Cassazione Penale, Sentenza n. 22697/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Visentin impugnava per vizio motivazionale e travisamento delle risultanze: contestava di essere stata ritenuta colpevole solo per un ritardo nella richiesta di fallimento non rilevante alla luce delle promesse di pagamento del Consorzio mandante, delle ricapitalizzazioni tentate e dell'assenza di termine perentorio per la liquidazione. Chiedeva, in subordine, annullamento per prescrizione o perché il fatto non sussiste. Il Lazzarini deduceva (i) errore di qualificazione giuridica del reato (dovuta riqualificazione da bancarotta fraudolenta documentale a semplice documentale, per mancanza del dolo specifico e della sottrazione delle scritture), (ii) vizio motivazionale e travisamento delle risultanze in quanto avrebbe consegnato tutta la documentazione alla curatela e non avrebbe materialmente effettuato i pagamenti contestati, non disponendo delle credenziali bancarie nei periodi rilevanti; eccepiva altresì l'illegittima applicazione dell'aggravante per pluralità di fatti di bancarotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Motivo: i ricorsi miravano a una rivalutazione del compendio probatorio (vietata in sede di legittimità) e introducevano profili non dedotti o non trattati in appello. Per la Visentin la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito che avevano considerato lo stato patrimoniale già fortemente negativo (patrimonio netto negativo per oltre €400.000 al 31/12/2012) e il successivo aumento esponenziale del passivo fino a circa €5.000.000 come prova di squilibrio patrimoniale strutturale, non mera crisi di liquidità: la prosecuzione dell'attività e la tardiva liquidazione hanno aggravato il dissesto e giustificato la colpa grave ai sensi dell'art. 217 r.d. 267/1942. Per il Lazzarini la Corte ha escluso la ricostruzione nuova dei fatti invocata in cassazione e ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato l'esistenza di indizi del dolo specifico per la bancarotta fraudolenta documentale (omessa tenuta dei libri dopo il 2013, omissione di bilanci, movimentazioni opache e pagamenti in contanti non coerenti con la documentazione). La corte ha anche dichiarato inammissibili le censure su questioni non sollevate in appello (compresa l'aggravante per pluralità di fatti). Conseguenze pratiche: conferma, in via di fatto, delle condanne di merito (Visentin: 9 mesi; Lazzarini: 4 anni e 7 mesi con aggravanti) e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 217 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta semplice)
art. 217, comma 1, n. 4, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
La Corte di merito ha ritenuto integrata la colpa grave per omissione di tempestivo ricorso alla procedura concorsuale quando la società presentava squilibrio patrimoniale strutturale (patrimonio netto ampiamente negativo) e la prosecuzione dell'attività ha determinato l'aggravamento del dissesto
art. 216 e 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (bancarotta fraudolenta documentale)
art. 216, comma 1, n. 2, e 223 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
I giudici hanno ritenuto sussistente il dolo specifico quando vi erano omesse scritture contabili dopo il 2013, assenza di bilanci e movimentazioni opache e non documentate, idonee a rendere difficile o impossibile la ricostruzione del patrimonio e a recare pregiudizio ai creditori
art. 219, comma 2, n. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (aggravante)
art. 219, comma 2, n. 1, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'applicazione dell'aggravante per pluralità di fatti è stata ritenuta compatibile con le contestazioni formulate in capo al Lazzarini; tuttavia le censure contro tale aggravante sono state dichiarate inammissibili per non essere state dedotte in appello
artt. 40, 41, 42 cod. pen. (elemento soggettivo, colpa, causalità)
Le doglianze difensive che invocavano l'assenza di colpa o l'interruzione della causalità da cause esterne non hanno superato la valutazione probatoria dei giudici di merito; la Corte ha ritenuto che i dati patrimoniali strutturali escludessero la mera crisi di liquidità
artt. 606 e 609 cod. proc. pen. (limiti delle censure in cassazione)
Richiamati per affermare l'inammissibilità di questioni non sollevate in appello o che richiederebbero una rivalutazione di merito non consentita in Cassazione
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese per inammissibilità)
Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità
art. 129 cod. proc. pen. (estinzioni sopravvenute)
La Corte ha precisato che l'inammissibilità dei ricorsi impedisce di valorizzare eventuali cause estintive sopravvenute (es. prescrizione) che non possono essere rilevate officiosamente in presenza di ricorso inammissibile
Massime di principio
- In cassazione non è consentita la rivalutazione del giudizio di fatto: le censure devono fondarsi su errori giuridici o violazioni del diritto penal-procedurale, non su una diversa valutazione delle prove
- Per integrare la bancarotta semplice per omissione di richiesta di fallimento è decisivo non solo un temporaneo problema di liquidità, ma la presenza di uno squilibrio patrimoniale strutturale (patrimonio netto negativo) che renda impossibile il risanamento: la prosecuzione dell'attività in tali condizioni può costituire colpa grave
- La bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo specifico (finalità di pregiudicare i creditori o procurare un ingiusto profitto); tale dolo può essere desunto da indici oggettivi come l'omessa tenuta dei libri, l'assenza di bilanci, movimentazioni non documentate e l'uso diffuso di contanti che rendono complessa la ricostruzione del patrimonio
- La semplice consegna di parte della documentazione alla curatela non esime dall'obbligo di tenuta delle scritture: va distinta la materiale consegna di documenti dalla effettiva tenuta e conservazione della contabilità richiesta dalla normativa
- Questioni non sollevate in appello non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione (salvo eccezioni tassative): la strategia difensiva deve essere articolata nei precedenti gradi per essere esaminata in sede di legittimità
- L'inammissibilità del ricorso impedisce normalmente di far valere, in Cassazione, l'eventuale estinzione del reato sopravvenuta dopo la sentenza impugnata
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