Regolamento (UE) 2009/1072
Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento uniforma l’accesso al mercato UE dei trasporti internazionali di merci su strada, stabilendo i requisiti per la licenza comunitaria e, per conducenti di paesi terzi, per l’attestato di conducente. Disciplina il cabotaggio temporaneo, i controlli, la mutua assistenza tra Stati membri e le sanzioni per le infrazioni, abrogando i regolamenti (CEE) n. 881/92 e n. 3118/93 e la direttiva 2006/94/CE.
Norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e per l’esercizio temporaneo del cabotaggio.
Ambito di applicazione
Si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi svolti nei territori degli Stati membri e, per i trasporti da o verso paesi terzi, ai tratti in transito negli Stati membri; i tratti nello Stato membro di carico o scarico restano esclusi fino alla conclusione degli accordi necessari tra Comunità e paese terzo. Si applica inoltre ai trasporti nazionali effettuati temporaneamente da trasportatori non residenti, secondo le regole sul cabotaggio. Sono esentati dalla licenza comunitaria e da altre autorizzazioni, tra gli altri, i trasporti postali universali, di veicoli danneggiati o da riparare, con veicoli di massa massima a carico non superiore a 3,5 tonnellate, alcuni trasporti accessori svolti per conto proprio e i trasporti di forniture mediche urgenti. Gli articoli 8 e 9 si applicano dal 14 maggio 2010; il resto del regolamento si applica dal 4 dicembre 2011.
Accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada
Il regolamento (CE) n. 1072/2009 rifonde e sostituisce la disciplina precedente per creare un quadro comune dell’accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada e dell’ammissione temporanea dei vettori non residenti ai mercati nazionali. Mira a favorire il funzionamento del mercato interno, coordinando requisiti di accesso, controlli e sanzioni, e mantiene una disciplina transitoria del cabotaggio in attesa di un’ulteriore armonizzazione.
Ambito di applicazione e definizioni
Ai sensi dell’articolo 1, il regolamento si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio dell’Unione. Per i trasporti da uno Stato membro a un paese terzo o viceversa, si applica ai tratti in transito negli Stati membri; il tratto nel paese di carico o di scarico è escluso fino alla conclusione dell’accordo necessario tra Comunità e paese terzo. In attesa di tali accordi restano impregiudicati gli accordi bilaterali esistenti indicati dall’articolo 1, paragrafo 3. Il regolamento si applica anche ai trasporti nazionali temporanei effettuati da un trasportatore non residente, secondo il capo III.
L’articolo 2 definisce «trasporti internazionali» gli spostamenti a carico tra Stati membri diversi, da o verso paesi terzi e tra paesi terzi con transito nell’Unione, nonché gli spostamenti a vuoto connessi. Per «trasporti di cabotaggio» si intendono i trasporti nazionali di merci per conto terzi svolti temporaneamente nello Stato membro ospitante da un trasportatore non stabilito in tale Stato.
Non richiedono la licenza comunitaria né altre autorizzazioni di trasporto, inclusi i relativi spostamenti a vuoto, i casi previsti dall’articolo 1, paragrafo 5:
- trasporti postali nell’ambito del servizio universale e trasporti di veicoli danneggiati o da riparare;
- trasporti con autoveicoli la cui massa massima a carico, compresi i rimorchi, non superi 3,5 tonnellate;
- trasporti per conto proprio che rispettino cumulativamente i requisiti relativi alla proprietà o disponibilità delle merci, alla finalità dello spostamento, al conducente, al veicolo e al carattere accessorio del trasporto rispetto all’attività dell’impresa;
- trasporti di medicinali, apparecchiature mediche e altri articoli necessari per cure urgenti, in particolare in seguito a calamità naturali.
Per i veicoli noleggiati contemplati nell’esenzione per conto proprio, il riferimento alla disponibilità del veicolo non si applica all’uso di un veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata del veicolo normalmente utilizzato. Le esenzioni non modificano le condizioni nazionali per autorizzare i cittadini a svolgere tali attività.
Licenza comunitaria e attestato di conducente
L’articolo 3 subordina i trasporti internazionali al possesso della licenza comunitaria e, quando il conducente è cittadino di un paese terzo, anche dell’attestato di conducente. La licenza è rilasciata dalle autorità dello Stato membro di stabilimento a un trasportatore stabilito conformemente alla normativa UE e nazionale e abilitato a svolgere trasporti internazionali. Ha una durata massima rinnovabile di dieci anni (articolo 4). L’autorità rilascia l’originale al trasportatore e un numero di copie certificate conformi corrispondente ai veicoli di cui questo dispone a titolo di proprietà o ad altro titolo previsto. L’originale è conservato dall’impresa e una copia deve essere presente a bordo di ciascun veicolo ed esibita agli organi di controllo. Nei complessi di veicoli accoppiati la copia accompagna il veicolo a motore e copre il complesso anche se il rimorchio o semirimorchio è immatricolato o ammesso alla circolazione a nome di altri o in un altro Stato.
La licenza è personale e non cedibile; deve recare sigillo, firma e numero di serie, inserito nel registro elettronico nazionale nella sezione relativa al trasportatore. La licenza e le copie devono rispettare il modello dell’allegato II e contenere almeno due elementi di sicurezza fra quelli elencati nell’allegato I: ologramma, fibre visibili ai raggi UV, microstampa, elementi tattili, doppia numerazione o fondo di sicurezza con rabescature e stampa a iride.
L’attestato di conducente è rilasciato, su richiesta del titolare di una licenza comunitaria, per ciascun conducente che non sia cittadino UE né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE e che sia legalmente assunto nello Stato di stabilimento o legittimamente messo a disposizione del trasportatore. L’impiego deve rispettare le condizioni di lavoro e di formazione professionale applicabili in tale Stato, incluse, se pertinenti, quelle stabilite da contratti collettivi (articolo 5). L’attestato è nominativo, certifica l’impiego conforme a tali condizioni e ha una durata determinata dallo Stato membro, non superiore a cinque anni. Resta valido solo finché permangono i requisiti del rilascio e deve essere restituito immediatamente alle autorità quando questi vengono meno. È di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente identificato quando guida un veicolo operante con la licenza del trasportatore; una copia certificata è conservata presso l’impresa. L’attestato, conforme al modello dell’allegato III, deve trovarsi a bordo ed essere esibito su richiesta.
Controllo dei requisiti e provvedimenti sui documenti
Al rilascio o al rinnovo della licenza, le autorità dello Stato membro di stabilimento verificano che il trasportatore soddisfi le condizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 1. Per gli attestati di conducente, verificano periodicamente la permanenza dei requisiti mediante controlli annuali su almeno il 20% degli attestati validi rilasciati nello Stato (articolo 6).
L’autorità rifiuta, con decisione motivata, la licenza, il rinnovo o l’attestato se le condizioni richieste non sono soddisfatte. Ritira i documenti quando il titolare non soddisfa più tali condizioni o ha fornito informazioni inesatte nella domanda (articolo 7).
Cabotaggio: limiti quantitativi, documentazione e regole nazionali
Il trasportatore titolare di licenza comunitaria, il cui conducente di paese terzo sia munito dell’attestato, può svolgere cabotaggio alle condizioni del capo III (articolo 8). Dopo la consegna delle merci trasportate con un trasporto internazionale in entrata nello Stato ospitante, può effettuare, con lo stesso veicolo o con l’autoveicolo del complesso, fino a tre trasporti di cabotaggio consecutivi. L’ultimo scarico deve avvenire entro sette giorni dall’ultimo scarico nello Stato ospitante del trasporto internazionale in entrata.
Entro il medesimo termine il trasportatore può svolgere alcuni o tutti i trasporti ammessi in altri Stati membri, purché effettui al massimo un trasporto per ciascuno Stato e lo concluda entro tre giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato interessato. Per dimostrare la conformità deve poter produrre prove del trasporto internazionale in entrata e di ciascun cabotaggio successivo. Per ogni operazione le prove devono indicare mittente e trasportatore, destinatario e data di consegna, luoghi e date del passaggio e della consegna, natura e imballaggio delle merci, dati aggiuntivi per le merci pericolose, massa lorda o quantità e targhe del veicolo a motore e del rimorchio. L’articolo 8, paragrafo 4, esclude la necessità di documenti supplementari per dimostrare il rispetto di tali condizioni.
I trasportatori abilitati nello Stato di stabilimento a svolgere i trasporti esentati di cui all’articolo 1, paragrafo 5, lettere a), b) e c), possono effettuare cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria. Il cabotaggio nell’ambito dei trasporti di cui alle lettere d) ed e) non è soggetto a restrizioni.
Salvo diversa previsione della normativa UE, il cabotaggio è sottoposto alle norme dello Stato membro ospitante relative a:
- condizioni del contratto di trasporto;
- pesi e dimensioni dei veicoli, nel rispetto dei limiti nazionali per il traffico nazionale e delle caratteristiche tecniche richiamate dalla direttiva 96/53/CE;
- trasporto di merci pericolose, derrate deperibili e animali vivi;
- tempi di guida e periodi di riposo;
- IVA sui servizi di trasporto.
Tali disposizioni si applicano ai vettori non residenti alle stesse condizioni previste per quelli stabiliti nello Stato ospitante, senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento. Resta inoltre impregiudicata la disciplina del trasporto combinato ai sensi della direttiva 92/106/CEE; gli spostamenti nazionali su strada che non ne fanno parte sono cabotaggio. Alle imprese che svolgono cabotaggio si applica la direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori. Le autorità ospitanti devono poter accedere, per i controlli, almeno ai dati delle lettere di vettura e degli apparecchi di controllo previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85.
Procedura di salvaguardia
In caso di grave perturbazione del mercato nazionale dei trasporti in una zona geografica, causata o aggravata dal cabotaggio, uno Stato membro può chiedere alla Commissione misure di salvaguardia, trasmettendo le informazioni necessarie e le misure che intende applicare ai vettori residenti. La perturbazione è definita come un’eccedenza grave e potenzialmente duratura dell’offerta rispetto alla domanda, che minaccia l’equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di trasportatori; la zona può comprendere tutto o parte del territorio di uno o più Stati membri.
La Commissione, sulla base dei dati pertinenti e previa consultazione del comitato consultivo, decide entro un mese dalla richiesta se adottare misure. Queste possono arrivare all’esclusione temporanea della zona dal regolamento e durano al massimo sei mesi, rinnovabili una sola volta per un periodo uguale. La decisione è notificata agli Stati membri e al Consiglio. Lo Stato membro può deferirla al Consiglio entro trenta giorni dalla notifica; il Consiglio può decidere diversamente entro i trenta giorni successivi. Se il Consiglio non decide entro il termine, la decisione della Commissione diventa definitiva. L’eventuale proroga è proposta dalla Commissione al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata; le misure nazionali conseguenti devono avere portata equivalente a quelle adottate a livello UE.
Mutua assistenza, sanzioni e iscrizioni nei registri
Gli Stati membri si prestano assistenza per l’applicazione e il controllo del regolamento e si scambiano le informazioni tramite i punti di contatto nazionali istituiti ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1071/2009 (articolo 11).
Quando un trasportatore commette un’infrazione grave della normativa UE sui trasporti su strada, lo Stato membro di stabilimento può adottare misure, anche dopo la decisione definitiva, tenendo conto della gravità e del numero complessivo di copie della licenza. Le sanzioni possono comprendere il ritiro temporaneo o permanente di alcune o tutte le copie certificate conformi o della licenza. In caso di uso illecito degli attestati di conducente sono inoltre possibili la sospensione del rilascio, il ritiro degli attestati e l’imposizione di condizioni supplementari per prevenirne l’abuso (articolo 12).
Lo Stato membro in cui l’infrazione è stata accertata comunica allo Stato di stabilimento, quanto prima e comunque entro sei settimane dalla decisione definitiva, la descrizione, la data e l’ora dell’infrazione, la categoria e gravità, nonché le sanzioni imposte ed eseguite. Se lo Stato di stabilimento non impone sanzioni, deve motivare la decisione. Le sanzioni complessive devono essere proporzionate, considerando anche quelle eventualmente applicate nello Stato in cui l’infrazione è stata accertata. Gli Stati garantiscono il diritto di ricorso contro ogni sanzione amministrativa.
Lo Stato ospitante può sanzionare senza discriminazioni le infrazioni commesse da un trasportatore non residente durante il cabotaggio, ferme le azioni penali. In caso di infrazione grave può imporre, tra l’altro, un divieto temporaneo di effettuare cabotaggio sul proprio territorio (articolo 13).
Ai sensi dell’articolo 14, le infrazioni gravi commesse da trasportatori stabiliti nello Stato e sanzionate da qualsiasi Stato membro, così come i ritiri temporanei o permanenti della licenza o delle copie, sono registrati nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada. Le annotazioni relative al ritiro della licenza sono conservate per due anni dalla scadenza del periodo di ritiro, se temporaneo, o dalla data del ritiro, se permanente.
Attuazione, relazioni ed efficacia temporale
Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e adottano le misure necessarie a garantirne l’applicazione senza discriminazioni. Devono notificare alla Commissione le disposizioni sanzionatorie entro il 4 dicembre 2011 e comunicare immediatamente le successive modifiche (articolo 16). La Commissione è assistita dal comitato previsto dal regolamento (CEE) n. 3821/85; le modifiche tecniche degli allegati sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo prevista dall’articolo 15.
Ogni due anni gli Stati notificano alla Commissione il numero di titolari di licenza comunitaria al 31 dicembre dell’anno precedente e il numero delle relative copie certificate conformi; comunicano inoltre il numero degli attestati rilasciati nell’anno solare precedente e quelli in circolazione al 31 dicembre. Entro la fine del 2013 la Commissione deve redigere una relazione sul mercato comunitario, valutando anche l’efficacia dei controlli, le condizioni di impiego e i progressi dell’armonizzazione ai fini di un’eventuale ulteriore apertura dei mercati nazionali, compreso il cabotaggio (articolo 17).
Il regolamento abroga i regolamenti (CEE) n. 881/92 e n. 3118/93 e la direttiva 2006/94/CE; i riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV (articolo 18). È entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE del 14 novembre 2009. Si applica dal 4 dicembre 2011, fatta eccezione per gli articoli 8 e 9, applicabili dal 14 maggio 2010 (articolo 19).
Disposizioni principali
Ambito, definizioni ed esenzioni
Gli articoli 1 e 2 definiscono l’ambito territoriale e materiale, i trasporti internazionali, il trasportatore non residente e il cabotaggio. Per i trasporti da o verso paesi terzi il regolamento si applica ai tratti in transito negli Stati membri, ma non al tratto nello Stato membro di carico o scarico finché non sia concluso l’accordo UE pertinente. Sono esentati dalla licenza comunitaria e da ogni altra autorizzazione i trasporti elencati all’articolo 1, paragrafo 5, inclusi quelli effettuati con veicoli di massa massima a carico non superiore a 3,5 tonnellate.
Licenza comunitaria e attestato di conducente
Per i trasporti internazionali occorre una licenza comunitaria; se il conducente è cittadino di un paese terzo, occorre anche un attestato di conducente (articolo 3). La licenza è rilasciata a un trasportatore stabilito e abilitato nello Stato membro di rilascio, per una durata massima rinnovabile di dieci anni; un originale resta al trasportatore e una copia certificata conforme deve trovarsi a bordo di ciascun veicolo (articolo 4). L’attestato è nominativo, rilasciato per ciascun conducente di paese terzo legalmente assunto o legittimamente messo a disposizione, per un periodo stabilito dallo Stato membro e comunque non superiore a cinque anni; il conducente deve averlo a bordo e il trasportatore conserva una copia certificata conforme (articolo 5). Entrambi i documenti devono rispettare i modelli e gli elementi di sicurezza degli allegati.
Verifiche, rifiuto e ritiro dei documenti
Le autorità dello Stato membro di stabilimento verificano i requisiti per il rilascio e il rinnovo della licenza; controllano inoltre ogni anno almeno il 20% degli attestati di conducente validi rilasciati. Il rilascio o il rinnovo è rifiutato con decisione motivata se mancano i requisiti e licenza o attestato sono ritirati se il titolare non li soddisfa più o ha fornito informazioni inesatte (articoli 6 e 7).
Cabotaggio e norme applicabili
Il trasportatore titolare di licenza comunitaria, con attestato per il conducente di paese terzo, può effettuare fino a tre trasporti di cabotaggio dopo un trasporto internazionale in entrata. L’ultimo scarico deve avvenire entro sette giorni dall’ultimo scarico del trasporto internazionale; entro tale periodo sono ammessi, in altri Stati membri, al massimo un trasporto per Stato, da effettuare entro tre giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel relativo Stato (articolo 8). Il trasportatore deve poter documentare il trasporto internazionale e ciascun cabotaggio con i dati indicati all’articolo 8, paragrafo 3. Il cabotaggio è soggetto alle norme dello Stato ospitante su contratto di trasporto, pesi e dimensioni, categorie di merci, guida e riposo e IVA, applicate senza discriminazioni (articolo 9).
Salvaguardia del mercato
In caso di grave perturbazione del mercato nazionale dei trasporti in una zona geografica, lo Stato membro può chiedere alla Commissione misure di salvaguardia. La Commissione decide entro un mese, previa consultazione del comitato consultivo; le misure possono escludere temporaneamente la zona dal regolamento e durano al massimo sei mesi, rinnovabili una sola volta. Sono previste la possibilità di deferimento al Consiglio entro trenta giorni e la cooperazione degli Stati membri interessati (articolo 10).
Mutua assistenza, sanzioni e registri
Gli Stati membri si scambiano informazioni tramite i punti di contatto nazionali previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009 (articolo 11). Per le infrazioni gravi, lo Stato di stabilimento può ritirare temporaneamente o permanentemente l’attestato, alcune o tutte le copie certificate o la licenza comunitaria; lo Stato ospitante può sanzionare le infrazioni di cabotaggio, anche vietando temporaneamente il cabotaggio in caso di infrazione grave. Le autorità comunicano le decisioni definitive entro sei settimane e i trasportatori hanno diritto di ricorso (articoli 12 e 13). Le infrazioni gravi sanzionate e i ritiri dei documenti sono iscritti nel registro elettronico nazionale; le annotazioni sui ritiri della licenza sono conservate per due anni nei termini stabiliti dall’articolo 14.
Attuazione, relazioni e decorrenza
Gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 4 dicembre 2011 (articolo 16). Sono previsti flussi biennali di dati sui titolari di licenze e sugli attestati e una relazione della Commissione sul mercato entro la fine del 2013 (articolo 17). Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del 14 novembre 2009; si applica dal 4 dicembre 2011, salvo gli articoli 8 e 9, applicabili dal 14 maggio 2010. Abroga i regolamenti (CEE) n. 881/92 e n. 3118/93 e la direttiva 2006/94/CE (articoli 18 e 19).
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