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Sentenza

Sentenza n. 222/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento 1) dell’elenco dei candidati ammessi alle prove orali del «Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 378 unità di personale di categoria D – diversi profili professionali – e di n. 199 unità di personale a tempo pieno e determinato di Categoria D» - Profilo Assistente Sociale – cat. D, cod. SOC/D, pubblicato il 30 dicembre 2022 sul sito web ufficiale dell’Amministrazione, nella parte in cui ha ricompreso il nominativo della ricorrente; 2) del provvedimento n. -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione procedente, nella persona del Responsabile dell’Area Risorse Umane ha pubblicato gli elenchi codificati dei candidati che hanno sostenuto, nella data del 16 dicembre 2022, la prova scritta del concorso de quo, con il relativo punteggio, nella parte in cui all'odierna ricorrente risulta assegnato un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante; 3) della prova scritta tenutasi in data 16 Dicembre 2022, il cui esito è stato conosciuto in data 30 Dicembre 2022, nella parte in cui la ricorrente non è stata posta in condizione di poter svolgere la prova senza che la commissione avesse approntato le misure organizzative idonee a consentirle di allattare il figlio neonato durante lo svolgimento della prova concorsuale e al cui esito è stato attribuito alla ricorrente un punteggio non sufficiente per il superamento della prova; 4) della graduatoria di merito del concorso nella parte in cui l’odierno ricorrente non verrà ricompreso tra i candidati vincitori; 5) di tutti gli atti preordinati, connessi e/o conseguenziali e, ove e in quanto lesivo, del bando di «Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 378 unità di personale di categoria D – diversi profili professionali – e di n. 199 unità di personale a tempo pieno e determinato di Categoria D» indetto in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. -OMISSIS- del 31/05/2022 avente ad oggetto “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022/2024” e s.m.i.; E PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’ammissione della ricorrente alla prova orale, ovvero alla riedizione della prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della relativa inclusione nell’elenco dei candidati ammessi alle prove orali del concorso.

Giustizia amministrativa202301543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per mancato superamento della prova scritta, con contestazione delle modalità organizzative della prova rispetto alle esigenze di allattamento della candidata

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, candidata al concorso pubblico indetto dal Comune di Napoli per il reclutamento di personale di categoria D, aveva superato la prova preselettiva ed era stata convocata alla prova scritta del 16 dicembre 2022. In ragione dell’avanzato stato di gravidanza e della programmata data del parto cesareo aveva chiesto il differimento della prova, ma la richiesta era stata respinta. Dopo essere stata dimessa a seguito di un parto d’urgenza, aveva comunicato all’amministrazione la propria situazione, chiedendo quali accorgimenti sarebbero stati predisposti, anche perché avrebbe dovuto sostenere la prova su una sedia a rotelle e assistere una neonata di pochi giorni. Il Comune aveva risposto che l’organizzazione della prova competeva esclusivamente a Formez PA. La candidata aveva quindi sostenuto l’esame senza che fosse predisposto un ambiente dedicato all’allattamento, assumendo di aver svolto la prova in condizioni di forte stress e agitazione, con conseguente mancata risposta ad alcuni quesiti e attribuzione di un punteggio di 19,50, insufficiente per l’ammissione alla prova orale. Con un’unica censura aveva dedotto l’omessa predisposizione di misure organizzative idonee a consentirle di svolgere la prova in condizioni adeguate di serenità e concentrazione, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento in forma specifica mediante ammissione alla prova orale o riedizione della prova scritta.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, contenuta nella memoria del 6 gennaio 2026, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità delle modalità di svolgimento della prova, l’esistenza dell’obbligo di predisporre misure organizzative a tutela della candidata e le domande risarcitorie o di reintegrazione in forma specifica. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti e il contributo unificato è stato dichiarato irripetibile.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 30 c.p.a.

    risarcimento del danno in forma specifica

    Richiamato dalla ricorrente quale base della domanda di tutela reintegratoria; la domanda non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, unitamente alla disciplina europea e all’art. 2-septies d.lgs. 196/2003, per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare le censure di merito e le domande consequenziali.
  • Quando il giudizio è definito per una ragione meramente processuale di improcedibilità, il giudice può compensare integralmente le spese di lite in presenza di giusti motivi, dichiarando irripetibile il contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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