Sentenza n. 1293/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS-del 14.10.2021 (notificato il 18.10.2021), con il quale il Comune di -OMISSIS-, a seguito di rinnovazione del procedimento disposta dal Tar Toscana con la sentenza-OMISSIS-, ha diniegato il rilascio della sanatoria, per modifiche interne ed esterne in parziale difformità alla C.E. -OMISSIS-, sull'immobile ubicato in -OMISSIS-, di proprietà delle ricorrenti; - nonché di ogni atto lesivo presupposto, connesso e consequenziale anche se di incognito contenuto e data, tra cui, in particolare, la richiesta di documentazione integrativa del 1.12.2020; nonché per la condanna del Comune di -OMISSIS-, ex art. 34 c.p.a., ad adottare provvedimento di conferma della C.E. in sanatoria n. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalle ricorrenti. Non è stata esaminata la legittimità del diniego di sanatoria né la domanda di condanna del Comune. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché le parti resistenti e controinteressate non si sono costituite in giudizio.
Atto impugnato: diniego di rilascio della sanatoria edilizia per modifiche interne ed esterne in parziale difformità dal titolo edilizio, adottato a seguito della rinnovazione del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le proprietarie hanno impugnato il diniego comunale di sanatoria, nonché gli atti presupposti e connessi, chiedendo anche la condanna del Comune ad adottare un provvedimento di conferma della concessione edilizia in sanatoria. Dal testo non risultano specificamente illustrati i motivi di illegittimità dedotti. Prima della decisione, con memoria depositata il 4 maggio 2026, le ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
Norme richiamate
art. 34 c.p.a.
La norma è richiamata con riferimento alla domanda di condanna del Comune ad adottare il provvedimento richiesto; la domanda non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme alle disposizioni processuali applicate; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di illegittimità dell'atto impugnato e delle eventuali domande consequenziali.
- Quando le parti resistenti e i controinteressati non si costituiscono, il giudice può dichiarare nulla sulle spese di lite.
Come è indicizzato
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