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Sentenza

Sentenza n. 236/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento - dell'Autorizzazione paesaggistica n. 89 del 29.09.2025 resa dal Comune di Termoli, nella parte in cui è stata rilasciata in conformità alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza con nota assunta al protocollo 58623 del 25.09.2025; - del parere della Soprintendenza n. MIC_SABAP-MOL/11/08/2025-0008507P dell’11.08.2025 favorevole con prescrizioni, reso sulla Scia presentata in data 14.05.2025 dall’interessata in variante alla Scia precedentemente assentita con la determina direttoriale del 14.08.2024; -del parere della Soprintendenza n. 59365 del 29.09.2025 con il quale è stato espresso parere favorevole in relazione ai nuovi elaborati ricevuti; - della nota del Comune di Termoli prot. n. 50265 del 13.08.2025; - della Nota del Comune di Termoli del 13.10.2025 n. prot. 62764.

Giustizia amministrativa202500332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione paesaggistica comunale rilasciata con prescrizioni, nonché i pareri e gli atti presupposti della Soprintendenza e del Comune

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ha impugnato l’autorizzazione paesaggistica comunale, nella parte in cui recepiva le prescrizioni della Soprintendenza, nonché i relativi pareri e atti presupposti. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 3 della l. 241/1990, oltre all’eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà e illogicità manifesta. In particolare, ha sostenuto che il parere della Soprintendenza fosse stato reso oltre il termine di 45 giorni previsto dall’art. 146, comma 8, del d.lgs. 42/2004 e che, pertanto, non avesse natura vincolante; il Comune, invece, lo avrebbe recepito acriticamente, considerandolo erroneamente vincolante. In sede cautelare il TAR aveva rilevato che la richiesta di parere era stata ricevuta dalla Soprintendenza il 25 giugno 2025 e che il parere era stato reso l’11 agosto 2025, con un ritardo di due giorni, riconosciuto dalla stessa difesa erariale. Il Collegio aveva quindi ravvisato il fumus boni iuris e il periculum in mora, sospendendo gli atti impugnati e ordinando al Comune un motivato riesame della posizione della società.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta dai provvedimenti favorevoli adottati medio tempore dall’Amministrazione a seguito dell’ordinanza cautelare e del conseguente riesame. Il giudizio non è stato quindi definito con una pronuncia di annullamento degli atti impugnati, poiché il nuovo assetto amministrativo aveva reso pienamente soddisfatti gli interessi dedotti con il ricorso. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, tenuto conto dell’andamento del processo e delle convergenti conclusioni delle parti.

Norme richiamate

  • art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004

    «il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti»

    Il parere della Soprintendenza deve essere reso entro 45 giorni dalla ricezione degli atti; se è tardivo, non perde ogni rilevanza, ma non conserva natura vincolante e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione competente al rilascio del titolo.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato quale parametro di motivazione dell’azione amministrativa, in relazione alla necessità che il Comune valutasse autonomamente e motivatamente il parere tardivo della Soprintendenza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    «Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere»

    La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente mediante provvedimenti amministrativi sopravvenuti comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica, il parere della Soprintendenza reso oltre il termine previsto dall’art. 146, comma 8, del d.lgs. 42/2004 non è privo di ogni rilevanza, ma perde il carattere vincolante e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dall’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione.
  • Quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta provvedimenti che soddisfano integralmente la pretesa sostanziale dedotta dal ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di decidere nel merito le censure originarie.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

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