Sentenza del 27/07/2016 n. 15586 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'Irpef trattenuta sulla pensione di S.T. La contribuente sosteneva che l'indennità di aeronavigazione, inclusa nel trattamento pensionistico, dovesse essere tassata soltanto per il 50% ai sensi dell'art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986. L'Agenzia delle Entrate contestava l'estensione di tale agevolazione al personale ormai collocato a riposo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 53 e 59 del D.P.R. n. 1092/1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che la tassazione agevolata al 50% si applica esclusivamente all'indennità di volo corrisposta al personale in servizio e non al trattamento pensionistico del personale in quiescenza, anche quando la pensione sia determinata tenendo conto dell'indennità percepita durante il servizio. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, poiché l'orientamento della Cassazione si era consolidato dopo l'inizio della controversia.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6
La tassabilità è limitata al cinquanta per cento dell'indennità di volo.
L'agevolazione fiscale è collegata alla particolare attività di volo svolta dal personale in servizio e non si estende alla pensione o agli incrementi pensionistici del personale collocato a riposo.
D.P.R. n. 1092 del 1973, artt. 53 e 59
Sono state richiamate dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla disciplina del trattamento pensionistico e alla sua determinazione, sostenendo che tale trattamento non potesse beneficiare della riduzione della base imponibile prevista per l'indennità percepita durante il servizio.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali collegate alla particolare natura o alle condizioni di svolgimento di un'attività lavorativa devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere automaticamente trasferite al trattamento pensionistico.
- Quando una componente della pensione è calcolata sulla base di un'indennità percepita durante il servizio, ciò non significa necessariamente che conservi la medesima natura fiscale dell'indennità originaria.
- Per stabilire se un beneficio fiscale si applichi anche dopo il pensionamento occorre verificare la finalità della norma: se il beneficio compensa disagi o rischi dell'attività lavorativa, normalmente opera solo durante il servizio, salvo un'espressa previsione legislativa contraria.
- In controversie analoghe è rilevante distinguere tra l'indennità direttamente corrisposta al lavoratore in servizio e l'eventuale maggiorazione o quota pensionistica derivante da quella indennità.
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