricorrente si risolvessero in una richiesta di rivalutazione integrale del compendio probatorio, che i giudici di merito avevano valutato con motivazione logica e aderente agli elementi raccolti (intercettazioni, dichiarazioni e condotte). La Cassazione ha ritenuto provata la responsabilità per le estorsioni e la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e della partecipazione ad associazione mafiosa nella misura richiesta in sede di merito, ha confermato la valutazione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Per effetto della inammissibilità del ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che incrimina l'estorsione; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostrassero la costrizione esercitata dal ricorrente nei confronti delle vittime, idonea a integrare il reato previsto dall'art. 629 c.p.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che la partecipazione e l'influenza del contesto mafioso fossero accertate nel provvedimento di merito e che, ai fini dell'aggravante, non sia necessaria una condanna definitiva precedente, purché il fatto sia adeguatamente provato nel processo in cui si applica l'aggravante.

  • art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione all'aggravante collegata alla partecipazione ad organizzazioni criminali; la Corte ha interpretato che l'applicazione dell'aggravante possa fondarsi su accertamenti compiuti in sede di merito anche in assenza di sentenza definitiva di condanna per associazione mafiosa.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva; la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che i precedenti del ricorrente (resistenza e lesioni) denotassero pervicace dedizione al reato e giustificassero il riconoscimento della recidiva.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha motivato il diniego delle attenuanti con l'assenza di elementi positivi a favore del ricorrente e con la gravità delle condotte accertate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; ha determinato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento nella Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi che si risolvono in una richiesta di rivalutazione integrale del merito sono spesso dichiarati inammissibili: bisogna contestare specifici vizi di diritto o illogicità della motivazione.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" e la partecipazione ad associazione mafiosa possono essere riconosciute anche se non esiste una condanna definitiva precedente, purché il quadro probatorio nel processo di merito dimostri la sussistenza degli elementi caratterizzanti l'associazione e l'uso delle modalità mafiose.
  • Le intercettazioni, le dichiarazioni delle vittime e il complesso delle condotte possono, prese nel loro insieme, costituire base sufficiente per la responsabilità per estorsione se dimostrano la condotta costrittiva e la finalità di controllo del territorio.
  • Il riconoscimento della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti sono valutazioni di merito: la Cassazione sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione più che la rivalutazione fattuale.
  • Per impugnare utilmente una sentenza penale è necessario formulare censure di diritto precise (violazione di norme, illogicità o contraddittorietà della motivazione) e non limitarsi a contestare la valutazione complessiva delle prove.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.