Cassazione Penale, Ordinanza n. 27982/2025 del 30/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso con un unico atto avverso la sentenza del GUP che aveva applicato la pena su richiesta delle parti per il reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso e in continuazione, nella forma di lieve entità. Il motivo dedotto atteneva a una asserita mancanza e illogicità della motivazione quanto alla sussistenza del fatto e alla non operatività dell'art. 129 c.p. in relazione all'art. 49 c.p. La Corte ha ritenuto il motivo non deducibile in cassazione contro una sentenza applicativa di pena, perché estraneo ai tassativi motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha applicato il regime dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., osservando che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il vizio denunciato riguardava la motivazione sulla sussistenza del fatto e sulla non operatività dell'art. 129 c.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che limita i motivi di ricorso esperibili in cassazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L. n. 103/2017
ha modificato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introducendo il regime restrittivo dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento.
art. 129 c.p.
richiamato nel motivo di ricorso, ma il relativo vizio motivazionale non è ritenuto deducibile nel giudizio di legittimità contro la sentenza applicativa di pena.
art. 49 c.p.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla non punibilità, ma la censura è stata reputata inammissibile perché estranea ai motivi consentiti.
artt. 110, 81 cpv., 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norme incriminatrici poste a base della sentenza di patteggiamento, relative al concorso di persone, al reato continuato e al delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di stupefacenti in forma di lieve entità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione ha un oggetto rigidamente delimitato: sono deducibili solo i vizi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non anche doglianze sulla motivazione relativa alla sussistenza del fatto o alla valutazione di merito.
- La censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p., se non si traduce in uno dei motivi tassativi ammessi contro il patteggiamento, non è scrutinabile in cassazione.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è proposto per ragioni estranee ai motivi consentiti dalla legge, la conseguenza è l'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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