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Regolamento

Regolamento (UE) 2009/1071

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009R1071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento uniforma nell’Unione le condizioni per esercitare la professione di trasportatore su strada, richiedendo sede effettiva e stabile, onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale. Disciplina il ruolo del gestore dei trasporti, le autorizzazioni, i controlli, la sospensione o revoca delle autorizzazioni e la dichiarazione di inidoneità. Prevede registri elettronici nazionali interconnessi, cooperazione tra Stati membri, riconoscimento reciproco degli attestati e sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Abroga la direttiva 96/26/CE.

Il regolamento stabilisce norme comuni per l’accesso e l’esercizio della professione di trasportatore su strada di merci e persone nell’Unione europea.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese stabilite nell’Unione europea che esercitano o intendono esercitare il trasporto su strada di merci per conto terzi o di persone, nonché ai gestori dei trasporti e alle autorità competenti. Comprende l’accesso alla professione, i requisiti di stabilimento, onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale, i controlli, i registri elettronici e la cooperazione amministrativa. Gli Stati membri possono adattare le condizioni nelle regioni ultraperiferiche e imporre requisiti supplementari proporzionati e non discriminatori. Salvo diversa previsione nazionale, sono escluse le imprese che operano esclusivamente con veicoli o combinazioni fino a 3,5 tonnellate, quelle che svolgono trasporto di persone non commerciale o non principale e quelle che utilizzano esclusivamente veicoli con velocità massima autorizzata non superiore a 40 km/h; possono inoltre essere esentate attività di trasporto nazionale con debole incidenza sul mercato. Il regolamento è entrato in vigore il 4 dicembre 2009 e si applica dal 4 dicembre 2011.

Norme comuni per l’accesso alla professione di trasportatore su strada

Il regolamento (CE) n. 1071/2009 modernizza e uniforma le condizioni per esercitare il trasporto su strada di merci e persone nell’Unione. La finalità è garantire condizioni eque di concorrenza, innalzare la qualificazione professionale, migliorare la qualità dei servizi e la sicurezza stradale e rendere effettiva la libertà di stabilimento. Il regolamento risponde alle rilevanti differenze applicative riscontrate sotto la direttiva 96/26/CE e la sostituisce con norme direttamente applicabili.

Ambito di applicazione ed esclusioni

Il regolamento si applica alle imprese stabilite nell’Unione che esercitano o intendono esercitare la professione di trasportatore su strada, sia nel trasporto merci per conto terzi sia nel trasporto remunerato di persone con veicoli destinati a più di nove persone, conducente compreso.

Non si applica, salvo diversa disciplina nazionale, alle imprese che:

  • effettuano esclusivamente trasporto merci con veicoli o combinazioni aventi massa massima tecnicamente ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate;
  • effettuano esclusivamente trasporto di persone a fini non commerciali o non come attività principale;
  • utilizzano esclusivamente veicoli con velocità massima autorizzata non superiore a 40 km/h.

Gli Stati membri possono ridurre la soglia di 3,5 tonnellate e possono esentare, in tutto o in parte, i trasportatori che effettuano esclusivamente trasporti nazionali con debole incidenza sul mercato, valutata in relazione alla natura della merce o alla brevità dei percorsi. Nelle regioni ultraperiferiche gli Stati membri possono adattare le condizioni quando le operazioni sono svolte interamente in tali regioni da imprese ivi stabilite; le imprese che accedono alla professione soltanto grazie all’adattamento non possono ottenere una licenza comunitaria.

Requisiti per l’esercizio della professione

L’articolo 3 prevede quattro requisiti cumulativi:

  • sede effettiva e stabile in uno Stato membro;
  • onorabilità;
  • idoneità finanziaria;
  • idoneità professionale.

Gli Stati membri possono introdurre ulteriori requisiti, purché proporzionati e non discriminatori.

Gestore dei trasporti

Ogni impresa deve designare almeno un gestore dei trasporti in possesso di onorabilità e idoneità professionale. Il gestore deve dirigere effettivamente e continuativamente le attività di trasporto, avere un vero legame con l’impresa, ad esempio come dipendente, direttore, proprietario o amministratore, ed essere residente nell’Unione.

Se l’impresa non possiede internamente l’idoneità professionale, l’autorità competente può autorizzarla a operare tramite un gestore esterno, purché siano rispettate condizioni specifiche. Il contratto deve indicare concretamente compiti e responsabilità, tra cui manutenzione dei veicoli, verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, contabilità di base, distribuzione dei carichi e controllo delle procedure di sicurezza. Il gestore esterno può dirigere al massimo quattro imprese con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli, salvo limiti nazionali più restrittivi.

L’impresa deve notificare all’autorità competente il gestore o i gestori designati.

Stabilimento effettivo e stabile

L’articolo 5 richiede che l’impresa disponga nello Stato membro di stabilimento di una sede con locali idonei alla conservazione dei documenti principali, compresi documenti contabili, documenti del personale, dati sui tempi di guida e riposo e ogni altra documentazione necessaria ai controlli.

Dopo il rilascio dell’autorizzazione, l’impresa deve inoltre disporre di veicoli immatricolati o legalmente messi in circolazione nello Stato membro, detenuti in proprietà o sulla base di vendita a rate, noleggio o leasing. L’attività relativa ai veicoli deve essere svolta in modo effettivo e continuativo presso una sede operativa dotata delle necessarie attrezzature amministrative e tecniche.

Onorabilità dell’impresa e del gestore

Gli Stati membri determinano le condizioni di onorabilità, valutando il comportamento dell’impresa, dei gestori e delle altre persone eventualmente individuate dalla legislazione nazionale. Devono essere considerate condanne o sanzioni gravi riguardanti, tra l’altro:

  • diritto commerciale e legislazione fallimentare;
  • condizioni di retribuzione e lavoro;
  • circolazione stradale e responsabilità professionale;
  • traffico di esseri umani o di droga;
  • tempi di guida, riposo e orario di lavoro;
  • pesi e dimensioni dei veicoli;
  • qualificazione e formazione dei conducenti;
  • idoneità tecnica dei veicoli;
  • accesso ai mercati dei trasporti;
  • trasporto di merci pericolose;
  • limitatori di velocità, patenti di guida, accesso alla professione e trasporto di animali.

Per le infrazioni più gravi elencate nell’allegato IV, l’autorità competente deve avviare tempestivamente una procedura amministrativa completa, eventualmente comprensiva di controllo nei locali dell’impresa, e valutare se la perdita dell’onorabilità sarebbe sproporzionata. Se non lo è, la condanna o sanzione determina la perdita dell’onorabilità; l’eventuale decisione contraria deve essere motivata e registrata.

L’allegato IV comprende, tra l’altro, gravi violazioni dei tempi di guida, manomissioni o assenza del tachigrafo o del limitatore di velocità, guida con veicoli tecnicamente pericolosi, trasporto illecito di merci pericolose, trasporto senza patente o licenza comunitaria valida, uso fraudolento della carta del conducente e superamento dei limiti di massa almeno del 20% o del 25%, secondo la categoria del veicolo.

Il requisito dell’onorabilità non si considera soddisfatto fino all’adozione di una misura nazionale di riabilitazione o equivalente.

Idoneità finanziaria

L’impresa deve poter adempiere in qualsiasi momento agli obblighi finanziari dell’esercizio annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da altro soggetto riconosciuto, deve dimostrare capitale e riserve almeno pari a:

  • 9.000 EUR quando è utilizzato un solo veicolo;
  • 5.000 EUR per ogni veicolo supplementare.

I valori in euro sono convertiti annualmente nelle valute degli Stati membri non partecipanti alla terza fase dell’Unione economica e monetaria, applicando i tassi del primo giorno lavorativo di ottobre, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e applicabili dal 1º gennaio dell’anno civile successivo.

L’autorità competente può consentire o richiedere una prova alternativa mediante garanzia bancaria o assicurazione, inclusa un’assicurazione di responsabilità professionale, con responsabilità solidale dell’ente garante. I conti e le garanzie devono riferirsi al soggetto economico stabilito nello Stato membro in cui è richiesta l’autorizzazione.

Idoneità professionale, formazione ed esami

Il gestore deve possedere conoscenze almeno di livello 3 della struttura europea dei livelli di formazione e superare un esame scritto obbligatorio, eventualmente integrato da una prova orale. Gli esami sono organizzati da autorità o organismi autorizzati dallo Stato membro e possono essere preceduti da formazione obbligatoria.

L’esame scritto comprende due prove:

  • domande a scelta multipla, a risposta diretta o miste;
  • esercizi scritti o studi di caso.

La durata minima di ciascuna prova scritta è di due ore. Se è prevista anche la prova orale, ciascuna delle tre prove pesa tra il 25% e il 40% del punteggio complessivo. Se è previsto soltanto l’esame scritto, ciascuna prova pesa tra il 40% e il 60%.

Il candidato deve conseguire una media complessiva almeno pari al 60% e almeno il 50% del punteggio in ciascuna prova; lo Stato membro può ridurre al 40% la soglia relativa a una sola prova.

Le materie dell’allegato I riguardano diritto civile, commerciale, sociale e tributario, gestione commerciale e finanziaria, accesso al mercato, norme tecniche e gestione tecnica e sicurezza stradale. Comprendono anche la CMR, i tempi di guida e riposo, la formazione dei conducenti, l’IVA, le assicurazioni, i bilanci, il leasing, il factoring, la logistica, le merci pericolose, i rifiuti, le derrate deperibili, il trasporto di animali e le procedure di sicurezza.

Gli Stati membri possono autorizzare organismi di formazione, promuovere corsi periodici ogni dieci anni e richiedere la riqualificazione a chi, pur titolare dell’attestato, non abbia diretto un’impresa nei cinque anni precedenti. Possono inoltre riconoscere diplomi specifici e dispensare dall’esame chi abbia diretto continuativamente imprese di trasporto nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009.

Attestati e riconoscimento reciproco

L’attestato di idoneità professionale deve essere rilasciato secondo il modello dell’allegato III, non è trasferibile e deve recare gli elementi di sicurezza previsti dall’allegato II, almeno due tra ologramma, fibre visibili ai raggi UV, microstampa, caratteri tattili, doppia numerazione o fondo di sicurezza.

Gli Stati membri riconoscono come prova sufficiente dell’idoneità professionale gli attestati conformi al modello comune. Gli attestati rilasciati prima del 4 dicembre 2011 sono equiparati, ma gli Stati membri possono imporre esami integrativi ai titolari di attestati validi soltanto per il trasporto nazionale.

Per l’onorabilità sono riconosciuti estratti del casellario giudiziale, documenti equivalenti, certificati delle autorità competenti o, in mancanza, dichiarazioni giurate o solenni. Tali documenti non possono essere anteriori a tre mesi rispetto alla presentazione.

Autorità competenti e procedimento di autorizzazione

Ogni Stato membro designa una o più autorità competenti per:

  • esaminare le domande;
  • rilasciare, sospendere o revocare le autorizzazioni;
  • dichiarare l’inidoneità dei gestori;
  • effettuare i controlli sui requisiti.

Le condizioni, le procedure e le relative spiegazioni devono essere rese pubbliche. L’impresa che soddisfa i requisiti ha diritto all’autorizzazione su domanda. Il termine ordinario per l’istruttoria è il più breve possibile e comunque non superiore a tre mesi dalla ricezione di tutti i documenti, prorogabile di un mese per motivi debitamente giustificati.

Entro un termine nazionale non superiore a 28 giorni, l’impresa autorizzata deve notificare le variazioni dei dati iscritti nel registro nazionale.

Controlli, sospensione e revoca

Le autorità competenti devono verificare che le imprese continuino a soddisfare i requisiti. Gli Stati membri devono rivolgere controlli mirati alle imprese classificate a maggior rischio, estendendo il sistema di classificazione previsto dalla direttiva 2006/22/CE alle infrazioni rilevanti ai fini dell’onorabilità.

Fino al 31 dicembre 2014 dovevano essere effettuati controlli almeno ogni cinque anni, salvo proroga adottata secondo la procedura prevista dal regolamento. La Commissione può inoltre richiedere controlli individuali in casi debitamente motivati.

Quando l’impresa rischia di non soddisfare più i requisiti, l’autorità deve informarla e può concedere termini di regolarizzazione:

  • fino a sei mesi, prorogabili di tre mesi in caso di decesso o incapacità fisica, per sostituire il gestore;
  • fino a sei mesi per dimostrare l’esistenza di una sede effettiva e stabile;
  • fino a sei mesi per dimostrare il ripristino permanente dell’idoneità finanziaria.

Decorso inutilmente il termine, l’autorizzazione è sospesa o revocata. L’autorità può anche richiedere che i gestori sostengano nuovamente gli esami prima della riabilitazione.

Decisioni negative e tutela giurisdizionale

Il rigetto della domanda, la sospensione o revoca dell’autorizzazione e la dichiarazione di inidoneità devono essere motivati. Le decisioni devono considerare le informazioni sulle infrazioni dell’impresa o del gestore e indicare le misure di riabilitazione applicabili.

Le imprese e le persone interessate devono poter ricorrere contro tali decisioni davanti ad almeno un organo indipendente e imparziale oppure davanti a un giudice.

Registri elettronici nazionali

Ogni Stato membro tiene un registro elettronico nazionale delle imprese autorizzate. Il registro contiene almeno:

  • denominazione e forma giuridica;
  • indirizzo della sede;
  • gestori designati ed eventuale rappresentante legale;
  • tipo di autorizzazione, numero di veicoli e dati della licenza comunitaria;
  • infrazioni gravi commesse negli ultimi due anni;
  • persone dichiarate inidonee e misure di riabilitazione.

I dati identificativi e autorizzativi di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati. I dati sulle infrazioni e sull’inidoneità sono accessibili alle autorità competenti e alle altre autorità dotate di poteri di controllo e sanzione nel settore dei trasporti.

I dati relativi alle autorizzazioni sospese o revocate sono conservati per due anni dalla fine della sospensione o dalla revoca. I dati sulle persone inidonee sono conservati fino al ripristino dell’onorabilità e devono essere eliminati subito dopo la riabilitazione. Gli Stati membri devono garantire aggiornamento ed esattezza dei dati.

I registri devono essere interconnessi entro il 31 dicembre 2012, consentendo alle autorità competenti di ciascuno Stato membro di consultare i registri degli altri Stati membri.

Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati deve rispettare la direttiva 95/46/CE. Gli interessati devono essere informati della registrazione o trasmissione dei dati, dell’identità dell’autorità responsabile, della tipologia dei dati e delle finalità del trattamento.

Devono essere garantiti:

  • il diritto di accesso ai dati senza ritardi o costi eccessivi;
  • il diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei dati incompleti o inesatti;
  • il diritto di opposizione per motivi legittimi e cogenti;
  • la protezione dei dati anche da parte delle imprese, ove applicabile.

Cooperazione amministrativa tra Stati membri

Ogni Stato membro deve designare un punto di contatto nazionale e comunicarne nome e indirizzo alla Commissione entro il 4 dicembre 2011. I punti di contatto gestiscono lo scambio di informazioni sulle infrazioni gravi e sui gestori dichiarati inidonei.

Lo Stato membro che riceve la notifica di un’infrazione grave sanzionata in un altro Stato membro deve inserirla nel proprio registro elettronico nazionale. Le autorità devono collaborare e prestarsi assistenza, nel rispetto delle norme sui dati personali.

Sanzioni e relazioni

Gli Stati membri devono adottare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, applicate senza discriminazioni per nazionalità o luogo di stabilimento. Le sanzioni comprendono almeno sospensione o revoca dell’autorizzazione e dichiarazione di inidoneità del gestore.

Ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione su onorabilità, idoneità finanziaria e professionale, autorizzazioni rilasciate, sospese o revocate, dichiarazioni di inidoneità, attestati rilasciati, uso dei registri e scambi di informazioni. La Commissione presenta a sua volta una relazione biennale al Parlamento europeo e al Consiglio.

Entrata in vigore, transizione e abrogazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 4 dicembre 2011. Le imprese già autorizzate prima del 4 dicembre 2009 dovevano conformarsi alle nuove disposizioni entro il 4 dicembre 2011.

La direttiva 96/26/CE è abrogata. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Requisiti generali di accesso alla professione

Ai sensi dell’articolo 3, l’impresa deve avere una sede effettiva e stabile in uno Stato membro, essere onorabile, possedere adeguata idoneità finanziaria e idoneità professionale. Gli Stati membri possono imporre requisiti supplementari proporzionati e non discriminatori.

Gestore dei trasporti

L’impresa deve designare almeno un gestore dei trasporti che diriga effettivamente e continuativamente l’attività, abbia un vero legame con l’impresa, sia residente nell’Unione e soddisfi i requisiti di onorabilità e idoneità professionale. Il gestore contrattuale può dirigere al massimo quattro imprese con un parco complessivo di cinquanta veicoli, salvo limiti nazionali più restrittivi.

Stabilimento effettivo e stabile

L’articolo 5 richiede una sede con i documenti principali, veicoli immatricolati o messi in circolazione nello Stato membro e un’attività effettiva e continuativa svolta presso una sede operativa dotata delle necessarie strutture amministrative e tecniche.

Onorabilità

L’articolo 6 impone l’assenza di validi motivi di dubbio derivanti da condanne o sanzioni gravi in materia, tra l’altro, commerciale, fallimentare, lavoristica, stradale, professionale, di traffico di esseri umani o droga e di normativa UE sui trasporti. Per le infrazioni più gravi dell’allegato IV l’autorità deve svolgere una procedura amministrativa e valutare la proporzionalità della perdita dell’onorabilità.

Idoneità finanziaria

L’articolo 7 richiede capitale e riserve pari almeno a 9.000 EUR per il primo veicolo e 5.000 EUR per ciascun veicolo supplementare. La prova può essere fornita anche mediante garanzia bancaria o assicurazione con responsabilità solidale.

Idoneità professionale ed esami

L’articolo 8 richiede conoscenze sulle materie dell’allegato I e il superamento di un esame scritto obbligatorio, eventualmente integrato da prova orale. L’esame comprende domande scritte e esercizi o studi di caso, ciascuno di durata minima di due ore; è richiesta una media minima del 60% e almeno il 50% in ciascuna prova, riducibile al 40% per una sola prova. L’attestato conforme all’allegato III è riconosciuto in tutti gli Stati membri.

Dispensa dall’esame

Gli Stati membri possono dispensare dall’esame chi dimostri di aver diretto continuativamente un’impresa di trasporto nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009, nonché, in determinate materie o parti, i titolari di specifici diplomi o attestati nazionali.

Domande e autorizzazioni

Le autorità competenti istruiscono le domande, rilasciano, sospendono o revocano le autorizzazioni e dichiarano l’inidoneità dei gestori. Il procedimento deve concludersi entro tre mesi dalla ricezione di tutti i documenti, prorogabili di un ulteriore mese per motivi giustificati. Le imprese devono notificare le variazioni dei dati entro un termine nazionale non superiore a 28 giorni.

Controlli e misure correttive

Gli Stati membri devono controllare il mantenimento dei requisiti, dando priorità alle imprese a maggior rischio. In caso di irregolarità possono concedere termini di regolarizzazione: fino a sei mesi, prorogabili di tre mesi per decesso o incapacità fisica del gestore, per sostituire il gestore; fino a sei mesi per stabilimento e idoneità finanziaria. In mancanza di regolarizzazione l’autorizzazione è sospesa o revocata.

Inidoneità del gestore e ricorsi

Il gestore che perde l’onorabilità è dichiarato inidoneo e il suo attestato professionale non è valido in alcuno Stato membro fino alla riabilitazione. Le decisioni negative devono essere motivate e soggette a ricorso davanti a un organo indipendente e imparziale o a un giudice.

Registri elettronici nazionali

Ogni Stato membro deve tenere un registro delle imprese autorizzate, contenente almeno dati identificativi, sede, gestori, autorizzazioni, veicoli, infrazioni gravi e persone dichiarate inidonee. I dati sulle autorizzazioni sospese o revocate sono conservati per due anni; quelli relativi alle persone inidonee fino alla riabilitazione. I registri devono essere interconnessi entro il 31 dicembre 2012.

Protezione dei dati e cooperazione amministrativa

Gli Stati membri devono rispettare la direttiva 95/46/CE, assicurando informazione, accesso, rettifica, cancellazione, blocco e opposizione al trattamento dei dati. Ogni Stato designa un punto di contatto nazionale e scambia informazioni sulle infrazioni gravi e sui gestori inidonei.

Riconoscimento reciproco dei documenti

Gli Stati membri riconoscono estratti del casellario giudiziale, documenti equivalenti e dichiarazioni sostitutive per provare l’onorabilità; tali documenti non devono essere anteriori a tre mesi. Gli attestati di idoneità professionale conformi all’allegato III sono riconosciuti in tutta l’Unione.

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, applicate senza discriminazioni. Esse comprendono in particolare sospensione o revoca dell’autorizzazione e dichiarazione di inidoneità del gestore.

Relazioni, abrogazione e applicazione

Gli Stati membri trasmettono relazioni biennali alla Commissione e comunicano le autorità competenti e le misure nazionali. La direttiva 96/26/CE è abrogata. Le imprese già autorizzate prima del 4 dicembre 2009 devono conformarsi entro il 4 dicembre 2011; il regolamento si applica dal 4 dicembre 2011 ed è direttamente applicabile.

Come è indicizzato

Materietrasportilibertà di stabilimentoconcorrenzadiritto amministrativoprotezione dei dati personali

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