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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12926/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione della querela, che era stata tempestivamente formulata e regolarmente accettata dal querelato. In conseguenza dell'annullamento sono state disposte le statuizioni concordate dalle parti e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ferrante aveva proposto ricorso per cassazione avverso la condanna per il delitto di tentata truffa pronunciata dal Tribunale di Pesaro e confermata dalla Corte d'appello di Ancona, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità. Nel corso del giudizio di legittimità la querelante Elsa Petrone ha rassegnato remissione della querela (31/01/2025) e Ferrante ha dichiarato di accettarla (03/02/2025), circostanza documentata dalla difesa.

Norme richiamate

  • Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)

    La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.

  • Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021 (Vitucci)

    La remissione della querela nel corso del giudizio di cassazione determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e comporta il travolgimento delle statuizioni civili collegate.

  • Sez. 4, n. 33392 del 08/06/2023 (Ciociano)

    Anche la remissione di querela successiva a una sentenza di patteggiamento, intervenuta nel corso del giudizio per cassazione, determina l'estinzione del reato, anche se il ricorso è inammissibile, purché il ricorso sia tempestivamente proposto.

Massime di principio

  • La remissione di querela, se resa dalla persona offesa e accettata dal querelato, estingue il reato perseguibile a querela di parte e il giudice di cassazione deve dichiararne l'estinzione se la remissione interviene durante il giudizio di legittimità.
  • L'estinzione del reato per remissione della querela prevale su eventuali questioni di ammissibilità del ricorso e può travolgere le statuizioni civili connesse.
  • Per efficacia estintiva in cassazione è necessario che la remissione sia formalmente documentata e che l'accettazione del querelato risulti da atto tempestivo e regolare; la Corte deve rilevare d'ufficio l'estinzione quando ricorre la condizione.
  • Se la remissione interviene dopo sentenze con particolari forme di estinzione (es. patteggiamento), la giurisprudenza ammette comunque l'estinzione del reato in cassazione, a condizione di tempestività e corretto adempimento formale.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe tempestivamente trasmettere al giudice di legittimità la documentazione della remissione e dell'accettazione per ottenere l'annullamento senza rinvio della condanna penale.

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