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Sentenza

Sentenza del 09/09/2024 n. 5523 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Ente impositore - Giudizio ormai incardinato - Autoannullamento - Tardività - Condanna alle spese - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato l'avviso di accertamento IMU 2014. Il Comune ha poi annullato il provvedimento in autotutela (a seguito dell'istanza della società del 09/04/2020 e secondo la deliberazione di Giunta Comunale n.131/2000) e ha preannunciato nuova emissione dell'avviso. La CTP ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere ma ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite ritenendo l'autoannullamento tardivo, avvenuto dopo che il contribuente era stato costretto a difendersi in giudizio. Il Comune ha appellato sostenendo che l'esercizio del potere impositivo per perseguire il pubblico fine escludeva la condanna alle spese.

La decisione

La Corte d'appello ha rigettato l'appello del Comune e confermato la sentenza della C.T.P.: l'annullamento in autotutela è stato ritenuto tardivo e ha legittimato la condanna del Comune alle spese del grado di merito. Il Comune non ha fornito elementi per dimostrare che l'autoannullamento non poteva essere adottato prima dell'instaurazione del giudizio; l'affermazione del perseguimento del pubblico fine non ha impedito la condanna. Nulla per le spese del presente grado di giudizio.

Norme richiamate

  • Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 25/02/2000

    menzionata quale titolo per l'annullamento e nuova emissione dell'avviso

    La deliberazione è stata richiamata dal Comune come base per l'annullamento e la riedizione dell'atto impositivo; il Collegio però ha ritenuto che l'adozione tardiva di tale autotutela, ancorché conforme alla deliberazione, non esime l'ente dalla responsabilità per le spese se l'annullamento è avvenuto dopo che il contribuente era già stato costretto ad agire in giudizio e non è dimostrato che l'atto non poteva essere annullato prima.

Massime di principio

  • L'annullamento in autotutela di un atto impositivo, se intervenuto tardivamente rispetto all'instaurazione del giudizio, può giustificare la condanna dell'ente alle spese di lite.
  • La mera declarazione che l'atto è stato emesso per perseguire un pubblico fine non esclude di per sé la responsabilità dell'ente per le spese qualora l'atto venga annullato dopo che il contribuente ha già dovuto difendersi in giudizio.
  • Spetta all'ente pubblico dimostrare che l'annullamento non poteva essere effettuato prima dell'insorgere del contenzioso per evitare la condanna alle spese; l'assenza di elementi probatori porta a confermare la condanna.
  • In casi analoghi, il contribuente può ottenere sia l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere sia la condanna dell'ente alle spese se l'autoannullamento è tardivo.
  • Nel valutare l'intempestività dell'atto di autotutela è rilevante il momento in cui il contribuente è stato obbligato ad attivarsi giudizialmente e la persistenza di elementi che avrebbero permesso all'ente di annullare prima.

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