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Sentenza

Sentenza del 07/07/2015 n. 6273 - Comm. Trib. Prov. Milano

IMPOSTA DI REGISTRO - Canoni di locazione - Imposta di Registro proporzionale - Natura di imposta sul giro d'affari - Illegittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: l'imposta di registro proporzionale applicata ai canoni di locazione di beni strumentali già soggetti a IVA è stata ritenuta illegittima, in quanto assimilabile a un'imposta sul giro d'affari e contrastante con il divieto europeo di introdurre imposte aventi tale natura in aggiunta all'IVA. Ne consegue l'esclusione dell'imposta di registro proporzionale nei limiti considerati dalla decisione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'imposta di registro applicata in misura proporzionale ai canoni di locazione di beni strumentali già assoggettati a IVA. La censura si fonda sul principio di alternatività tra IVA e imposta di registro: l'imposta di registro proporzionale, incidendo sul valore dei canoni e colpendo un'operazione già soggetta a IVA, assumerebbe natura sostanziale di imposta sul giro d'affari. Per tale ragione, la sua applicazione sarebbe incompatibile sia con il principio di alternatività IVA/registro sia con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE.

Norme richiamate

  • Art. 401 della direttiva 2006/112/CE

    La disposizione è interpretata nel senso che gli Stati membri non possono mantenere o introdurre imposte, diritti o tasse aventi natura di imposta sul giro d'affari, qualora incidano sulle operazioni già assoggettate al sistema comune dell'IVA.

  • Principio di alternatività tra IVA e imposta di registro

    Quando un'operazione è soggetta a IVA, l'imposta di registro non può essere applicata in misura proporzionale se, per struttura e funzione, finisce per colpire nuovamente il medesimo giro d'affari. L'applicazione può residuare, nei casi previsti dalla legge, solo in misura fissa.

Massime di principio

  • Per le locazioni di beni strumentali già assoggettate a IVA, occorre verificare se l'imposta di registro richiesta sia proporzionale o fissa: la doppia imposizione proporzionale sul medesimo canone può risultare incompatibile con il principio di alternatività IVA/registro.
  • La qualificazione formale di un tributo non è decisiva: se l'imposta colpisce in modo generale e proporzionale il volume d'affari di un'operazione già soggetta a IVA, può essere considerata un'imposta sul giro d'affari vietata dal diritto dell'Unione.
  • In situazioni analoghe è necessario accertare concretamente il regime IVA dell'operazione, la natura strumentale del bene, la base imponibile e la misura dell'imposta di registro applicata; l'esito può dipendere da tali elementi e dalla disciplina vigente al momento dell'operazione.
  • La decisione non implica necessariamente l'irrilevanza assoluta dell'imposta di registro: la conclusione riguarda l'applicazione proporzionale a operazioni già soggette a IVA e non ogni eventuale imposta di registro prevista per contratti di locazione.

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