Tribunale, Sentenza T-159/24
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 24 September 2025. — Western Australian Agriculture Authority (WAAA) v Community Plant Variety Office. — Plant varieties – Application for a Community plant variety right for apple varieties Cripps Pink and Cripps Red – Nullity proceedings – Article 53a of Regulation (EC) No 874/2009 – Serious doubts – Article 10(1) of Regulation (EC) No 2100/94 – Novelty. — Case T-159/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso della Western Australian Agriculture Authority contro la decisione del Board of Appeal del CPVO che aveva annullato il rigetto iniziale delle domande di nullità e ordinato l’apertura del relativo procedimento. La Corte ha ritenuto che il Board non avesse né invertito l’onere della prova né deciso sul merito della nullità, ma si fosse correttamente limitato alla verifica dei seri dubbi richiesti dall’articolo 53a del regolamento n. 874/2009. Ha inoltre confermato che il consenso del costitutore può essere implicito e che gli elementi probatori nuovi erano idonei a far dubitare della novità delle varietà.
Nullità di diritti comunitari su varietà vegetali di mele: condizioni per aprire il procedimento di nullità, nozione di "consenso" del costitutore e perdita della novità ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 2100/94.
La questione giuridica
Se il Board of Appeal del CPVO abbia correttamente annullato il rigetto delle domande di nullità e ordinato l’apertura del procedimento di nullità per le varietà di mele "Cripps Pink" e "Cripps Red", in particolare: (i) se l’articolo 53a del regolamento n. 874/2009 imponga solo una verifica preliminare sulla sussistenza di "seri dubbi"; (ii) se il concetto di "consenso" dell’articolo 10 del regolamento n. 2100/94 includa anche il consenso implicito; (iii) se il Board abbia invertito l’onere della prova o violato certezza del diritto, tutela dell’affidamento e giudicato; (iv) se gli elementi probatori prodotti bastassero a mettere in dubbio la novità delle varietà.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, nella fase preliminare prevista dall’articolo 53a del regolamento n. 874/2009, il CPVO deve limitarsi a verificare se i fatti e le prove addotti dal richiedente la nullità siano idonei a sollevare seri dubbi sulla validità del diritto, senza decidere sul merito della nullità; il consenso del costitutore ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 2100/94 può essere anche implicito, purché desumibile da atti, comportamento e circostanze concrete; la decisione di aprire il procedimento di nullità non richiede che la nullità sia già provata, ma solo che le prove siano sufficienti a mettere in dubbio la novità. Nel caso di specie, gli elementi nuovi prodotti, considerati nel loro insieme, erano idonei a far sorgere seri dubbi sulla sussistenza della novità delle varietà "Cripps Pink" e "Cripps Red", sicché il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 72 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 75 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 10 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 11 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 20 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 51 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 76 del regolamento (CE) n. 2100/94
- Articolo 53a del regolamento (CE) n. 874/2009
- Articolo 60 del regolamento (CE) n. 874/2009
Nullità dei diritti comunitari sulle varietà di mele "Cripps Pink" e "Cripps Red"
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione del Board of Appeal del CPVO in materia di nullità di diritti comunitari su varietà vegetali. Il Tribunale era chiamato a valutare se l’organo di ricorso avesse correttamente ordinato l’apertura del procedimento di nullità per due varietà di mele, ritenendo che la documentazione nuova presentata dall’interveniente sollevasse seri dubbi sulla novità delle varietà.
Fatti e procedimento amministrativo
Nel 1995 WAAA aveva presentato due domande di diritto comunitario per le varietà di mele "Cripps Pink" e "Cripps Red", poi registrate rispettivamente nel 1997 e nel 1998. In un primo procedimento di nullità, promosso da Pink Lady America LLC, il CPVO aveva respinto la domanda; tale esito era stato confermato dal Tribunale nel 2019 nella causa T-112/18, relativa alla sola "Cripps Pink". Nel 2020 Teak Enterprises Pty Ltd ha presentato nuove domande di nullità per entrambe le varietà, sostenendo che, prima della data limite di novità del 29 agosto 1989, il materiale varietale era stato commercializzato in Australia con il consenso del costitutore.
Il CPVO, con decisioni iniziali del 17 maggio 2021, aveva respinto le domande perché non riteneva integrato il presupposto dei "seri dubbi" richiesto dall’articolo 53a del regolamento n. 874/2009. Il Board of Appeal ha invece annullato tali decisioni, rilevando che alcune nuove prove erano, da sole, sufficienti a giustificare l’apertura del procedimento di nullità.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 10 del regolamento n. 2100/94, che definisce la novità della varietà e richiede che il materiale non sia stato venduto o altrimenti ceduto a fini di sfruttamento prima del periodo rilevante, con il consenso del costitutore;
- l’articolo 20 del regolamento n. 2100/94, che prevede la declaratoria di nullità se la condizione di novità non era soddisfatta;
- l’articolo 53a del regolamento n. 874/2009, che consente l’apertura del procedimento di nullità solo quando esistono seri dubbi sulla validità del titolo;
- gli articoli 72, 75 e 76 del regolamento n. 2100/94 e l’articolo 60 del regolamento n. 874/2009, richiamati nel ragionamento sul potere del CPVO e sull’istruzione nella fase successiva all’apertura della nullità.
Questioni sollevate dalle parti
La ricorrente e il CPVO sostenevano, in sintesi, che il Board of Appeal:
- avesse trasformato la verifica preliminare in un giudizio di merito sulla nullità;
- avesse invertito l’onere della prova, che gravava solo sull’interveniente;
- avesse violato il giudicato e i principi di certezza del diritto e legittimo affidamento;
- avesse erroneamente qualificato come sufficiente il materiale probatorio sulla presunta mancanza di novità.
La ricorrente contestava inoltre l’idea che il consenso del costitutore potesse essere implicito e criticava l’uso delle dichiarazioni e del materiale documentale prodotti dall’interveniente.
Ragionamento del Tribunale: portata dell’articolo 53a del regolamento n. 874/2009
Il Tribunale chiarisce che la procedura prevista dall’articolo 53a è strutturata in due fasi:
- una prima fase preliminare, nella quale il CPVO valuta solo se le prove e i fatti addotti dal richiedente la nullità siano idonei a creare seri dubbi sulla validità del titolo;
- una seconda fase, che si apre solo se quei dubbi sussistono, e in cui il CPVO procede a un esame pieno e approfondito, anche d’ufficio.
Secondo il Tribunale, il Board di ricorso non ha ecceduto tali limiti: non ha deciso nel merito sulla nullità, ma si è limitato a verificare se i nuovi elementi probatori fossero sufficienti ad aprire il procedimento. Le osservazioni sulla necessità di ulteriori indagini riguardavano la seconda fase e non implicavano un superamento della soglia preliminare.
Nozione di "consenso" e novità ex articolo 10 del regolamento n. 2100/94
Il Tribunale conferma che il consenso del costitutore richiesto per escludere la novità può essere anche implicito. Esso può desumersi dagli atti, dal comportamento del costitutore e dalle circostanze del caso; non è necessario che il consenso sia espresso con formule formali.
Quanto al concetto di "sfruttamento della varietà", il Tribunale ribadisce la propria giurisprudenza: esso implica sfruttamento a fini di profitto e si distingue dalle prove o sperimentazioni commerciali. Nel caso concreto, però, il Board di ricorso aveva correttamente rilevato che il materiale era stato distribuito a vivai commerciali senza restrizioni d’uso e che gli elementi raccolti indicavano una vera e propria circolazione commerciale, non una mera attività di test.
Valutazione delle prove nuove
Il Tribunale considera determinanti i quattro nuovi elementi richiamati dal Board of Appeal:
- l’Exhibit 3, rapporto del 1988 del Australian Special Rural Research Fund;
- l’Exhibit 15, dichiarazione di Mr Allan Price;
- l’Exhibit 17, dichiarazione di Mr Cripps del 2018;
- l’Exhibit 19, dichiarazione di Mr Atherton.
Secondo il Tribunale, tali elementi, letti congiuntamente, si corroborano reciprocamente. In particolare, le dichiarazioni attestavano distribuzioni di materiale varietale e impianti in vivai commerciali tra il 1987 e il 1989, senza restrizioni di sorta; il rapporto del 1988 indicava inoltre la propagazione su larga scala delle varietà in Australia. Il Tribunale reputa sufficiente, nella fase preliminare, che queste prove rendano plausibile un dubbio serio sulla novità, senza che sia necessario dimostrare definitivamente la nullità.
Onere della prova e principi di certezza del diritto
Il Tribunale respinge la tesi della inversione dell’onere della prova. Ricorda che spetta al richiedente la nullità produrre fatti e prove concrete idonei a generare seri dubbi; il Board di ricorso, nel valutare le obiezioni della ricorrente, si è limitato a verificare il valore probatorio degli elementi addotti dall’interveniente. Non vi è quindi stata alcuna traslazione dell’onere probatorio sul titolare del diritto.
Sono parimenti respinte le doglianze fondate su certezza del diritto, legittimo affidamento e giudicato: il precedente contenzioso non impediva una nuova domanda di nullità proposta da un soggetto diverso, e la disciplina applicabile non introduce un divieto generale di riproposizione di domande di nullità, fermo restando il filtro dei "seri dubbi".
Decisione e conseguenze
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso, sia quanto alla domanda di annullamento sia quanto a quella di riforma della decisione impugnata. Condanna WAAA alle spese sostenute da Teak Enterprises Pty Ltd e dispone che il CPVO sopporti le proprie spese.
Principi pratici per operatori
La decisione conferma che, nei procedimenti di nullità dinanzi al CPVO, il vaglio iniziale è solo preliminare e può essere superato anche in presenza di prove indirette o dichiarative, purché coerenti e reciprocamente corroborate. Per i titolari di diritti su varietà vegetali, ciò significa che precedenti contenziosi non escludono nuove iniziative da parte di terzi se emergono elementi nuovi o se la prova pregressa è differente nel contenuto o nel contesto.
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