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Sentenza

Sentenza del 23/11/2020 n. 3658 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Mancata costituzione nel giudizio di primo grado - Produzione di nuovi documenti in appello - Contestazione meramente generica - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

nel processo tributario la parte non costituitasi in primo grado ha prodotto nuovi documenti in sede di appello; la resistente ha sollevato eccezioni sulla ammissibilità e/o conformità dei documenti ma con contestazione meramente generica e non circostanziata

La decisione

la Corte ha ritenuto ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello anche se provenienti da parte non costituitasi nel primo grado; ha precisato che una contestazione generica sulla conformità o autenticità dei documenti non è sufficiente: la parte che contesta deve indicare in modo circostanziato gli elementi che dimostrano la non corrispondenza tra documento e realtà. Inoltre il giudice può valutare la conformità dei documenti anche sulla base di elementi di verosimiglianza e presunzioni, soprattutto quando il documento viene prodotto non come atto negoziale ma per provare un fatto storico (richiamate Cass. 9526/2010, 10326/2014, 21908/2018). Pertanto la produzione documentale è stata ammessa e valutata sul merito dal giudice di appello.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/92, art. 58, comma 2

    il comma è stato interpretato in senso compatibile con l'ammissione della produzione documentale in appello anche da parte non costituitasi nel primo grado, nel rispetto del principio di partecipazione al giudizio e del diritto di difesa

  • Cass. 9526/2010

    giurisprudenza di riferimento che ammette la valutazione di documenti in appello e l'uso di elementi di verosimiglianza nella verifica della conformità

  • Cass. 10326/2014

    conferma l'orientamento secondo cui la mera contestazione generica dell'autenticità o conformità documentale non è sufficiente; occorrono censure circostanziate

  • Cass. 21908/2018

    ribadisce che il giudice può utilizzare presunzioni e circostanze per ritenere la conformità di documenti prodotti per dimostrare fatti storici

Massime di principio

  • La produzione di nuovi documenti in appello non è preclusa solo perché la parte non si è costituita in primo grado: il diritto di difesa impone la possibilità di far valere prove anche nel secondo grado.
  • Chi contesta l'autenticità o la conformità di documenti prodotti in appello deve formulare censure precise e circostanziate: la generica negazione non è sufficiente per escludere o disapplicare il documento.
  • Il giudice d'appello può valutare la genuinità e rilevanza dei documenti anche sulla base di elementi di verosimiglianza e presunzioni, specialmente quando i documenti servono a provare fatti storici e non atti negoziali.
  • In pratica, la parte resistente che vuole impedire l'utilizzo di documenti nuovi deve indicare punti specifici (incongruenze temporali, discrepanze formali, mancanza di corrispondenze fattuali) che rendano dubbia la conformità del documento alla realtà.
  • Per il ricorrente: è consigliabile spiegare contestualmente la provenienza e le ragioni della rilevanza dei documenti prodotti in appello, per agevolare la loro valutazione e contrastare eventuali censure.

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