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Sentenza

Sentenza n. 1254/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento cautelare di sospensione immediata dell'esercizio farmaceutico e diffida a rimuovere una ritenuta causa di incompatibilità

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare individuale della farmacia ha impugnato il provvedimento con cui l'Azienda sanitaria provinciale aveva disposto la sospensione immediata dell'esercizio farmaceutico e lo aveva diffidato a rimuovere una causa di incompatibilità. Ha dedotto, in particolare, l'inapplicabilità dell'art. 8 della l. 362/1991 al titolare individuale e al direttore di farmacia individuale; la violazione dell'art. 13 della l. 475/1968, che a suo dire escluderebbe il lavoro privato dalle incompatibilità; la violazione dell'art. 113 TULS, sul carattere tassativo delle cause di decadenza; l'inapplicabilità dell'art. 4, comma 7, della l. 412/1991 al personale di strutture sanitarie private; la violazione della l. 241/1990 per l'adozione della sospensione senza previo contraddittorio; l'interferenza con l'esecuzione di una sentenza di omologa del concordato preventivo; carenza di istruttoria, difetto di motivazione e illogicità manifesta; la responsabilità risarcitoria dell'ASP per illegittimità manifesta, colpa grave e danno diretto; nonché la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Il ricorrente aveva chiesto l'annullamento dell'atto, anche previa tutela cautelare, e in subordine il risarcimento del danno. Dopo l'accoglimento della misura cautelare monocratica, l'amministrazione ha ritirato il provvedimento impugnato e il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti. La dichiarazione di rinuncia non poteva determinare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., poiché non era stata notificata alle parti intimate e, comunque, era stata sottoscritta oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza. Tuttavia, il ritiro del provvedimento impugnato e la dichiarazione del ricorrente consentivano di desumere il venir meno dell'interesse alla decisione di merito, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Non è stato provveduto sulle spese, considerata la mancata costituzione delle parti intimate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 84 c.p.a.

    impone una serie di adempimenti formali per addivenire a una pronuncia di estinzione per rinuncia al ricorso

    La rinuncia al ricorso richiede, tra l'altro, la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in mancanza di tali formalità non può essere dichiarata l'estinzione per rinuncia. La medesima dichiarazione può tuttavia consentire di accertare la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    quanto dichiarato da parte ricorrente consente di desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito del ricorso

    Il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando, anche al di fuori dei presupposti formali della rinuncia, le circostanze dichiarate dalla parte dimostrano il venir meno dell'interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso nel processo amministrativo non determina l'estinzione del giudizio se non è notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e se non sono rispettati gli ulteriori adempimenti formali previsti dall'art. 84 c.p.a.
  • Il mancato perfezionamento della rinuncia non impedisce al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il ritiro o l'eliminazione dell'atto impugnato, unitamente alle dichiarazioni della parte ricorrente, dimostrano il venir meno dell'interesse alla decisione di merito.
  • Quando il provvedimento impugnato viene ritirato dall'amministrazione e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice può definire il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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