Parere n. 338/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da-OMISSIS-, contro Comando Interregionale Carabinieri -OMISSIS-, avverso provvedimento 361/4-20/2021 del 29/03/2023 irrogazione della sanzione disciplinare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della sanzione disciplinare della consegna di rigore per sette giorni, inflitta con provvedimento del 29 marzo 2023 e confermata in sede gerarchica.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato in via straordinaria la sanzione disciplinare sostenendo, tra l’altro, la violazione degli articoli 1392 e 1393 del Codice dell’ordinamento militare per tardività dell’avvio del procedimento disciplinare, nonché la compressione del diritto di difesa, la violazione del giusto procedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illogicità manifesta, l’erronea valutazione e il travisamento dei fatti, l’ingiustizia manifesta, la mancanza di contraddittorio e l’abuso del diritto. La condotta contestata riguardava la dichiarazione di turni di servizio non effettivamente svolti, o svolti per un numero di ore inferiore a quello programmato, con conseguente percezione di emolumenti non dovuti. In sede penale, il G.u.p. del Tribunale militare aveva dichiarato il non luogo a procedere per estinzione del reato di truffa militare a seguito dell’esito positivo della messa alla prova. La questione centrale esaminata dalla Sezione riguarda il rispetto del termine di novanta giorni previsto dagli articoli 1392 e 1393 del Codice dell’ordinamento militare, decorrente dalla conoscenza integrale, certa e formalmente comprovata della sentenza penale irrevocabile.
Il parere
La Sezione non ha definito il ricorso nel merito e ha disposto un supplemento istruttorio. L’Amministrazione sostiene di avere acquisito conoscenza della sentenza penale soltanto il 16 novembre 2022. Il ricorrente ha invece prodotto documentazione dalla quale risulterebbe che il Tribunale militare, con comunicazioni PEC del 6 luglio e del 24 agosto 2022, aveva trasmesso al comando dell’Arma la sentenza del 5 luglio 2022, in copia conforme, rendendo nota l’estinzione del reato. Poiché la tempestività dell’avvio del procedimento disciplinare dipende dalla data effettiva di conoscenza integrale e legalmente certa della sentenza, la Sezione ha ritenuto necessario acquisire una relazione amministrativa dettagliata sulla sequenza temporale del procedimento e la relativa documentazione probatoria. La relazione dovrà essere trasmessa al ricorrente, che potrà formulare controdeduzioni entro trenta giorni, prima della fissazione di una nuova adunanza.
Osservazioni
Violazione degli artt. 1392 e 1393 del Codice dell’ordinamento militare
La questione della tardività delle contestazioni non può essere definita allo stato degli atti. Occorre accertare quando l’Amministrazione abbia acquisito conoscenza integrale, certa e formalmente comprovata della sentenza penale irrevocabile. La Sezione dispone quindi l’acquisizione di una relazione sulla precisa scansione temporale del procedimento, corredata dalla documentazione probatoria.
Trasmissione della sentenza penale
Il ricorrente ha prodotto comunicazioni PEC del 6 luglio e del 24 agosto 2022, con cui il Tribunale militare avrebbe trasmesso al comando dell’Arma la sentenza del 5 luglio 2022 in copia conforme. Tale documentazione deve essere esaminata dall’Amministrazione e dalla Sezione per verificare se la conoscenza della sentenza sia intervenuta prima del 16 novembre 2022.
Ulteriore contraddittorio procedimentale
La relazione amministrativa dovrà essere trasmessa al ricorrente, il quale potrà presentare controdeduzioni entro trenta giorni. L’affare sarà successivamente sottoposto a una nuova adunanza.
Norme richiamate
art. 1392 d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l'amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell'articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.
Il termine di novanta giorni per l’instaurazione del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza integrale e legalmente certa della decisione penale irrevocabile, non dalla mera conoscenza del dispositivo o di estratti della sentenza.
art. 1393 d.lgs. 66/2010
Il procedimento disciplinare è avviato o riaperto entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura.
Il termine decadenziale opera anche per l’avvio o la riapertura del procedimento disciplinare e richiede l’accertamento della data di conoscenza integrale della sentenza.
sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 13 settembre 2022, n. 14
Il procedimento disciplinare deve essere instaurato o riaperto a decorrere dalla data di intervenuta conoscenza, integrale e certa, della sentenza che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale.
La conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale e legalmente certa; l’irrevocabilità deve risultare formalmente secondo le modalità previste dalla legge.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente all’articolo 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nei procedimenti disciplinari militari collegati a un procedimento penale, il termine di novanta giorni previsto dagli articoli 1392 e 1393 del d.lgs. 66/2010 decorre dalla conoscenza integrale, certa e formalmente comprovata della sentenza penale irrevocabile da parte dell’Amministrazione.
- La mera conoscenza del dispositivo o di estratti della decisione penale non è sufficiente a far decorrere il termine per l’instaurazione o la riapertura del procedimento disciplinare.
- Quando è controversa la data di conoscenza della sentenza penale, l’Amministrazione deve documentare puntualmente la sequenza temporale delle comunicazioni e degli atti acquisiti, consentendo al ricorrente di interloquire sulla relativa ricostruzione.
- L’accertamento della tardività del procedimento disciplinare richiede la verifica congiunta della data di conoscenza integrale della sentenza, della certezza legale della sua irrevocabilità e della data di contestazione degli addebiti.
Sanzione disciplinare militare e ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri contro la sanzione disciplinare della consegna di rigore per sette giorni, inflitta il 29 marzo 2023 e confermata in sede gerarchica. Il ricorso è stato trasmesso al Consiglio di Stato dal Ministero della Difesa.
Fatti contestati
Al militare era stato contestato di avere dichiarato, nel periodo compreso tra maggio e settembre 2018, turni di servizio non effettivamente svolti oppure svolti per un numero di ore inferiore a quello programmato, comunicandoli all’Amministrazione e percependo emolumenti non dovuti. La condotta era stata ritenuta lesiva della lealtà, della responsabilità, della rettitudine personale e del prestigio dell’istituzione.
In sede penale, il G.u.p. del Tribunale militare aveva dichiarato il non luogo a procedere per il reato di truffa militare, in quanto estinto a seguito dell’esito positivo della messa alla prova.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto principalmente la violazione degli articoli 1392 e 1393 del Codice dell’ordinamento militare, sostenendo che il procedimento disciplinare fosse stato instaurato oltre il termine decadenziale di novanta giorni. Sono state inoltre dedotte la compressione del diritto di difesa, la violazione del giusto procedimento, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illogicità manifesta, l’erronea valutazione e il travisamento dei fatti, l’ingiustizia manifesta, la mancanza di contraddittorio e l’abuso del diritto.
Termine per l’avvio del procedimento disciplinare
L’articolo 1392 del d.lgs. 66/2010 stabilisce che il procedimento disciplinare di stato conseguente a un giudizio penale deve essere instaurato entro novanta giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.
L’articolo 1393 del medesimo decreto prevede, per l’avvio o la riapertura del procedimento disciplinare, lo stesso termine di novanta giorni decorrente dalla conoscenza integrale della sentenza o dalla presentazione dell’istanza di riapertura.
La Sezione richiama il principio affermato dall’Adunanza plenaria con la sentenza 13 settembre 2022, n. 14, secondo cui il termine decorre dalla conoscenza integrale e certa della decisione che conclude definitivamente e complessivamente il processo penale. Non è sufficiente la conoscenza del solo dispositivo o di estratti della sentenza; inoltre, l’irrevocabilità deve risultare formalmente secondo le modalità previste dalla legge.
Contrasto sulla data di conoscenza della sentenza
L’Amministrazione ha riferito di avere acquisito conoscenza della sentenza penale soltanto il 16 novembre 2022, sebbene la decisione fosse stata pronunciata il 5 luglio 2022 e fosse passata in giudicato il 22 luglio 2022.
Il ricorrente ha invece prodotto documentazione dalla quale risulterebbe che l’assistente amministrativo del Tribunale militare aveva trasmesso al comando dell’Arma, con comunicazioni PEC del 6 luglio e del 24 agosto 2022, la sentenza in copia conforme all’originale, rendendo nota l’estinzione del reato.
La verifica di tali comunicazioni è decisiva per stabilire se il procedimento disciplinare sia stato avviato entro il termine di novanta giorni oppure tardivamente.
Incombenti istruttori
La Sezione ha ritenuto non sufficientemente chiarita la scansione temporale degli eventi e ha disposto che l’Amministrazione rediga una relazione dettagliata, corredata dalla documentazione probatoria, entro sessanta giorni.
La relazione dovrà essere trasmessa al ricorrente, che potrà formulare controdeduzioni entro trenta giorni. Dopo l’acquisizione degli elementi istruttori, l’affare sarà nuovamente sottoposto alla Sezione.
Conclusione
Il parere ha natura interlocutoria e non contiene ancora una decisione definitiva sull’accoglimento o sul rigetto del ricorso. La Sezione ha sospeso la definizione dell’affare per accertare la data effettiva di conoscenza integrale e legalmente certa della sentenza penale da parte dell’Amministrazione, ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale previsto dal Codice dell’ordinamento militare.
È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, in applicazione dell’articolo 52 del d.lgs. 196/2003 e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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