Cassazione Penale, Ordinanza n. 04076/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per diffamazione e minaccia. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale, ma la doglianza si risolveva nella riproposizione delle medesime censure già formulate in appello e disattese dalla Corte territoriale. Nella memoria difensiva è stata inoltre sollevata un'eccezione di improcedibilità per difetto di tempestiva querela, riferita al reato di minaccia dopo la derubricazione del fatto originariamente contestato, ma la Corte ha rilevato che l'episodio si collocava nel mese di ottobre e la querela di novembre era tempestiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo non specifico perché meramente reiterativo delle doglianze di appello e, comunque, manifestamente infondato poiché in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio né una diversa lettura degli elementi di fatto. È stata respinta anche l'eccezione di improcedibilità per tardività della querela, perché il fatto relativo alla minaccia risultava commesso in ottobre e la querela presentata in novembre era tempestiva. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 368 c.p.
richiamato solo indirettamente nella parte in cui si discute del reato di diffamazione e del giudizio di responsabilità, ma il testo non contiene un'espressa norma codicistica per la diffamazione; non è quindi ricavabile una specifica interpretazione normativa sulla fattispecie
art. 612 c.p.
il reato di minaccia è indicato come fattispecie residuata dopo la derubricazione del delitto originariamente contestato; la Corte usa tale dato per escludere l'improcedibilità e affermare la tempestività della querela
art. 591 c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 606 c.p.p.
il ricorso è esaminato come deduzione di violazione di legge, ma la Corte osserva che le censure sono solo apparenti e non specifiche perché reiterano quelle già respinte in appello
art. 24 c.p.p.
non citato espressamente; non inserito
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre senza reale confronto critico le doglianze già svolte in appello e già disattese dal giudice di merito, poiché manca la necessaria specificità del motivo.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o di una diversa lettura dei fatti accertati dai giudici di merito, non essendo giudice del fatto.
- L'eccezione di improcedibilità per difetto di querela va valutata alla luce della concreta collocazione temporale del fatto contestato; se la querela è successiva ma comunque entro il termine rispetto all'episodio indicato dalla sentenza di merito, l'eccezione è infondata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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