Sentenza n. 911/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per il reclamo avverso la determinazione del Commissario ad acta del 10.12.2025, ad istanza del Commissario ad acta piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione del Commissario ad acta del 10 dicembre 2025, recante l'assegnazione alla casa di cura di un budget aggiuntivo a titolo di premialità per gli esercizi 2017-2024
Esito
Favorevole al resistente (struttura sanitaria privata)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione della sentenza n. 2328/2016, annullativa del decreto n. 27/2016 del Commissario ad acta per il piano di rientro sanitario della Regione Calabria, il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro ha reclamato la determinazione del 10 dicembre 2025 con cui era stato assegnato alla casa di cura un ulteriore budget di euro 197.377,86 per ciascuno degli esercizi dal 2017 al 2024. La struttura sanitaria ha eccepito l'irricevibilità del reclamo. Il TAR ha esaminato la questione preliminare relativa al termine previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a., secondo cui il reclamo contro gli atti del commissario ad acta deve essere depositato, previa notifica ai controinteressati, entro sessanta giorni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il reclamo irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. L'atto reclamato era stato notificato all'organo commissariale il 18 dicembre 2025; il reclamo è stato proposto il 17 febbraio 2026 e depositato il 19 febbraio 2026, oltre il termine di sessanta giorni, che scadeva il 16 febbraio 2026. La tardività ha impedito l'esame del merito delle contestazioni sull'assegnazione del budget. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni
Il reclamo contro gli atti del commissario ad acta deve essere notificato ai controinteressati e depositato entro sessanta giorni; il mancato rispetto del termine determina l'irricevibilità.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
La tardività del reclamo comporta la declaratoria di irricevibilità.
Massime di principio
- Il reclamo contro gli atti adottati dal commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza deve essere proposto e depositato nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a.; il superamento del termine comporta l'irricevibilità del gravame.
- Ai fini del rispetto del termine per il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., la notificazione dell'atto reclamato all'organo interessato costituisce il dies a quo quando da essa decorre la conoscenza rilevante dell'atto; il termine deve essere calcolato verificando sia la tempestività della proposizione sia quella del deposito.
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