Regolamento (UE) 2009/810
Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce un quadro comune per le domande, l’esame e il rilascio dei visti uniformi di breve soggiorno, dei visti con validità territoriale limitata e dei visti di transito aeroportuale. Definisce competenze consolari, requisiti documentali e biometrici, termini decisionali, diritti, motivi di rifiuto e rimedi, nonché modalità di cooperazione fra Stati e con fornitori esterni. Introduce garanzie organizzative e di protezione dei dati e prevede disposizioni speciali per i visti alla frontiera, i marittimi in transito e i membri della famiglia olimpica.
Istituisce il Codice dei visti e armonizza le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti Schengen di breve soggiorno e di transito aeroportuale.
Ambito di applicazione
Si applica ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo di visto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, per il transito o soggiorni previsti non superiori a tre mesi nell’arco di sei mesi nel territorio degli Stati membri, nonché per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti. Restano salvi i diritti di libera circolazione dei familiari di cittadini dell’Unione e i diritti equivalenti derivanti da accordi con paesi terzi. Il regolamento disciplina inoltre la cooperazione consolare, la raccolta dei dati biometrici, i visti rilasciati alle frontiere esterne e le procedure speciali per la famiglia olimpica. Si applica dal 5 aprile 2010, con disposizioni specifiche applicabili dal 5 ottobre 2009 e dal 5 aprile 2011; il testo prevede la partecipazione differenziata degli Stati associati all’acquis di Schengen e l’esclusione di Regno Unito e Irlanda, mentre la Danimarca decide se recepirlo nel diritto interno.
Codice dei visti: procedure e condizioni per il rilascio
Il regolamento (CE) n. 810/2009 istituisce un corpus comune per le domande e il rilascio dei visti di breve durata e di transito aeroportuale. Mira a rendere uniforme la prassi consolare, facilitare i viaggi legittimi e contrastare l’immigrazione irregolare, nel rispetto della dignità dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della protezione dei dati.
Ambito di applicazione e definizioni
Il regolamento si applica ai cittadini di paesi terzi che, ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, devono essere muniti di visto per attraversare le frontiere esterne. Copre il transito e i soggiorni previsti non superiori a tre mesi su un periodo di sei mesi nel territorio degli Stati membri, oltre al transito nelle zone internazionali degli aeroporti. Restano salvi i diritti di libera circolazione dei familiari di cittadini dell’Unione e i diritti equivalenti attribuiti da accordi con paesi terzi.
L’articolo 2 distingue, fra l’altro, il visto uniforme, valido per tutto il territorio degli Stati membri, il visto con validità territoriale limitata, il visto di transito aeroportuale e il visto adesivo. Il regolamento non attribuisce al titolare un diritto automatico di ingresso: l’articolo 30 lascia impregiudicata la verifica delle condizioni d’ingresso alla frontiera.
Visto di transito aeroportuale
I cittadini dei dodici paesi indicati nell’allegato IV devono possedere un visto per transitare nelle zone internazionali degli aeroporti degli Stati membri: Afghanistan, Bangladesh, Repubblica democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia e Sri Lanka. In situazioni urgenti di afflusso massiccio di immigrati irregolari, uno Stato membro può imporre temporaneamente l’obbligo anche ai cittadini di altri paesi, notificando alla Commissione la decisione e la sua eventuale revoca. Le comunicazioni sono riesaminate annualmente nell’ambito del comitato visti.
L’articolo 3, paragrafo 5, prevede esenzioni per categorie determinate, tra cui i titolari di un visto uniforme valido, di un visto nazionale di lunga durata o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro; i titolari dei documenti di soggiorno elencati nell’allegato V rilasciati da Andorra, Canada, Giappone, San Marino o Stati Uniti; i familiari di cittadini UE, i titolari di passaporti diplomatici e i membri di equipaggi aerei cittadini di una parte contraente della Convenzione di Chicago.
Competenza e cooperazione fra Stati
Le domande sono normalmente esaminate dai consolati, che decidono nel merito; le autorità di frontiera possono decidere sulle domande presentate alla frontiera e gli Stati membri possono designare autorità competenti nei propri territori d’oltremare non europei. Per un viaggio con una sola destinazione è competente lo Stato membro di destinazione; se le destinazioni sono più d’una, quello della destinazione principale per durata o finalità. Se la destinazione principale non è determinabile, è competente lo Stato del primo ingresso. Per il transito aeroportuale è competente lo Stato in cui si trova l’aeroporto, o quello del primo aeroporto in caso di transito multiplo (articolo 5).
La domanda è presentata al consolato competente nella cui giurisdizione il richiedente risiede legalmente. In presenza legale ma senza residenza nella giurisdizione, il consolato può comunque esaminarla se la richiesta è giustificata (articolo 6). Gli Stati membri possono stipulare accordi di rappresentanza, anche limitati alla raccolta delle domande e dei dati biometrici. L’accordo bilaterale disciplina, tra l’altro, durata e cessazione della rappresentanza, locali, personale, costi e possibili consultazioni preliminari; gli accordi sono comunicati alla Commissione e ai consolati interessati (articolo 8).
Presentazione della domanda e documentazione
La domanda non può essere presentata prima di tre mesi dall’inizio del viaggio previsto. I titolari di un visto per ingressi multipli possono presentarla prima della scadenza del visto valido per almeno sei mesi. Se è richiesto un appuntamento, questo è normalmente fissato entro due settimane dalla richiesta; nei casi urgenti il consolato può consentire il deposito senza appuntamento o fissarlo immediatamente (articolo 9).
Salve le deroghe previste per specifiche modalità di cooperazione e per richiedenti già noti per affidabilità, il richiedente si presenta di persona. Deve presentare il modulo armonizzato dell’allegato I, un documento di viaggio, una fotografia, le impronte digitali quando richieste, i documenti giustificativi, pagare il diritto e dimostrare di possedere un’assicurazione sanitaria di viaggio ove applicabile (articolo 10).
Il documento di viaggio deve essere valido per almeno tre mesi dopo la data prevista di partenza dal territorio degli Stati membri, avere almeno due pagine bianche ed essere stato rilasciato nei dieci anni precedenti. In casi di emergenza giustificati è possibile derogare al requisito di validità residua di tre mesi (articolo 12).
Per un visto uniforme, i documenti giustificativi devono consentire di verificare la finalità del viaggio, l’alloggio, la disponibilità di mezzi di sussistenza per il soggiorno e il ritorno o il transito, e l’intenzione di lasciare il territorio prima della scadenza del visto. Per il transito aeroportuale occorrono i documenti sul proseguimento del viaggio e gli elementi che dimostrino l’intenzione di non entrare nel territorio degli Stati membri (articolo 14). L’allegato II elenca, a titolo non esaustivo, documenti relativi a viaggi d’affari, studio, turismo, eventi, delegazioni ufficiali e cure mediche, nonché prove utili a valutare i legami del richiedente con il paese di residenza.
Dati biometrici e assicurazione sanitaria
Gli Stati membri raccolgono una fotografia e le impronte delle dieci dita, nel rispetto delle garanzie sui diritti fondamentali. Il richiedente che presenta la prima domanda deve comparire personalmente per la raccolta degli identificatori biometrici. Se le impronte già registrate nel VIS sono state rilevate meno di 59 mesi prima della nuova domanda, possono essere copiate; il consolato può rilevarle nuovamente in caso di dubbi ragionevoli sull’identità e il richiedente può chiederne la nuova rilevazione se non è possibile confermare tempestivamente la data del rilevamento precedente (articolo 13).
Sono esentati dal rilevamento delle impronte i minori di 12 anni, le persone fisicamente impossibilitate, i capi di Stato o di governo e i membri dei governi nazionali e delle delegazioni ufficiali in missione, nonché sovrani e altri importanti membri di famiglie reali invitati in missione ufficiale. Per impossibilità fisica temporanea, il richiedente è invitato a fornire le impronte alla domanda successiva. La fotografia è inserita nel VIS e deve rispettare le specifiche ICAO richiamate dall’articolo 13.
I richiedenti di visti uniformi per uno o due ingressi devono dimostrare di avere un’assicurazione sanitaria di viaggio che copra rimpatrio per motivi sanitari, cure mediche urgenti, ricovero d’urgenza e decesso. Per i visti per più di due ingressi è sufficiente dimostrare la copertura del primo viaggio e sottoscrivere la dichiarazione di consapevolezza dell’obbligo assicurativo per i soggiorni successivi. La copertura deve valere per l’intero territorio degli Stati membri e per tutto il soggiorno o transito previsto; il massimale minimo è di 30 000 EUR (articolo 15). Sono esentati i titolari di passaporti diplomatici; l’obbligo può considerarsi soddisfatto per gruppi professionali già coperti da assicurazione adeguata, come i marittimi.
Diritti e costi dei servizi
Il diritto ordinario per il visto è di 60 EUR; per i minori dai sei ai dodici anni è di 35 EUR. Non si riscuotono diritti per i minori di sei anni, per determinate categorie di alunni, studenti, studenti già laureati e insegnanti accompagnatori in viaggio di studio o formazione, per i ricercatori che rientrano nella raccomandazione 2005/761/CE e per i rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro fino a 25 anni che partecipano agli eventi indicati dall’articolo 16. Possono inoltre essere esentati i minori dai sei ai dodici anni, i titolari di passaporti diplomatici o di servizio e determinate categorie di partecipanti a eventi organizzati da enti senza fini di lucro. In singoli casi i diritti possono essere ridotti o non riscossi per interessi culturali, sportivi, di politica estera o di sviluppo, altri interessi pubblici essenziali o ragioni umanitarie.
I diritti sono riscossi in euro o nella valuta utilizzata nel paese in cui si presenta la domanda, non sono rimborsabili salvo i casi degli articoli 18, paragrafo 2, e 19, paragrafo 3, e il richiedente riceve una ricevuta. Il fornitore esterno può riscuotere un diritto per i servizi aggiuntivi, proporzionato alle spese e comunque non superiore alla metà del diritto ordinario di 60 EUR, quindi 30 EUR, anche in presenza di riduzioni o esenzioni. Deve restare sempre possibile presentare la domanda direttamente al consolato (articoli 16-17).
Ricevibilità, esame e termini decisionali
Il consolato verifica anzitutto la propria competenza. Se non è competente, restituisce senza indugio modulo e documenti, rimborsa i diritti e indica l’ufficio competente (articolo 18). La domanda è ricevibile se è presentata nei termini, contiene il modulo, il documento di viaggio e la fotografia richiesti, sono stati rilevati i dati biometrici ove applicabile e sono stati pagati i diritti. Se è irricevibile, il consolato restituisce i documenti, distrugge i dati biometrici raccolti, rimborsa i diritti e non esamina la domanda. Per motivi umanitari o di interesse nazionale può tuttavia considerarla ricevibile anche in mancanza dei requisiti ordinari (articolo 19).
L’esame comprende la verifica delle condizioni d’ingresso previste dal codice frontiere Schengen, il controllo dell’autenticità del documento di viaggio e dei giustificativi, la valutazione dello scopo del soggiorno, dei mezzi disponibili, delle segnalazioni SIS e dei rischi per ordine pubblico, sicurezza interna, salute pubblica e relazioni internazionali. Il consolato valuta inoltre se il richiedente intenda lasciare il territorio prima della scadenza del visto e, se necessario, verifica la durata dei soggiorni precedenti e previsti. Può convocare il richiedente per un colloquio e chiedere documenti supplementari. Un precedente rifiuto non comporta automaticamente il rifiuto di una nuova domanda (articolo 21).
La decisione deve essere presa entro 15 giorni di calendario dalla presentazione di una domanda ricevibile. Il termine può essere prorogato fino a 30 giorni in casi individuali, in particolare per ulteriori verifiche o consultazioni nell’ambito della rappresentanza; in casi specifici che richiedono documenti supplementari può eccezionalmente arrivare a 60 giorni (articolo 23). La consultazione preliminare delle autorità centrali, ove prevista per cittadini di determinati paesi o categorie, non si applica ai visti di transito aeroportuale; le autorità consultate rispondono entro sette giorni di calendario e il silenzio equivale a mancanza di obiezioni (articolo 22).
Rilascio, durata e rifiuto del visto
Il visto uniforme può essere rilasciato per uno, due o più ingressi e ha una validità massima di cinque anni. La validità comprende di regola una franchigia di 15 giorni, che uno Stato può escludere per ragioni di ordine pubblico o relazioni internazionali. I visti per ingressi multipli sono rilasciati per un periodo da sei mesi a cinque anni quando il richiedente dimostra la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente e la propria integrità e affidabilità, valutate anche alla luce dell’uso dei visti precedenti, della situazione economica nel paese d’origine e dell’intenzione di partire entro la scadenza (articolo 24).
Il visto con validità territoriale limitata è eccezionale e può essere rilasciato per ragioni umanitarie, di interesse nazionale o in adempimento di obblighi internazionali, anche in deroga ad alcune condizioni d’ingresso o nonostante l’opposizione di uno Stato consultato. Può inoltre essere rilasciato, per motivi giustificati, a chi abbia già utilizzato tre mesi di soggiorno nel semestre in corso. È valido, di norma, per lo Stato che lo rilascia; può estendersi a più Stati con il consenso di ciascuno di essi (articolo 25).
Il visto di transito aeroportuale è valido per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti interessati. Può avere ingressi multipli e una validità massima di sei mesi; anche in questo caso la validità comprende normalmente una franchigia di 15 giorni, salva la facoltà di esclusione per ordine pubblico o relazioni internazionali (articolo 26).
Il visto è rifiutato, fra l’altro, se il richiedente presenta un documento falso, non giustifica lo scopo o le condizioni del soggiorno, non dimostra mezzi sufficienti, ha già soggiornato per tre mesi nel semestre in corso, è segnalato nel SIS o costituisce una minaccia rilevante, oppure non dimostra l’assicurazione richiesta. È altresì motivo di rifiuto il ragionevole dubbio sull’autenticità o attendibilità dei documenti e delle dichiarazioni o sull’intenzione di lasciare il territorio in tempo (articolo 32). Il provvedimento è notificato con il modulo uniforme dell’allegato VI, indicando i motivi. Il richiedente ha diritto di ricorso secondo la legislazione nazionale dello Stato che ha adottato la decisione definitiva, e deve ricevere le informazioni sulla procedura applicabile.
Proroga, annullamento e revoca
Il visto può essere prorogato gratuitamente per forza maggiore o ragioni umanitarie che impediscano al titolare di lasciare il territorio in tempo. Per ragioni personali serie la proroga può essere concessa previo pagamento di 30 EUR. La domanda è decisa dall’autorità dello Stato membro nel cui territorio si trova il titolare; la proroga assume la forma di un nuovo visto adesivo e i dati sono inseriti nel VIS (articolo 33).
Il visto è annullato se le condizioni per il rilascio non erano soddisfatte al momento dell’emissione, in particolare se è stato ottenuto fraudolentemente; è revocato se tali condizioni non sono più soddisfatte. In linea di principio decide lo Stato di rilascio, ma può intervenire anche un altro Stato membro, che ne informa quello emittente. Il titolare può chiedere la revoca. L’assenza alla frontiera di uno o più documenti giustificativi non comporta automaticamente annullamento o revoca. La decisione è notificata e motivata; il titolare può ricorrere, tranne quando la revoca è stata richiesta da lui. Le informazioni sono inserite nel VIS (articolo 34).
Visti alla frontiera e marittimi in transito
In casi eccezionali può essere rilasciato un visto alla frontiera se il richiedente soddisfa le condizioni d’ingresso pertinenti, non ha potuto richiederlo anticipatamente per motivi imprevedibili e imperativi e il ritorno o il transito verso paesi diversi da quelli che applicano integralmente l’acquis di Schengen è considerato sicuro. Il visto è uniforme e consente un soggiorno massimo di 15 giorni, oppure il tempo necessario al transito. L’assicurazione può non essere richiesta se non è disponibile al valico o per motivi umanitari. Se mancano determinate condizioni d’ingresso, può essere rilasciato eccezionalmente un visto territorialmente limitato; i soggetti sottoposti a consultazione preliminare, in linea di principio, non ricevono un visto alla frontiera (articolo 35).
Per i marittimi in transito, l’articolo 36 e l’allegato IX disciplinano l’ingresso per imbarco, lo sbarco a fine ingaggio e il trasbordo verso un’altra nave. La compagnia o l’agente marittimo comunica i dati alle autorità competenti e firma una dichiarazione di presa a carico delle spese di soggiorno e, se necessario, di rimpatrio. Le autorità verificano le informazioni, le condizioni d’ingresso e l’itinerario; se l’esito è positivo, possono rilasciare un visto per il tempo necessario al transito.
Organizzazione consolare, fornitori esterni e dati
Gli Stati membri organizzano i propri servizi visti assicurando personale adeguato, formazione, locali funzionali e sicuri, controlli periodici e archiviazione delle pratiche individuali per almeno due anni dalla decisione. Il personale deve accogliere cortesemente i richiedenti, rispettarne la dignità e non discriminarli (articoli 37-39).
La cooperazione può avvenire tramite rappresentanza limitata, coubicazione, centri comuni per le domande, consoli onorari o, in ultima istanza e in circostanze particolari, fornitori esterni di servizi (articoli 40-43). Il fornitore esterno può, tra l’altro, informare sui requisiti, raccogliere domande e identificatori biometrici, riscuotere i diritti e restituire i documenti; non può accedere al VIS. L’esame sostanziale, gli eventuali colloqui, la decisione e la stampa e apposizione dei visti restano competenza esclusiva del consolato. Lo Stato membro conserva la responsabilità per il rispetto delle norme sulla protezione dei dati e deve vigilare sul fornitore, anche con controlli a campione.
L’allegato X impone, tra l’altro, la trasmissione dei dati cifrata o con modalità fisiche protette; la trasmissione fisica deve avvenire almeno una volta alla settimana e quella elettronica cifrata almeno entro la fine del giorno di raccolta. Dopo la trasmissione i dati devono essere cancellati, salvo il nome e i recapiti necessari per gli appuntamenti e, fino alla restituzione del documento, il numero di passaporto. I dati trasferiti nell’ambito di rappresentanza, ricorso a consoli onorari o cooperazione esterna devono essere integralmente cifrati; dove la cifratura elettronica è vietata, il trasferimento elettronico non è consentito e si ricorre a un supporto fisico cifrato e sicuro (articolo 44).
Gli intermediari commerciali possono presentare domande, ma non raccogliere dati biometrici. Devono essere accreditati e sono sottoposti a controlli, inclusi colloqui con i richiedenti e verifiche su viaggi, pernottamenti, assicurazioni e ritorno. Gli Stati membri compilano statistiche annuali per ogni località di rilascio e le presentano entro il 1º marzo dell’anno successivo (articoli 45-46). Autorità centrali e consolati devono informare il pubblico sui requisiti, gli appuntamenti, i luoghi di presentazione, i termini, le consultazioni e i ricorsi, chiarendo che il possesso del visto non garantisce l’ingresso (articolo 47).
Cooperazione locale Schengen e disposizioni speciali
Nell’ambito della cooperazione locale Schengen, consolati e Commissione valutano l’armonizzazione degli elenchi dei giustificativi, delle traduzioni e dei criteri applicativi; elaborano schede informative e si scambiano statistiche e informazioni sui rischi migratori e di sicurezza, sui documenti falsi, sulle reti di immigrazione irregolare, sui rifiuti e sulle assicurazioni. Sono previste riunioni operative regolari e relazioni annuali per giurisdizione (articolo 48).
Per i Giochi olimpici e paraolimpici, l’allegato XI prevede una procedura agevolata per la famiglia olimpica. È necessaria la designazione da parte di un’organizzazione responsabile, l’accreditamento del comitato organizzatore, un documento di viaggio valido e l’assenza di segnalazioni di non ammissione o di pericolosità. Può essere presentata una domanda collettiva insieme alle richieste di tessera di accreditamento, ma occorre una domanda individuale per ciascun partecipante. È rilasciato un visto uniforme per ingressi multipli, valido per un soggiorno non superiore a tre mesi nel periodo dei Giochi, senza riscossione di diritti. In caso di modifica dell’elenco dei partecipanti, i visti delle persone eliminate sono annullati.
Modifiche, abrogazioni e calendario
Gli articoli 54 e 55 modificano rispettivamente il regolamento (CE) n. 767/2008 sul VIS e il regolamento (CE) n. 562/2006 sul codice frontiere Schengen. L’articolo 56 abroga, tra l’altro, gli articoli da 9 a 17 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e gli atti elencati relativi a procedure consolari, transito aeroportuale, visti alla frontiera e proroga o revoca dei visti; i riferimenti agli atti abrogati si intendono riferiti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato XIII.
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 15 settembre 2009. Si applica dal 5 aprile 2010; l’articolo 52 e le disposizioni indicate dell’articolo 53 si applicano dal 5 ottobre 2009. L’articolo 32, paragrafi 2 e 3, l’articolo 34, paragrafi 6 e 7, e l’articolo 35, paragrafo 7, si applicano dal 5 aprile 2011 (articolo 58).
Disposizioni principali
Ambito e competenza per le domande
Gli articoli 1-8 disciplinano i visti per transito o soggiorno non superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi e il transito aeroportuale. La competenza spetta allo Stato di destinazione unica o principale; in mancanza di destinazione principale, allo Stato del primo ingresso. Sono regolati la competenza territoriale consolare, la rappresentanza fra Stati e gli accordi che la disciplinano.
Visto di transito aeroportuale
L’articolo 3 impone il visto ai cittadini dei paesi dell’allegato IV: Afghanistan, Bangladesh, Repubblica democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia e Sri Lanka. In caso urgente di afflusso massiccio di immigrati irregolari, uno Stato può estendere l’obbligo ad altri paesi, notificando la decisione alla Commissione; le misure sono riesaminate annualmente. Sono previste esenzioni, fra l’altro, per titolari di determinati visti o permessi di soggiorno, familiari di cittadini UE, titolari di passaporti diplomatici e membri di equipaggi aerei.
Presentazione e requisiti della domanda
Ai sensi degli articoli 9-15, la domanda va presentata non prima di tre mesi dal viaggio; per i titolari di visti per ingressi multipli è possibile presentarla prima della scadenza del visto valido per almeno sei mesi. L’appuntamento, se richiesto, è normalmente fissato entro due settimane. Sono richiesti modulo, documento di viaggio valido almeno tre mesi oltre la partenza prevista, con almeno due pagine bianche e rilasciato nei dieci anni precedenti, fotografia, dati biometrici ove applicabile, documenti giustificativi, diritti e, ove previsto, assicurazione sanitaria. Le impronte digitali sono rilevate per la prima domanda e possono essere copiate dal VIS se rilevate meno di 59 mesi prima; sono esentati, fra gli altri, i minori di 12 anni e le persone fisicamente impossibilitate.
Diritti e assicurazione sanitaria
L’articolo 16 stabilisce diritti di 60 EUR, ridotti a 35 EUR per i minori dai sei ai dodici anni. Sono esenti, fra gli altri, i minori di sei anni, determinate categorie di studenti e ricercatori e i rappresentanti di organizzazioni senza fini di lucro fino a 25 anni nei casi indicati. I diritti possono essere ridotti o non riscossi in singoli casi per interessi pubblici o motivi umanitari. L’articolo 17 limita i diritti per i servizi del fornitore esterno alla metà del diritto ordinario, cioè 30 EUR, e garantisce la possibilità di presentare la domanda direttamente al consolato. L’assicurazione richiesta ai sensi dell’articolo 15 deve coprire almeno 30 000 EUR e l’intero territorio e soggiorno previsti, salvo le deroghe ed esenzioni previste.
Esame, termini e decisioni
Gli articoli 18-23 regolano verifica della competenza e ricevibilità, consultazione del VIS, controlli documentali e valutazione dei rischi migratori e di sicurezza. La decisione è adottata entro 15 giorni di calendario dalla presentazione di una domanda ricevibile; il termine può arrivare a 30 giorni nei casi individuali e, eccezionalmente, a 60 giorni quando servono documenti supplementari. L’esame può concludersi con rilascio di visto uniforme o territorialmente limitato, rifiuto o trasmissione alle autorità dello Stato rappresentato.
Rilascio, durata e rifiuto
Gli articoli 24-32 disciplinano i visti uniformi, territorialmente limitati e di transito aeroportuale. Il visto uniforme può consentire uno, due o più ingressi e avere validità massima di cinque anni; i visti per ingressi multipli hanno validità da sei mesi a cinque anni se ricorrono i requisiti di necessità di viaggi frequenti e affidabilità. Il rifiuto è obbligatorio nei casi dell’articolo 32, fra cui documenti falsi, insufficienza dei mezzi, superamento del limite di soggiorno, segnalazione SIS, minaccia all’ordine pubblico o mancanza dell’assicurazione dovuta; la decisione deve essere motivata e notificata, e il richiedente può presentare ricorso secondo il diritto nazionale.
Proroga, annullamento e revoca
L’articolo 33 consente la proroga gratuita per forza maggiore o ragioni umanitarie; per gravi motivi personali è previsto un diritto di 30 EUR. L’articolo 34 distingue l’annullamento, quando le condizioni non erano soddisfatte al momento del rilascio, dalla revoca, quando non lo sono più; entrambi gli atti sono motivati e impugnabili, salvo revoca su richiesta del titolare. Le informazioni sono inserite nel VIS.
Visti alla frontiera e marittimi
Gli articoli 35-36 ammettono eccezionalmente il rilascio alla frontiera quando il richiedente non ha potuto chiedere il visto in anticipo, sussistono motivi imprevedibili e imperativi e il ritorno o il transito è sicuro. Il visto uniforme rilasciato alla frontiera autorizza un soggiorno massimo di 15 giorni; in determinati casi può essere rilasciato un visto con validità territoriale limitata. Sono previste procedure specifiche e scambio di informazioni per i marittimi in transito, con dichiarazione di presa a carico delle spese da parte della compagnia o dell’agente marittimo.
Organizzazione consolare e cooperazione
Gli articoli 37-48 impongono adeguate risorse, formazione, sicurezza, archiviazione delle pratiche per almeno due anni dalla decisione e trattamento rispettoso e non discriminatorio. Sono disciplinate coubicazione, centri comuni, consoli onorari, fornitori esterni e intermediari commerciali accreditati. I fornitori esterni non accedono al VIS; lo Stato membro mantiene la responsabilità in materia di protezione dei dati e deve vigilare sulla loro attività. I dati trasferiti devono essere cifrati o trasmessi con modalità fisiche sicure. Sono previste statistiche annuali da presentare entro il 1º marzo e obblighi di informazione al pubblico.
Disposizioni speciali, abrogazioni e applicazione
L’articolo 49 e l’allegato XI prevedono procedure facilitate e gratuite per la famiglia olimpica, con visto uniforme per ingressi multipli e soggiorno non superiore a tre mesi nel periodo dei Giochi. Gli articoli 54-56 modificano i regolamenti (CE) n. 767/2008 e n. 562/2006 e abrogano le disposizioni Schengen e gli atti elencati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; si applica dal 5 aprile 2010, mentre l’articolo 52 e alcune disposizioni dell’articolo 53 si applicano dal 5 ottobre 2009 e specifiche norme su notifiche, ricorsi e visti alla frontiera dal 5 aprile 2011.
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