Sentenza n. 151/2026 - Bologna, Sezione 2
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensiva, - dell’atto PG 56189 del 30.01.2025, notificato in data 6.02.2025, con cui il Comune, ritenuta l’inottemperanza dell’ordinanza PG n. 13577/2024 del 9.01.2024 di rimessione in pristino, ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Bologna “dell’area censita al Fg 92 – Mapp. 246 (Parte) e al Fg. 92-Mapp 252 (parte) in quanto necessaria ai fini della demolizione coattiva delle opere”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti e non trasmessi. Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, depositato dalla ricorrente in data 1° aprile 2025: per l’annullamento, previa sospensiva, - dell’atto PG 56189/20254 del 30.0.2025, notificato a mezzo PEC in data 31.0.2025, con cui il Comune, ritenuta l’inottemperanza dell’ordinanza PG n. 13577/2024 del 9.0.2024 di rimessione in pristino, ha nuovamente disposto che “le opere di cui ai punti B) e C) abusivamente realizzate in via Boiardo n. 23/A, nonché l’area di mq. 364 censita al Fg 92 – Mapp. 246 (Parte) e al Fg. 92-Mapp 252 (parte) sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune di Bologna”, “in quanto necessaria ai fini demolizione coattiva delle opere"; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti e non trasmessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto comunale di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di manufatti abusivi, della relativa area di sedime e di un’ulteriore area ritenuta necessaria per la demolizione coattiva
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’atto di acquisizione gratuita adottato a seguito della mancata ottemperanza a un’ordinanza comunale di rimozione di opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, proponendo anche motivi aggiunti dopo la rinnovata notificazione dell’atto completo degli allegati. Ha dedotto: l’indeterminatezza dell’oggetto dell’acquisizione, soprattutto quanto all’area eccedente quella di sedime; la mancata considerazione della propria buona fede, della coerenza dei manufatti con la destinazione agricola dell’area e della funzione di interesse pubblico dell’attività florovivaistica; il difetto di motivazione dell’acquisizione di un’area ulteriore rispetto a quella occupata dai manufatti, non essendo sufficiente la motivazione fondata sulla necessità dell’area per procedere alla demolizione coattiva. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione dell’ordinanza presupposta e per carenza di interesse, sostenendo nel merito la necessità dell’area ulteriore per eseguire la demolizione.
La decisione
Il TAR ha delimitato il giudizio ai vizi propri dell’atto di acquisizione, rilevando che l’ordinanza di demolizione e ripristino non era stata impugnata e non poteva essere contestata tardivamente. Ha respinto il primo motivo: l’atto individuava l’area mediante rinvio alla relazione sullo stato di consistenza, che la delimitava anche graficamente; la mancata trasmissione iniziale dell’allegato costituiva una mera irregolarità, sanata dalla successiva rinnovata notificazione completa. Ha respinto il secondo motivo: la ricorrente era committente delle opere e non proprietaria incolpevole; la convinzione di non commettere abuso, anche in ragione della destinazione urbanistica, non integra buona fede; inoltre, un’attività imprenditoriale privata svolta a fini di lucro non può essere qualificata come esercizio di un pubblico interesse idoneo a escludere l’acquisizione. Ha accolto il terzo motivo. L’acquisizione automatica prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 e dall’art. 13, comma 3, l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004 comprende il bene abusivo, l’area di sedime e l’area necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe, entro il limite massimo previsto dalla legge; non comprende invece un’area ulteriore acquisita soltanto perché utile alla demolizione coattiva. Il TAR ha quindi annullato l’atto limitatamente all’acquisizione costitutiva degli immobili ulteriori e diversi dai manufatti e dalla loro area di sedime, lasciando ferma l’acquisizione ex lege dei manufatti abusivi e della relativa area. Ha imposto al Comune di procedere ai necessari frazionamenti e alle conseguenti trascrizioni catastali e immobiliari. Spese compensate, salvo il contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. […] L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita […]
L’acquisizione del manufatto abusivo e della relativa area di sedime opera automaticamente dopo l’inutile decorso del termine di novanta giorni; l’acquisizione di un’area ulteriore richiede invece una specifica individuazione e un’adeguata motivazione e può riguardare soltanto l’area necessaria, secondo le prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe, non quella meramente utile alla demolizione coattiva.
art. 13, comma 3, l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004
Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. […] L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita
La disciplina regionale conferma che l’acquisizione gratuita riguarda il bene abusivo, l’area di sedime e l’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe secondo le prescrizioni urbanistiche; la necessità di un’area per eseguire la demolizione non costituisce autonomo presupposto acquisitivo.
Massime di principio
- L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo e della relativa area di sedime, prevista dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, ha natura dichiarativa e vincolata: il trasferimento della proprietà si verifica ope legis dopo l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e l’inutile decorso del termine di novanta giorni.
- Quando l’acquisizione riguarda un’area ulteriore rispetto al manufatto abusivo e alla sua area di sedime, l’effetto acquisitivo non è automatico: l’amministrazione deve individuare puntualmente l’area e motivare specificamente la sussistenza dei presupposti normativi.
- L’area ulteriore acquisibile ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 e della disciplina regionale corrispondente è soltanto quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive; non può essere acquisita per il solo fatto di essere necessaria o utile alla demolizione coattiva, dovendo l’amministrazione utilizzare altri strumenti per eseguire tale attività.
- La mancata impugnazione dell’ordinanza di demolizione impedisce di contestare, nel giudizio contro il successivo atto di acquisizione, i presupposti dell’abuso edilizio e dell’obbligo di ripristino; possono essere dedotti soltanto i vizi propri dell’atto acquisitivo.
- La mancata allegazione iniziale della relazione che individua l’area acquisita costituisce una mera irregolarità non invalidante quando l’amministrazione provvede successivamente a una nuova notificazione completa degli allegati e l’area risulta comunque individuata anche graficamente.
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