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Ordinanza

Ordinanza n. 3921/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'ottemperanza al decreto n.117/2016 R.G., Cron. n. 551/2017 dell’8.03.2017, della Corte di Appello di Napoli, passato in giudicato;

Giustizia amministrativa202400692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: decreto della Corte di Appello di Napoli passato in giudicato, azionato mediante giudizio di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli, passato in giudicato, con il quale erano state liquidate somme ai sensi della legge n. 89/2001. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, che ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001. La nuova disposizione consente ai creditori di rinnovare la domanda di pagamento e stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e che quelli già pendenti sono sospesi.

La decisione

Il TAR, lasciando impregiudicati i profili di rito, di merito e relativi alle spese, ha disposto la sospensione automatica del giudizio ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, sino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione sopravvenuta. Ha inoltre precisato che il giudizio potrà proseguire ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., previa presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    Introduce una sospensione automatica, per il biennio previsto, dei giudizi di ottemperanza in corso relativi ai crediti rientranti nell'ambito della legge n. 89/2001.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, nel provvedimento, la base processuale per disporre la sospensione del giudizio in combinato disposto con l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Consente la prosecuzione del giudizio mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione.

Massime di principio

  • La disposizione dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 determina automaticamente la sospensione dei giudizi di ottemperanza in corso relativi ai crediti da equa riparazione rientranti nel suo ambito temporale, decorso il termine di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione e per i successivi due anni.
  • Durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 non possono essere iniziate nuove azioni esecutive o giudizi di ottemperanza per i crediti considerati dalla norma.
  • Alla scadenza del biennio di sospensione, il giudizio di ottemperanza può proseguire soltanto mediante presentazione di un'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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