Regolamento (UE) 2010/461
Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010 , relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina l’esenzione per categoria prevista dall’articolo 101, paragrafo 3, TFUE per determinati accordi verticali nel settore automobilistico. La distribuzione di autoveicoli nuovi è assoggettata transitoriamente al regolamento (CE) n. 1400/2002 e successivamente al regolamento (UE) n. 333/2010, mentre per pezzi di ricambio e servizi di riparazione e manutenzione l’esenzione è subordinata anche all’assenza di tre specifiche restrizioni fondamentali. Sono previsti poteri di non applicazione in presenza di reti parallele di restrizioni e un controllo periodico della Commissione.
Esenzione per categoria degli accordi verticali nel settore automobilistico ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.
Ambito di applicazione
Si applica agli accordi verticali e alle pratiche concordate relativi alla distribuzione di autoveicoli nuovi, alla distribuzione di pezzi di ricambio e alla fornitura di servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli, quando ricorrono le condizioni previste dal regolamento e, per il settore post-vendita, dal regolamento (UE) n. 330/2010. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri. Per gli autoveicoli nuovi, il regolamento (CE) n. 1400/2002 continua a trovare applicazione fino al 31 maggio 2013, mentre dal 1° giugno 2013 si applica il regolamento (UE) n. 333/2010. Per pezzi di ricambio e servizi di riparazione e manutenzione, l’esenzione opera dal 1° giugno 2010, con esclusione degli accordi contenenti le restrizioni fondamentali dell’articolo 5. Il regolamento scade il 31 maggio 2023.
Esenzione per categoria degli accordi verticali nel settore automobilistico
Il regolamento attua l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE per il settore automobilistico, assicurando continuità al regime di esenzione per categoria dopo la scadenza del regolamento (CE) n. 1400/2002. La disciplina distingue tra distribuzione di autoveicoli nuovi e mercato dei servizi di assistenza post-vendita, tenendo conto delle specifiche esigenze concorrenziali relative a pezzi di ricambio, riparazione e manutenzione.
Ambito e finalità
Il regolamento riguarda gli accordi verticali e le pratiche concordate tra imprese operanti a livelli differenti della catena produttiva o distributiva, aventi a oggetto le condizioni di acquisto, vendita o rivendita di beni e servizi. Sono inclusi:
- gli accordi relativi ad autoveicoli nuovi;
- gli accordi relativi a pezzi di ricambio;
- gli accordi per la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione;
- le disposizioni accessorie concernenti la cessione o l’utilizzo di diritti di proprietà intellettuale, nei limiti in cui rientrino in accordi verticali.
La ratio concorrenziale consiste nel presumere compatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE gli accordi che possono migliorare il coordinamento tra imprese, ridurre i costi di transazione e distribuzione e favorire investimenti e vendite, purché non contengano restrizioni idonee a produrre danni anticoncorrenziali non indispensabili.
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 definisce gli accordi verticali come accordi o pratiche concordate tra almeno due imprese operanti a livelli differenti della catena di produzione o distribuzione. Le restrizioni verticali sono le restrizioni della concorrenza contenute in tali accordi e rientranti nell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Sono inoltre definiti:
- il riparatore autorizzato, che opera nel sistema di distribuzione predisposto da un fornitore di autoveicoli;
- il distributore autorizzato di pezzi di ricambio;
- il riparatore indipendente, inclusi determinati riparatori autorizzati che operano, per specifici autoveicoli, al di fuori del sistema del relativo fornitore;
- il distributore indipendente, secondo una definizione analoga riferita ai pezzi di ricambio;
- l’autoveicolo, quale veicolo stradale a motore dotato di almeno tre ruote;
- i pezzi di ricambio, inclusi i lubrificanti necessari all’utilizzo dell’autoveicolo, con esclusione del carburante;
- il sistema di distribuzione selettiva, fondato sulla vendita a distributori selezionati secondo criteri specifici e sull’impegno di questi ultimi a non vendere a rivenditori non autorizzati nel territorio interessato.
Le definizioni comprendono anche le imprese collegate. Il collegamento può derivare, tra l’altro, dal controllo di oltre metà dei diritti di voto, dal potere di nominare oltre metà degli organi societari o dal diritto di gestire gli affari dell’impresa, anche attraverso partecipazioni o poteri indiretti e congiunti.
Distribuzione di autoveicoli nuovi
Per gli accordi verticali relativi all’acquisto, vendita o rivendita di autoveicoli nuovi, l’articolo 2 prevede un regime transitorio. Dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2013, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi che soddisfano i requisiti di esenzione del regolamento (CE) n. 1400/2002 specificamente riferiti a tali accordi.
Dal 1° giugno 2013, l’articolo 3 prevede l’applicazione del regolamento (UE) n. 333/2010 agli accordi verticali relativi agli autoveicoli nuovi. Il testo giustifica il passaggio al regime generale ritenendo che, per la distribuzione degli autoveicoli nuovi, non sussistano problemi concorrenziali tali da richiedere regole più rigorose rispetto a quelle previste dal regime generale applicabile agli accordi verticali.
Pezzi di ricambio e servizi di riparazione e manutenzione
L’articolo 4 stabilisce un’esenzione specifica per gli accordi verticali riguardanti:
- l’acquisto, la vendita o la rivendita di pezzi di ricambio per autoveicoli;
- la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione.
L’esenzione opera soltanto se l’accordo soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 330/2010 e non contiene una delle restrizioni fondamentali dell’articolo 5. Essa si applica nella misura in cui l’accordo contiene restrizioni verticali.
La disciplina tiene conto del ruolo dei fornitori di equipaggiamenti originali e dei canali indipendenti di distribuzione, nonché dell’importanza dell’accesso dei riparatori indipendenti ai pezzi di ricambio e alle apparecchiature necessarie. La concorrenza nel mercato post-vendita è collegata anche alla sicurezza degli autoveicoli e agli effetti sulla salute e sull’ambiente derivanti da riparazioni scorrette o manutenzione insufficiente.
Restrizioni fondamentali escluse dall’esenzione
L’articolo 5 esclude dall’esenzione gli accordi che, direttamente o indirettamente, individualmente o insieme ad altri fattori sotto il controllo delle parti, abbiano per oggetto una delle seguenti restrizioni:
- la limitazione delle vendite di pezzi di ricambio, da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva, ai riparatori indipendenti che utilizzano tali pezzi per la riparazione o manutenzione degli autoveicoli;
- la limitazione della facoltà di un fornitore di pezzi di ricambio, attrezzature di riparazione o diagnostica o altre apparecchiature di vendere tali beni a distributori autorizzati o indipendenti, riparatori autorizzati o indipendenti o utilizzatori finali;
- la limitazione della facoltà del fornitore di componenti utilizzati nell’assemblaggio iniziale di apporre in modo efficace e chiaramente visibile il proprio marchio o logo sui componenti forniti o sui relativi pezzi di ricambio.
La prima restrizione tutela l’accesso dei riparatori indipendenti ai componenti necessari per competere con le reti autorizzate. La seconda preserva la possibilità per i produttori di componenti e ricambi di raggiungere i diversi canali distributivi e gli utilizzatori finali. La terza consente di identificare il produttore del componente o del ricambio originale e di scegliere tra pezzi alternativi.
Rapporti con il regolamento (UE) n. 330/2010
Per il mercato post-vendita, il regolamento non sostituisce integralmente il regolamento (UE) n. 330/2010, ma ne integra l’applicazione. L’esenzione richiede il rispetto cumulativo:
- delle condizioni generali previste dal regolamento (UE) n. 330/2010;
- dell’assenza delle tre restrizioni fondamentali previste dall’articolo 5 del regolamento n. 461/2010.
Ne consegue che la conformità al solo regolamento (UE) n. 330/2010 non è sufficiente per beneficiare dell’esenzione nel settore dei pezzi di ricambio e dei servizi di riparazione e manutenzione.
Non applicazione e revoca del beneficio
L’articolo 6 consente alla Commissione di dichiarare, mediante regolamento, la non applicazione dell’esenzione ad accordi contenenti specifiche restrizioni quando reti parallele di restrizioni verticali simili coprono più del 50% di un mercato rilevante. La disposizione mira a fronteggiare gli effetti cumulativi di reti contrattuali che, pur considerate singolarmente compatibili con l’esenzione, possono limitare significativamente l’accesso al mercato o la concorrenza.
I considerando richiamano inoltre la possibilità di revoca del beneficio ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1/2003, da parte della Commissione o dell’autorità nazionale competente nei casi previsti, qualora un accordo produca effetti incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. La revoca può riguardare il territorio di uno Stato membro o una sua parte, quando quest’ultima presenti le caratteristiche di un mercato geografico distinto.
Controllo e valutazione
La Commissione deve controllare il funzionamento del regolamento e predisporre una relazione entro il 31 maggio 2021, considerando in particolare le condizioni dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Il controllo riguarda l’evoluzione della concorrenza nella distribuzione al dettaglio degli autoveicoli, nella fornitura di pezzi di ricambio e nei servizi di assistenza post-vendita.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento è entrato in vigore il 1° giugno 2010 ed è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro. La sua validità è prevista fino al 31 maggio 2023.
Disposizioni principali
Definizioni e imprese collegate
L’articolo 1 definisce gli accordi verticali, le restrizioni verticali, i riparatori e distributori autorizzati o indipendenti, gli autoveicoli, i pezzi di ricambio e i sistemi di distribuzione selettiva. Le nozioni di impresa, fornitore, produttore e acquirente comprendono le imprese collegate, individuate sulla base dei poteri di voto, nomina degli organi o gestione degli affari.
Autoveicoli nuovi: regime transitorio
L’articolo 2 mantiene, dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2013, l’esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 1400/2002 per gli accordi verticali relativi all’acquisto, vendita o rivendita di autoveicoli nuovi che ne rispettano i requisiti specifici.
Autoveicoli nuovi: regime successivo
L’articolo 3 stabilisce che, dal 1° giugno 2013, agli accordi verticali relativi all’acquisto, vendita o rivendita di autoveicoli nuovi si applica il regolamento (UE) n. 333/2010.
Esenzione per il mercato post-vendita
L’articolo 4 esenta, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, gli accordi verticali relativi all’acquisto, vendita o rivendita di pezzi di ricambio o alla fornitura di servizi di riparazione e manutenzione, purché rispettino il regolamento (UE) n. 330/2010 e non contengano le restrizioni fondamentali dell’articolo 5. L’esenzione opera limitatamente alle restrizioni verticali contenute negli accordi.
Restrizioni fondamentali
L’articolo 5 esclude dall’esenzione gli accordi che limitano: a) la vendita di pezzi di ricambio da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva ai riparatori indipendenti; b) la facoltà dei fornitori di pezzi di ricambio, attrezzature di riparazione o diagnostica e altre apparecchiature di vendere tali beni a distributori o riparatori autorizzati o indipendenti o agli utilizzatori finali; c) la facoltà del fornitore di componenti di apporre efficacemente e chiaramente il proprio marchio o logo sui componenti o pezzi di ricambio.
Non applicazione per reti parallele
Ai sensi dell’articolo 6, la Commissione può dichiarare, mediante regolamento e conformemente all’articolo 1 bis del regolamento n. 19/65/CEE, che l’esenzione non si applica ad accordi contenenti specifiche restrizioni quando reti parallele di restrizioni verticali simili coprono più del 50% di un mercato rilevante.
Controllo e valutazione
L’articolo 7 impone alla Commissione di controllare il funzionamento del regolamento e di redigere una relazione entro il 31 maggio 2021, tenendo conto in particolare delle condizioni dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE.
Entrata in vigore e durata
L’articolo 8 dispone l’entrata in vigore il 1° giugno 2010, la scadenza il 31 maggio 2023 e l’obbligatorietà integrale e diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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