Cassazione Penale, Sentenza n. 40866/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo riconosceva responsabile, tra l'altro, di concorso in bancarotta fraudolenta preferenziale (per pagamenti di compensi ad amministratori 2012-2014) e di concorso in bancarotta semplice per aggravamento del dissesto. Le censure principali sono: 1) assenza dello "stato di insolvenza" nel periodo della sua gestione (2012-2013), essendo al più presente una crisi di liquidità; 2) carenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) e vizi di motivazione; 3) l'errore nell'imputargli pagamenti anteriori o posteriori al suo mandato (distinzione temporale delle responsabilità); 4) applicabilità della figura della "bancarotta riparata" in presenza di versamenti successivi (finanziamenti per aumento capitale di 40.000 nel 2013 e 24.000 nel 2014) che avrebbero reintegrato la massa; 5) contestazione sul momento di decorso dello stato di insolvenza e sull'obbligo di chiedere il fallimento (presunta insorgenza nel 2014, quando non era più amministratore). Inoltre la difesa ha rilevato la prescrizione dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile e ha constatato che, alla data del 17.6.2024 (tenuto conto delle sospensioni processuali), i reati ascritti a Nico Cannella erano prescritti ai sensi dell'art. 157 cod. pen. Non essendo emersi dagli atti elementi tali da giustificare un'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (ovvero la prova immediata e incontrovertibile dell'insussistenza del fatto o della responsabilità), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione del ricorrente per estinzione del reato. Ha altresì annullato senza rinvio le statuizioni civili, avendo la parte civile revocato la costituzione in giudizio. La decisione sottolinea che il beneficio non si estende automaticamente ai coimputati non impugnanti qualora il loro giudicato di condanna sia intervenuto prima della estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
Norma richiamata in relazione alle pene accessorie fallimentari applicabili; la Corte d'appello aveva rideterminato la loro durata in proporzione alle pene principali.
art. 217 legge fallimentare
Richiamata in relazione al reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto contestato al ricorrente.
art. 5 legge fallimentare
Riferita nella censura difensiva circa la definizione di stato di insolvenza: la difesa sostiene che la Corte d'appello abbia equivocato il concetto di crisi rispetto allo "stato di insolvenza" previsto dalla norma.
art. 157 codice penale
Norma sulla prescrizione dei reati: la Corte di Cassazione ha accertato che i reati ascritti al ricorrente si sono estinti per prescrizione alla data indicata, tenendo conto dei periodi di sospensione.
art. 129, comma 2, codice di procedura penale
Richiamato per spiegare che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice può assolvere solo se l'insussistenza del fatto o della responsabilità emerge dagli atti in modo assolutamente incontestabile; non era questo il caso, quindi si è proceduto all'annullamento per prescrizione e non all'assoluzione.
art. 587, comma 1, codice di procedura penale
Richiamato per spiegare l'effetto estensivo dell'impugnazione: il beneficio della dichiarazione estintiva non si estende ai coimputati non impugnanti se il loro giudicato di colpevolezza si è formato prima della causa estintiva.
art. 578 codice di procedura penale
Richiamato in relazione all'onere di pronunciarsi sugli effetti civili; la revoca della costituzione di parte civile ha reso superflua la decisione sul merito degli aspetti civili.
Massime di principio
- La prescrizione sopravvenuta dei reati comporta l'annullamento della sentenza impugnata per estinzione, ma non automaticamente l'assoluzione: l'assoluzione è possibile solo se l'insussistenza del fatto o della responsabilità emerge dagli atti in modo incontrovertibile.
- La tesi della "bancarotta riparata" (versamenti successivi che reintegrano la massa e ripristinano la par condicio) può essere rilevante in sede di merito, ma richiede elementi probatori chiari e non è automaticamente applicabile alla bancarotta fraudolenta preferenziale senza adeguata istruttoria.
- La responsabilità per pagamenti preferenziali va valutata anche in base alla temporaneità della carica: l'imputabilità è normalmente limitata ai pagamenti effettuati durante il periodo in cui l'imputato ha effettivamente esercitato la gestione.
- La distinzione tra "crisi di liquidità" e "stato di insolvenza" è centrale nelle fattispecie fallimentari: la configurazione del reato dipende dalla concreta sussistenza dello stato d'insolvenza al momento delle condotte contestate.
- La revoca della costituzione di parte civile in Cassazione comporta l'annullamento senza rinvio delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata, essendo venuto meno il rapporto processuale civile.
- Il ricorso proposto da un coimputato che prolunghi il procedimento può impedire che il beneficio della prescrizione si estenda agli altri coimputati se il loro giudicato è intervenuto anteriormente; la scelta processuale dell'impugnante è rilevante e personale.
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