Sentenza n. 5801/2026 - Roma, Sezione 4
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la declaratoria della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da Anas spa in ordine alla mancata attivazione del procedimento di riequilibrio economico-finanziario ex art. 165 d.lgs. 50/2016 e D.M. 181/2024, con nomina di commissario ad acta e risarcimento danni; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Maglione s.r.l. il 6 gennaio 2026: per l’annullamento della nota di ANAS S.p.A. prot. CDG n. 1089223 del 15 dicembre 2025, comunicata e ricevuta a mezzo PEC in data 15 dicembre 2025, con cui ANAS ha intimato il pagamento di somme asseritamente dovute, costituito in mora la ricorrente e preannunciato l’escussione delle garanzie fideiussorie e la risoluzione del rapporto concessorio, nonché di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento di ANAS sull’istanza di revisione del piano economico-finanziario della concessione, successivamente superato da un diniego espresso accompagnato dall’intimazione al pagamento e dal preannuncio di escussione delle garanzie e risoluzione del rapporto
Esito
Favorevole al resistente (concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La concessionaria ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato da ANAS sull’istanza di revisione del piano economico-finanziario del rapporto concessorio, con nomina di un commissario ad acta e risarcimento dei danni. Nelle more del giudizio, ANAS ha adottato una nota con la quale, dopo avere esposto le ragioni ostative alla revisione della concessione, ha espresso la propria contrarietà alla revisione delle condizioni del rapporto, intimato il pagamento di somme ritenute dovute, costituito in mora la concessionaria e preannunciato l’escussione delle garanzie fideiussorie e la risoluzione del rapporto. La nota è stata impugnata con motivi aggiunti, chiedendone l’annullamento. Il TAR ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa sulla pretesa alla revisione del piano economico-finanziario, in quanto il contratto di concessione non esaurisce ogni discrezionalità dell’amministrazione sull’an e sul quantum della revisione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la nota di ANAS del 15 dicembre 2025 costituisca una determinazione chiara e univoca di diniego della revisione delle condizioni del rapporto concessorio. Tale provvedimento ha fatto venir meno l’inerzia precedentemente contestata e ha trasferito l’interesse della ricorrente dalla domanda contro il silenzio alla domanda di annullamento del diniego e di accertamento del diritto alla revisione. Di conseguenza, il ricorso ex art. 117 c.p.a. è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudizio sui motivi aggiunti è proseguito in rito ordinario, con fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito. La decisione è non definitiva; le spese sono state riservate alla sentenza definitiva.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il ricorso contro il silenzio diviene improcedibile quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso che supera l’inerzia contestata; il giudizio prosegue eventualmente sull’impugnazione del provvedimento mediante motivi aggiunti.
art. 165 d.lgs. 50/2016
È richiamato quale base normativa della richiesta di riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio; il testo non contiene una specifica interpretazione ulteriore della disposizione.
D.M. 181/2024
È richiamato quale ulteriore fondamento della richiesta di attivazione del procedimento di riequilibrio economico-finanziario; il testo non ne esplicita il contenuto.
Massime di principio
- La pretesa alla revisione del piano economico-finanziario di una concessione è devoluta alla giurisdizione amministrativa quando il contratto non predetermina integralmente l’an e il quantum della revisione, lasciando all’amministrazione margini di discrezionalità.
- Il ricorso contro il silenzio è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando l’amministrazione adotta, nelle more del giudizio, un provvedimento espresso e univoco sulla domanda rimasta inevasa.
- Quando il provvedimento espresso sopravvenuto supera l’inerzia contestata ma è sfavorevole all’interessato, la tutela si trasferisce sull’impugnazione dell’atto mediante motivi aggiunti; il giudizio può essere convertito dal rito speciale sul silenzio al rito ordinario.
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