Cassazione Penale, Sentenza n. 29956/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva, in parte, confermato le loro condanne per reati di riciclaggio. Le censure principali mosse da Vanacore e Ragosta riguardavano: 1) la mancata individuazione del delitto presupposto (art. 648-bis c.p.) alla base delle somme ritenute illecite; 2) l'insufficienza della prova circa la provenienza illecita di circa 1.000.000 di euro movimentati su conti della Transider Sud s.r.l.; 3) la possibilità che gli stessi ricorrenti fossero gli autori del reato fiscale presupposto (ipotesi di autoriciclaggio non punibile all'epoca dei fatti), fatto che, se accertato, avrebbe escluso la configurabilità del reato di riciclaggio; 4) vizi motivazionali sulla ritenuta partecipazione della Vanacore e sul calcolo della pena (compresa la supposta violazione del divieto di reformatio in peius dopo la declaratoria di prescrizione di altri capi). Le censure di Sorgente e Perrella erano fondate sulla loro presunta estraneità alle operazioni contestate: sostenevano che i conti a loro intestati fossero solo formali e che non vi fosse prova del loro coinvolgimento nelle movimentazioni contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi di Vanacore e Ragosta su profili determinanti: ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio sulle posizioni di entrambi, in particolare per riesaminare la qualificazione del delitto presupposto (se interno agli stessi ricorrenti come reato fiscale e dunque potenziale ipotesi di autoriciclaggio non punibile all'epoca) e le conseguenze processuali e sanzionatorie correlate (prescrizione, attenuanti, determinazione della pena). Per Sorgente e Perrella, invece, la Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili come manifestamente infondati: è stata ritenuta adeguata la motivazione della Corte d'appello che aveva documentato intestazioni formali di conti, prelievi ingiustificati e operazioni bancarie compiute personalmente dalle due imputate, nonché il loro stretto rapporto di parentela con Vanacore; conseguentemente i ricorsi di queste ultime sono stati respinti e sono state condannate al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La Corte conferma che, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, il delitto presupposto non va sempre ricostruito in tutti i suoi elementi storici ma deve essere individuato quantomeno nella sua tipologia; inoltre l'esistenza del delitto presupposto può essere accertata anche tramite prova logica e indiziaria purché fondata su elementi incontrovertibili.
art. 648, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen. (reati cui si collega il riciclaggio / autoriciclaggio)
Riferimenti ai reati presupposti e alla distinzione tra riciclaggio e autoriciclaggio: la Corte rileva che, se il delitto presupposto è commesso dagli stessi soggetti che poi dispongono del profitto, può profilarsi l'autoriciclaggio; tuttavia l'autoriciclaggio non era previsto all'epoca dei fatti controversi, con rilevanza sulla responsabilità dei ricorrenti.
Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (introduzione dell'autoriciclaggio)
La sentenza richiama la norma come intervento successivo al fatto: la legge ha poi introdotto l'ipotesi di autoriciclaggio per colmare spazi di impunità; ma non può essere applicata retroattivamente per fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Per configurare il reato di riciclaggio è necessario individuare almeno la tipologia del delitto presupposto; non è sempre necessaria la ricostruzione integrale di tutti gli elementi del reato presupposto, purché la ricostruzione logico-indiziaria sia solida e fondata su elementi oggettivi e incontrovertibili.
- La provenienza illecita delle somme può essere dimostrata anche mediante un insieme di circostanze (movimentazioni opache, uso massiccio di contante, conti intestati a terzi o a persone inesistenti, sproporzione rispetto ai redditi dichiarati), se l'insieme risulta logicamente coerente e non viziato da alternative plausibili.
- Se la prova consente un'ipotesi che i medesimi soggetti siano stati autori del reato presupposto, occorre valutare l'epoca dei fatti rispetto all'introduzione dell'istituto dell'autoriciclaggio: se al tempo l'autoriciclaggio non era penalmente rilevante, quella ipotesi può escludere la responsabilità per riciclaggio e richiede un approfondimento.
- La mera intestazione formale di conti a terzi non esonera dall'addebito di concorso nel riciclaggio se emerge prova di operazioni effettuate materialmente da tali soggetti e di prelievi ingiustificati; il rapporto di parentela e la gestione coordinata delle operazioni possono rafforzare la prova del concorso.
- I motivi di cassazione fondati su carenze motivazionali o su omessa considerazione di ipotesi alternative rilevanti possono comportare annullamento con rinvio; al contrario, ricorsi manifestamente infondati sono dichiarati inammissibili e il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme alla Cassa delle Ammende.
- Sulle questioni di pena e di applicazione della prescrizione il giudice di rinvio deve riesaminare la determinazione sanzionatoria evitando il divieto di reformatio in peius e tenendo conto delle eventuali attenuanti e degli effetti della declaratoria di prescrizione su capi diversi.
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