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Sentenza

Sentenza n. 72/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l’accoglimento delle domande originariamente proposte innanzi al Tribunale Civile di Campobasso, e in questa sede poi riassunte in aderenza all’ordinanza n. 5465/2023 del 25.09.2023 del medesimo Tribunale Civile, domande tutte riguardanti la demolizione della sopraelevazione di proprietà della ricorrente e aventi ad oggetto, rispettivamente: - l’annullamento dell’avviso di accertamento esecutivo n. 70754/22; - la restituzione degli oneri di urbanizzazione a suo tempo versati al Comune per costruire la sopraelevazione poi demolita dall’Ente; - il risarcimento del danno subito dall’interessata in conseguenza della demolizione; - il ripristino della porzione di sopraelevazione illegittimamente demolita.

Giustizia amministrativa202300339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso di accertamento esecutivo con richiesta di rimborso delle spese di demolizione della sopraelevazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha riassunto davanti al TAR, dopo la declinatoria di giurisdizione del Tribunale civile, le domande relative alla demolizione di una sopraelevazione. Il Comune aveva ordinato la demolizione della sola porzione realizzata a distanza inferiore a dieci metri dalla parete finestrata dell’edificio vicino, ai sensi del D.M. n. 1444/1968. In sede esecutiva, tuttavia, l’Amministrazione aveva demolito integralmente la sopraelevazione, compresa la parte rispettosa della distanza legale, e aveva poi richiesto alla proprietaria il rimborso integrale dei costi sostenuti, pari a € 10.991,42. La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’avviso, il diritto alla restituzione degli oneri di urbanizzazione e delle spese versate per la SCIA, nonché il diritto al risarcimento del danno derivante dalla demolizione illegittima. Il TAR aveva già escluso la domanda di ripristino in forma specifica e le pretese risarcitorie relative alle infiltrazioni e al mancato godimento del locale sottostante; aveva inoltre dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti della compagnia assicurativa. Nella fase definitiva sono rimaste da decidere l’impugnazione dell’avviso, il risarcimento per equivalente della porzione legittima demolita e la restituzione degli oneri. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, la tardività delle domande, la prescrizione della pretesa restitutoria, l’inammissibilità della domanda risarcitoria e la compensazione con il credito per i costi di demolizione. Le eccezioni sono state disattese perché già esaminate nella sentenza non definitiva. Il Collegio ha inoltre ritenuto utilizzabile la SCIA del 4 ottobre 2011 e la documentazione tecnica trasmessa dalla parte al CTU, rilevando che il termine per la nomina del consulente tecnico di parte aveva natura ordinatoria e che la comunicazione serviva anche a correggere l’erronea informazione comunale circa l’inesistenza della pratica edilizia.

La decisione

Il ricorso è stato accolto per quanto di ragione. L’avviso di accertamento è stato annullato parzialmente: è stato ritenuto legittimo soltanto per la quota di spese riferibile alla demolizione della porzione realizzata in violazione della distanza di dieci metri, quantificata dal CTU in € 3.189,18; è stato invece annullato nella parte relativa ai costi della demolizione della porzione conforme alla distanza legale. Il Comune è stato condannato al risarcimento del danno da demolizione illegittima della porzione legittima della sopraelevazione, essendo già stati accertati il danno ingiusto, il nesso causale e la colpa dell’Amministrazione per non avere svolto un’istruttoria adeguata ed essere incorsa in un errore non scusabile. Il danno, inizialmente richiesto in € 49.500,00 e stimato dal CTU in € 27.005,72, è stato liquidato in € 19.861,43, escludendo il valore del suolo poiché il terrazzo era rimasto nella disponibilità della proprietaria e considerando altresì la necessità di evitare una duplicazione risarcitoria e di tener conto dei costi strutturali necessari. È stata accolta solo parzialmente la domanda di restituzione degli oneri: il Comune deve restituire € 462,83, pari alla differenza tra quanto versato (€ 7.912,12) e gli oneri riferibili alla porzione legittima (€ 7.449,29), già considerati nella quantificazione del danno. È stata esclusa la restituzione degli oneri relativi alla porzione legittima e dei € 161,93 per la trasmissione della SCIA, perché tali somme erano funzionali alla realizzazione del manufatto e la loro restituzione avrebbe determinato una duplicazione risarcitoria. È stata respinta l’eccezione di compensazione. Il Comune è stato condannato alle spese processuali per € 4.200,00 e al pagamento del compenso del CTU, liquidato in € 7.200,00; spese compensate nei rapporti con la compagnia assicurativa.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa comprende le controversie relative ad atti e provvedimenti in materia urbanistica ed edilizia, inclusa la contestazione delle somme richieste per l’esecuzione in danno di un ordine di demolizione e le pretese risarcitorie consequenziali.

  • art. 7, comma 5, c.p.a.

    Nelle materie di giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo conosce anche delle controversie concernenti diritti soggettivi, comprese quelle risarcitorie; tale estensione non comprende però i rapporti assicurativi meramente privatistici tra l’amministrazione e l’assicuratore.

  • art. 67 c.p.a.

    Consente il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio per accertare la consistenza materiale del manufatto, distinguere i costi della demolizione legittima da quelli della demolizione illegittima e quantificare il danno e gli oneri pertinenti.

  • art. 2043 c.c.

    La demolizione, da parte dell’amministrazione, di una porzione edilizia non compresa nell’ordine demolitorio integra un fatto illecito quando siano provati lesione del bene della vita, nesso causale e colpa dell’amministrazione.

  • art. 2033 c.c.

    Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.

    Gli oneri di urbanizzazione devono essere restituiti quando venga meno il presupposto giustificativo del pagamento; la restituzione è però esclusa per le somme già considerate nella quantificazione del danno, per evitare duplicazioni.

  • art. 1227 c.c.

    Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.

    La liquidazione risarcitoria deve limitarsi alle conseguenze dirette e immediate dell’illecito e deve escludere le poste evitabili o non causalmente riconducibili alla demolizione.

  • art. 2056 c.c.

    I criteri di liquidazione del danno da fatto illecito impongono di considerare le conseguenze dirette e immediate e le regole applicabili alla quantificazione del danno.

  • art. 1444 D.M. 2 aprile 1968

    La distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici è il criterio che delimita la porzione di sopraelevazione abusiva soggetta a demolizione rispetto a quella conforme, che non poteva essere abbattuta in esecuzione dell’ordinanza.

Massime di principio

  • L’esecuzione di un ordine di demolizione deve essere rigorosamente circoscritta alle opere abusive individuate dal provvedimento; l’amministrazione non può demolire anche porzioni legittime o non comprese nell’ordine, pena l’illegittimità dell’attività esecutiva e la responsabilità risarcitoria per i danni conseguenti.
  • Quando l’amministrazione richiede al privato il rimborso dei costi di una demolizione eseguita in danno, l’importo può essere posto a carico del destinatario soltanto nella misura riferibile alle opere la cui demolizione era legittimamente ordinata; devono essere escluse le spese relative a opere legittime illegittimamente abbattute.
  • La demolizione illegittima di una porzione edilizia legittimamente realizzata integra un illecito aquiliano se risultano la lesione del bene di proprietà, il nesso causale e la colpa dell’amministrazione, non esclusa da un errore scusabile quando l’ente avrebbe potuto evitare l’abbattimento mediante un’adeguata istruttoria.
  • La restituzione degli oneri di urbanizzazione è dovuta quando venga meno il titolo giustificativo del pagamento, ma non può operare per somme già computate nel risarcimento del danno, poiché ciò determinerebbe una duplicazione della reintegrazione patrimoniale.
  • Nelle operazioni di consulenza tecnica d’ufficio il termine assegnato per la nomina del consulente tecnico di parte ha natura ordinatoria; è ammissibile il contributo tecnico trasmesso dal difensore quando sia diretto a fornire al CTU un dato documentale rilevante e a correggere un presupposto fattuale erroneo, senza alterare il thema decidendum.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia non si estende alle autonome controversie relative ai rapporti assicurativi privatistici tra un ente pubblico e la propria compagnia assicuratrice, le quali restano devolute al giudice ordinario.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDistanze, altezze e volumiDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaRisarcimento del danno da attività amministrativaRiparto di giurisdizione

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