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Ordinanza

Ordinanza n. 1510/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento a) del Decreto Dipartimentale n. 3059 del 10.12.2024 (doc.1) - bando di concorso relativo al “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”; b) del Decreto del Direttore Generale n. 715 dell'11.07.2025 (doc.2) contenente la graduatoria di merito della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale n. 3059 del 10.12.2024 (doc.1) con riferimento alla classe di concorso A026 - Matematica- per la regione Emilia-Romagna; c) del Decreto del Direttore Generale n. 949 del 28.07.2025 (doc.3) contenete le modifiche e le integrazioni della graduatoria di cui al Decreto n. 715 dell'11.07.2025; d) del Decreto del Direttore Generale n. 1122 del 26.08.2025 (doc.4) contenete le modifiche e le integrazioni della graduatoria di cui al Decreto n. 715 dell'11.07.2025 e del Decreto n. 949 del 28.07.2025; e) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202512751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando del concorso per il personale docente e graduatoria regionale di merito per la classe A026 - Matematica - in Emilia-Romagna, comprese le successive rettifiche e integrazioni

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando del concorso indetto ai sensi dell'art. 3, comma 8, del d.m. 26 ottobre 2023, n. 205, nonché la graduatoria di merito regionale relativa alla classe di concorso A026 per l'Emilia-Romagna e i successivi atti di rettifica e integrazione, chiedendo l'accertamento del diritto all'inserimento nella graduatoria finale. Il Ministero e la Presidenza del Consiglio hanno eccepito l'incompetenza territoriale inderogabile del TAR Lazio ai sensi dell'art. 13 c.p.a. Il giudice ha esaminato la questione di competenza, rilevando che gli atti concretamente censurati sono provvedimenti dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna e producono effetti limitati alla sola Regione Emilia-Romagna. Non è emerso, inoltre, che le doglianze derivassero dall'illegittimità di atti statali.

La decisione

Il TAR Lazio ha accolto l'eccezione di incompetenza. Ha applicato il secondo periodo dell'art. 13, comma 1, c.p.a., secondo cui il TAR è inderogabilmente competente quando gli effetti diretti degli atti impugnati sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui ha sede. Tale criterio speciale prevale sul criterio generale della sede dell'autorità emanante quando gli effetti dell'atto sono circoscritti alla competenza di un singolo TAR periferico, in attuazione del principio di prossimità quale corollario del diritto di difesa. È stata quindi dichiarata la competenza inderogabile del TAR Emilia-Romagna, davanti al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Il TAR Emilia-Romagna provvederà anche sulle spese della fase processuale.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    Il criterio speciale degli effetti diretti territorialmente limitati prevale sul criterio della sede dell'autorità emanante ogniqualvolta gli effetti dell'atto siano circoscritti alla regione di un TAR periferico.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice amministrativo dichiarato competente.

  • art. 24 Cost.

    Il principio di prossimità territoriale è considerato corollario del generale principio di difesa.

Massime di principio

  • Ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., quando gli effetti diretti del provvedimento amministrativo sono limitati alla circoscrizione territoriale di un singolo TAR periferico, la competenza di tale TAR è inderogabile e prevale sul criterio della sede dell'autorità emanante.
  • La competenza fondata sulla limitazione territoriale degli effetti dell'atto deve essere applicata in via prioritaria, in ossequio al principio di prossimità quale corollario del diritto di difesa.
  • La competenza territoriale dichiarata dal TAR adito non determina la definizione nel merito della controversia: il giudizio può essere riassunto davanti al TAR competente nel termine e secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 4, c.p.a., che provvederà anche sulle spese della fase svoltasi davanti al giudice incompetente.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiIncompetenza

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