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Sentenza

Sentenza del 06/12/2017 n. 5116 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Avviso - Sottoscrizione - Regolarità della nomina e qualifica del sottoscrittore - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l’avviso fosse invalido perché sottoscritto da un funzionario che ricopriva una posizione dirigenziale in via interinale, sulla base di un regime di proroghe successivamente dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 37/2015. Secondo tale tesi, l’illegittimità della nomina avrebbe comportato l’illegittimità o la nullità degli atti firmati dal funzionario. La decisione ha invece distinto tra la regolarità della nomina dirigenziale e la validità dell’atto sottoscritto, rilevando che il funzionario era comunque regolarmente incardinato nell’Amministrazione finanziaria.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La dichiarazione di incostituzionalità del regime di reiterazione delle proroghe dirigenziali non produce automaticamente effetti sugli atti adottati nel periodo precedente. L’avviso di accertamento non è nullo per il solo fatto che il sottoscrittore abbia esercitato illegittimamente poteri dirigenziali o sia stato nominato sulla base di una disciplina poi dichiarata incostituzionale. Ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, la nullità è collegata al difetto materiale di sottoscrizione, non all’illegittimità della nomina o all’eventuale carenza del potere organizzativo interno.

Norme richiamate

  • Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973

    La nullità dell’avviso di accertamento è connessa al difetto di sottoscrizione.

    La norma non estende automaticamente la nullità dell’avviso alle ipotesi di illegittima nomina del funzionario o di esercizio non autorizzato del potere di firma, quando l’atto risulti comunque sottoscritto da un soggetto appartenente all’Amministrazione finanziaria.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015

    Dichiarata incostituzionale la reiterazione delle proroghe per le posizioni dirigenziali in attesa dell’espletamento dei concorsi.

    L’incostituzionalità del regime di conferimento o proroga degli incarichi dirigenziali incide sulla legittimità dell’organizzazione amministrativa, ma non determina di per sé l’invalidità automatica degli atti medio tempore adottati dai funzionari interessati.

Massime di principio

  • L’illegittimità della nomina o dell’incarico dirigenziale non comporta automaticamente la nullità degli atti firmati dal funzionario, soprattutto quando il soggetto appartiene stabilmente all’Amministrazione.
  • Per contestare efficacemente un avviso di accertamento occorre dimostrare un difetto concreto di sottoscrizione o la totale estraneità del firmatario all’Amministrazione, non la sola irregolarità interna della sua investitura.
  • La dichiarazione di incostituzionalità di una norma organizzativa non travolge necessariamente gli effetti degli atti amministrativi adottati nel periodo di efficacia apparente della nomina.
  • Va distinta la validità formale dell’atto tributario dalla legittimità del rapporto o dell’incarico del funzionario che lo ha sottoscritto.

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