Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4169/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202504109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego ministeriale di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania e imposto una nuova pronuncia nel rispetto del contraddittorio procedimentale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (candidata appellata)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso proposto contro il diniego di riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, riferita a una classe di concorso. L’appello conteneva articolati motivi diretti a ottenere la riforma della sentenza di primo grado. Nel corso del giudizio di appello, tuttavia, l’appellata ha documentato di avere integrato la documentazione richiesta dal Ministero, comprese le apostille mancanti. In seguito a tale integrazione, il Ministero ha adottato un decreto di riconoscimento del titolo estero sulla classe di concorso A018, subordinandolo all’espletamento di 150 ore di tirocinio quali misure compensative. L’appellata ha quindi dedotto il venir meno dell’interesse del Ministero alla riforma della sentenza di annullamento del precedente diniego, poiché quest’ultimo era stato superato e sostituito dal provvedimento di riconoscimento. Il Ministero non ha contestato tale circostanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio ha richiamato quanto già rilevato nell’ordinanza cautelare resa nel medesimo giudizio, secondo cui l’avvenuto riconoscimento del titolo estero, sebbene subordinato a misure compensative, aveva fatto venir meno l’interesse del Ministero a ottenere la caducazione della sentenza di primo grado. Il nuovo provvedimento amministrativo aveva infatti superato il precedente diniego oggetto del giudizio e rendeva priva di utilità concreta la decisione sull’appello. Le spese del giudizio sono state compensate per la peculiarità delle circostanze.

Massime di principio

  • L’appello diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento che supera o sostituisce quello oggetto della controversia e rende non più concretamente utile la riforma della sentenza di primo grado.
  • Il riconoscimento sopravvenuto di un titolo estero, anche se subordinato all’espletamento di misure compensative, può far venir meno l’interesse dell’amministrazione a impugnare la sentenza che aveva annullato il precedente diniego, se il nuovo provvedimento ha superato la determinazione negativa controversa.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.