Sentenza del 09/07/2018 n. 30874 - Corte di Cassazione
Reati Penali tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti - Utilizzo di risultanze del processo tributario - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la condanna per due episodi di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, sostenendo: la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, perché l'imputazione indicava operazioni oggettivamente inesistenti mentre la condanna si sarebbe fondata su operazioni soggettivamente inesistenti; l'erronea configurazione di un'interposizione fittizia della società emittente; l'inapplicabilità del reato alle imposte dirette in caso di mera inesistenza soggettiva; e l'assenza della prova del dolo, cioè della consapevole partecipazione alla frode del fornitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione, ponendo a carico del ricorrente anche le spese processuali. Ha ritenuto che l'imputazione fosse sufficientemente dettagliata e che non vi fosse una trasformazione radicale del fatto, poiché la nozione normativa di operazioni inesistenti comprende sia l'inesistenza oggettiva sia quella soggettiva. Ha inoltre ritenuto provata l'interposizione fittizia della società emittente e la consapevolezza dell'imputato, desunta dai rapporti anomali tra le società, dalla documentazione relativa a compensazioni e cessioni di credito e dall'assenza di valide ragioni commerciali. Le risultanze del procedimento tributario non vincolano il giudice penale: l'onere probatorio previsto in sede fiscale non può essere automaticamente trasferito nel processo penale, nel quale il dolo deve essere accertato autonomamente sulla base degli elementi disponibili.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000, art. 2
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
La fattispecie può comprendere l'utilizzo di fatture relative sia a operazioni oggettivamente inesistenti sia a operazioni soggettivamente inesistenti, purché ricorrano gli ulteriori elementi del reato, incluso il dolo.
D.Lgs. n. 74/2000, art. 1, lett. a
Fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
La nozione comprende documenti relativi a operazioni mai effettuate, a corrispettivi o IVA superiori al reale oppure a operazioni riferite a soggetti diversi da quelli effettivi.
Codice di procedura penale, artt. 521 e 522
Non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando l'imputato, considerando il contenuto complessivo del processo, ha avuto concreta possibilità di difendersi sul fatto contestato; non è sufficiente un confronto meramente letterale tra imputazione e decisione.
Codice penale, art. 43
L'elemento soggettivo richiesto è il dolo: nel caso concreto, la consapevolezza dell'utilizzatore che la fattura fosse inserita in un meccanismo fraudolento e procurasse un indebito vantaggio fiscale.
Codice di procedura penale, artt. 606, comma 3, e 609, comma 2
In cassazione non possono essere dedotte questioni nuove non proposte in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.
Codice di procedura penale, art. 616
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, non basta dimostrare che la merce o la prestazione siano state effettivamente ricevute: occorre verificare se il soggetto indicato in fattura sia realmente il fornitore e se vi sia stata un'interposizione fittizia.
- La responsabilità penale richiede la prova del dolo, ossia della consapevolezza dell'inserimento dell'operazione in una frode fiscale; tale consapevolezza può essere desunta da indizi convergenti quali prezzi anomali, assenza di strutture del fornitore, pagamenti o flussi finanziari irregolari, rapporti personali o societari e documentazione extracontabile.
- Le conclusioni o le regole probatorie del procedimento tributario non determinano automaticamente l'esito del processo penale. Il giudice penale deve valutare autonomamente gli elementi di prova e accertare il dolo oltre la mera irregolarità fiscale.
- La qualificazione dell'operazione come oggettivamente o soggettivamente inesistente non determina necessariamente una violazione del diritto di difesa, se l'imputazione descrive con precisione fatture, importi, periodi e condotte e l'imputato ha potuto comprendere e contestare il fatto sostanziale.
- Le eccezioni sulla qualificazione giuridica o sull'applicazione della norma devono essere formulate tempestivamente nei gradi di merito; una questione nuova proposta per la prima volta in cassazione è normalmente inammissibile.
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