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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23143/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa a sei mesi e venti giorni di arresti domiciliari (4/05/2006 - 24/11/2006) in relazione a contestazioni di associazione con finalità di eversione e concorso in fabbricazione e porto di ordigno. La Vella era stata assolta dal G.U.P. e poi dal Tribunale di Pisa e Corte d'appello di Firenze per non avere commesso il fatto. In cassazione la ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda di riparazione, contestando in particolare: uso o diversa valorizzazione di intercettazioni ritenute dai giudici della cognizione non significative; valutazione come colpa grave dell'esercizio del diritto al silenzio e di comportamenti (frequentazione di circolo anarchico, spostamenti, cellulare spento, commenti fatti mentre era con il compagno) che, secondo la ricorrente, i giudici penali avevano ritenuto privi di valore probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha censurato la motivazione della Corte d'appello per avere valorizzato elementi neutralizzati o esclusi nel giudizio di cognizione e per avere attribuito rilevanza di colpa grave all'esercizio del diritto al silenzio. Ha richiamato l'autonomia del giudice della riparazione nell'uso del materiale probatorio, l'onere di motivazione e la necessaria relazione causale fra condotta dell'imputato e provvedimento restrittivo, nonché la novità normativa del d.lgs. n.188/2021 che rende neutro l'esercizio della facoltà di non rispondere ai fini della riparazione. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata in ragione delle censure esposte (accoglimento del ricorso).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    norma sull'equa riparazione per ingiusta detenzione; recentemente integrata dal d.lgs. n.188/2021 con l'ulteriore periodo che stabilisce che "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione"

    La Corte ricorda che l'indennizzo è escluso solo se l'imputato ha "dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave" e che, dopo il d.lgs. n.188/2021, l'esercizio della facoltà di non rispondere non può incidere sul diritto alla riparazione

  • art. 425 cod. proc. pen.

    richiamato in quanto il G.U.P. ha assolto la ricorrente ai sensi di tale disposizione

    Usata per indicare che alcune imputazioni sono state prosciolte/assolte nella fase di giudizio preliminare

  • art. 270-bis cod. pen.

    norma relativa al reato di associazione con finalità di terrorismo o eversione

    Indica il tipo di contestazione originaria rispetto alla quale la Vella era stata sottoposta a misura cautelare e poi assolta

  • D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (attuazione Direttiva UE 2016/343)

    art. 4 che ha aggiunto al comma 1 dell'art. 314 cod. proc. pen. il periodo: "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo"

    Il decreto ha affermato la neutralità, ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, dell'esercizio del diritto al silenzio e alla non collaborazione

  • art. 64 cod. proc. pen., comma 3, lett. b

    richiamato quale norma che tutela la facoltà dell'imputato di non rispondere

    Indica la fonte normativa del diritto di non rispondere che, per la giurisprudenza e per il recente decreto, non può essere usata per escludere l'indennizzo

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione deve decidere autonomamente, sul piano logico-probatorio, e motivare adeguatamente come specifiche condotte dell'imputato abbiano "dato causa" o "concorso a dar causa" alla custodia cautelare, basandosi su elementi accertati e non su mere congetture.
  • Non è lecito per il giudice della riparazione "recuperare" e dare valore concausativo a elementi che nel giudizio di cognizione sono stati dichiarati inutilizzabili o neutralizzati, salvo che emerga chiara e motivata spiegazione della diversa valutazione.
  • Dopo il d.lgs. n.188/2021 l'esercizio del diritto di non rispondere non può essere valutato come colpa processuale ai fini dell'esclusione dell'indennizzo: il silenzio è neutro ai fini della riparazione.
  • La colpa extraprocessuale (es. frequentazioni ambigue, connivenza) può ancora escludere l'indennizzo ma richiede prova positiva, adeguata motivazione e rapporto di concausalità fra la condotta e il provvedimento cautelare.
  • Il mero richiamo a comportamenti o circostanze neutre (es. essere in un dato luogo, tenere spento il cellulare, frequentare un circolo) non è sufficiente: il giudice deve spiegare concretamente come tali fatti abbiano contribuito a creare l'apparenza di pericolosità o siano stati determinanti per l'adozione della misura cautelare.

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