Sentenza del 06/03/2024 n. 1559 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Notificazioni -- Estinzione delle società in accomandita - Notifica della cartella esattoriale al socio accomandatario - Validità - Responsabilità illimitata o nei limiti del riscosso a seguito di liquidazione - Mancata prova a carico del contribuente - Condanna al pagamento - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella esattoriale notificata al socio accomandatario di una SAS estinta e cancellata dal registro delle imprese. Il ricorrente sosteneva l'inesistenza della notifica e l'illegittimità della stessa ai sensi dell'art. 2495 c.c., nonché che nulla era stato riscosso in sede di liquidazione e dunque non sarebbe dovuto ricadere su di lui alcun debito.
La decisione
Appello respinto. Il Tribunale (Commissione tributaria d'appello) ha ritenuto valida la notifica eseguita al socio accomandatario anche dopo la cancellazione/estinzione della società, in quanto l'estinzione determina un fenomeno successorio delle obbligazioni sociali che si trasferiscono ai soci responsabili (illimitatamente o nei limiti del riscosso in fase di liquidazione). Il ricorrente non ha fornito la prova (a suo carico) dell'assenza di riscossione o del limite di responsabilità nei limiti del riscosso. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in euro 10.000,00 a favore dell'avvocato antistatario dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Norme richiamate
art. 65, co. 4, d.P.R. n. 600/1973
La norma, che disciplina effetti della notifica impersonalmente/collettivamente nell'ultimo domicilio del debitore con efficacia nei confronti degli eredi, viene richiamata per analogia: la corte la applica al fenomeno successorio che si realizza con l'estinzione della società, giustificando la validità della notifica al socio successore.
art. 2495 c.c.
Articolo menzionato dal ricorrente per sostenere l'irregolarità della notifica dopo l'estinzione societaria. La Corte non ha ritenuto il rilievo decisivo: l'argomento non ha prevalso perché la responsabilità successoria e la validità della notifica al socio accomandatario sono state ritenute sussistenti.
art. 15, comma 2, comma 2-bis e comma 2-ter, D.Lgs. 546/1992 (come modificato dal D.Lgs. 24/9/2015 n.156)
Norme applicate ai fini della liquidazione delle spese di giudizio: hanno consentito la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e la liquidazione della somma in favore dell'avvocato antistatario dell'ente della riscossione.
Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 24793/2020
Giurisprudenza richiamata per affermare che la notifica a mani di un socio dopo l'estinzione societaria è valida in ragione del fenomeno successorio e per rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa.
Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 33087/2018
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, in caso di estinzione della società in accomandita, il socio accomandatario può subentrare nel lato passivo del rapporto di imposta e la responsabilità può essere illimitata o limitata al riscosso in base alle prove fornite dal socio.
Massime di principio
- La cancellazione o estinzione formale della società non elimina automaticamente le obbligazioni tributarie: esse possono trasferirsi ai soci che erano responsabili delle obbligazioni sociali.
- La notifica della cartella esattoriale al socio accomandatario dopo l'estinzione della società è considerata valida, per analogia con le regole di notifica ai successori, perché realizza lo scopo di informare almeno un successore della pretesa tributaria.
- Il socio accomandatario è presumibilmente responsabile illimitatamente per i debiti sociali, salvo che dimostri (onere probatorio a suo carico) che la responsabilità è limitata all'ammontare riscosso in sede di liquidazione.
- Se il contribuente/ ex socio vuole limitare la propria responsabilità al 'riscosso' deve produrre documentazione probatoria sulla liquidazione e sugli eventuali proventi percepiti; l'assenza di tale prova comporta il mantenimento della responsabilità.
- In sede di giudizio tributario, la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese anche di grado, in conformità alle norme sul rito tributario (D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche).
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