Sentenza del 23/11/2020 n. 3658 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Mancata costituzione nel giudizio di primo grado - Produzione di nuovi documenti in appello - Contestazione meramente generica - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
nel processo tributario la parte non costituitasi in primo grado ha prodotto nuovi documenti in sede di appello; la resistente ha sollevato eccezioni sulla ammissibilità e/o conformità dei documenti ma con contestazione meramente generica e non circostanziata
La decisione
la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello anche se provenienti da parte non costituitasi nel primo grado; ha precisato che una contestazione generica sulla conformità o autenticità dei documenti non è sufficiente: la parte che contesta deve indicare in modo circostanziato gli elementi che dimostrano la non corrispondenza tra documento e realtà. Inoltre il giudice può valutare la conformità dei documenti anche sulla base di elementi di verosimiglianza e presunzioni, soprattutto quando il documento viene prodotto non come atto negoziale ma per provare un fatto storico (richiamate Cass. 9526/2010, 10326/2014, 21908/2018). Pertanto la produzione documentale è stata ammessa e valutata sul merito dal giudice di appello.
Norme richiamate
d.lgs. 546/92, art. 58, comma 2
il comma è stato interpretato in senso compatibile con l'ammissione della produzione documentale in appello anche da parte non costituitasi nel primo grado, nel rispetto del principio di partecipazione al giudizio e del diritto di difesa
Cass. 9526/2010
giurisprudenza di riferimento che ammette la valutazione di documenti in appello e l'uso di elementi di verosimiglianza nella verifica della conformità
Cass. 10326/2014
conferma l'orientamento secondo cui la mera contestazione generica dell'autenticità o conformità documentale non è sufficiente; occorrono censure circostanziate
Cass. 21908/2018
ribadisce che il giudice può utilizzare presunzioni e circostanze per ritenere la conformità di documenti prodotti per dimostrare fatti storici
Massime di principio
- La produzione di nuovi documenti in appello non è preclusa solo perché la parte non si è costituita in primo grado: il diritto di difesa impone la possibilità di far valere prove anche nel secondo grado.
- Chi contesta l'autenticità o la conformità di documenti prodotti in appello deve formulare censure precise e circostanziate: la generica negazione non è sufficiente per escludere o disapplicare il documento.
- Il giudice d'appello può valutare la genuinità e rilevanza dei documenti anche sulla base di elementi di verosimiglianza e presunzioni, specialmente quando i documenti servono a provare fatti storici e non atti negoziali.
- In pratica, la parte resistente che vuole impedire l'utilizzo di documenti nuovi deve indicare punti specifici (incongruenze temporali, discrepanze formali, mancanza di corrispondenze fattuali) che rendano dubbia la conformità del documento alla realtà.
- Per il ricorrente: è consigliabile spiegare contestualmente la provenienza e le ragioni della rilevanza dei documenti prodotti in appello, per agevolare la loro valutazione e contrastare eventuali censure.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 nov 2020Sentenza del 23/11/2020 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 23 nov 2020Sentenza del 23/11/2020 n. 83 - Comm. Trib. Prov. Biella
- Sentenza · 23 nov 2020Sentenza del 23/11/2020 n. 114 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 23 nov 2020Sentenza del 23/11/2020 n. 144 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 23 nov 2020Sentenza del 23/11/2020 n. 149 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 23 nov 2020Sentenza del 23/11/2020 n. 887 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →